Richiesta e fruizione dell’esonero contributivo fino a 8.060 euro annui
L’Inps ha pubblicato un messaggio con il quale indica le modalità per la richiesta e fruizione dell’esonero contributivo fino a 8.060 euro sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2015. Tale nuovo incentivo sulle assunzioni è previsto dall’art. 1, commi 118 e seguenti della Legge n. 190 del 2014. Per ottenerlo è necessario inoltrare all’Inps una comunicazione di richiesta ed ottenere un codice di autorizzazione.
E’ possibile risparmiare mensilmente fino ad un massimo di 671,66 euro sui contributi da versare per il lavoratore assunto. La fruizione dell’esonero avverrà attraverso la riduzione dei contributi da versare con il modello F24 e attraverso la denuncia mensile uniemens.
Con il messaggio n. 1144 del 13 febbraio 2015, l’Inps ha quindi fornito le istruzioni operative ai datori di lavoro per poter beneficiare mensilmente dell’esonero. Il messaggio è stato emesso a seguito la circolare n. 17/2015 nella quale sono stati pubblicati importanti chiarimenti in merito alle condizioni per poter richiedere l’esonero contributivo.
Vediamo il contenuto del messaggio dell’Inps.
Richiesta dell’esonero contributivo: necessaria una autorizzazione dell’Inps
La prima cosa da fare dopo aver assunto il lavoratore a tempo indeterminato è effettuare la richiesta all’Inps per essere autorizzati a fruire dell’esonero contributivo fino a 8.060 euro. La richiesta è generalmente effettuata dal Consulente del Lavoro delegato dall’azienda.
L’Inps in tal senso fornisce le seguenti istruzioni: “I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo in oggetto inoltreranno all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”.
La richiesta va effettuata tramite il cassetto previdenziale sul sito dell’Inps. Continua il messaggio Inps: “Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione:
- “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”.
La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.
Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà realizzato attraverso l’istituenda base dati “lavoratori agevolati”.
Il messaggio poi indica quale sarà la modalità di esposizione nella denuncia uniemens dei dati relativi all’esonero.
Fruizione mensile dell’esonero: massimo 671,66 euro di risparmio sui contributi
L’ente previdenziale lo aveva già annunciato nella circolare n. 17 del 2015, l’esonero contributivo di 8.060 euro in termini operativi e concreti è un risparmio mensile sui contributi da versare fino ad un massimo di 671,66 euro al mese. Pertanto oltre tale cifra il datore di lavoro non potrà recuperare mensilmente sui contributi a debito per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato.
E l’ente previdenziale infatti prevede nel messaggio n. 1144/2015 specifiche disposizioni per coloro che si ritrovano ad aver diritto di un beneficio superiore a 671,66 euro in alcuni mesi.
Infatti, pur restando un risparmio annuale fino a 8.060 euro, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nell’anno 2015, ai datori di lavoro l’Inps consente di recuperare al massimo 671,66 euro mensili. Pertanto è previsto dall’ente un meccanismo di recupero nei mesi successivi, che nella realtà dei fatti sarà gestito dai programmi paghe dei Consulenti o aziendali.
L’Inps nel messaggio ribadisce che l’esonero riguarda la contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro, fatta eccezione per la contribuzione al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” e ai fondi di cui all’art. 3, commi 2, 14 e 19 delle legge n. 92/2012, fino al limite della soglia massima mensile pari a € 671,66 (€ 8.060,00/12).
Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di € 22,08.
Datori di lavoro agricoli: come richiedere l’esonero
Il messaggio dell’Inps dettaglia anche le modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui all’art. 1, comma 119, della Legge n. 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015), comma che riguarda appunto il settore dell’agricoltura. E le modalità di compilazione della dichiarazione contributiva Dmag.
Per accedere all’esonero contributivo è necessario che il datore di lavoro agricolo inoltri all’INPS specifica istanza. Detta istanza potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2015” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”. Del rilascio del modulo verrà dato apposito avviso sul sito internet dell’INPS.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, ha l’onere di comunicare all’Istituto – compilando la seconda sezione del modulo di domanda – l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato.
Il citato termine di quattordici giorni lavorativi previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio è perentorio. L’inosservanza dello stesso determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme di cui alla sezione prima della domanda.