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Rimborsi Agenzia delle Entrate: richiesta, decadenza e tempi

Dai rimborsi Irpef da 730 tramite datore di lavoro o sostituto d’imposta, ai rimborsi da imposte dirette o indirette e per eccedenza di versamento, ecco tutte le informazioni utili sulla richiesta rimborsi all’Agenzia delle Entrate. Dal termine di decadenza di 48 mesi per l’istanza, alle modalità (richiesta online, accredito sul conto corrente o in contanti) e tempi di rimborso (anche per eredi).
A cura di Antonio Barbato
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Ogni contribuente può trovarsi nell’arco della propria vita fiscale a vantare un credito verso l’Agenzia delle Entrate. Dalle imposte sui redditi quali Irpef, Ires, Irap alle ritenute operate dal sostituto d’imposta. Dalle imposte indirette come l’importa di registro o di bollo, ai rimborsi Irpef da 730 o modello Redditi. Ottenere i rimborsi Agenzia delle Entrate è possibile anche tramite istanza. La richiesta di rimborso va effettuata entro termini di decadenza di 48 mesi.

Non è detto che all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi o del 730, il contribuente risulti ancora a debito nei confronti del Fisco. Può infatti accadere che per effetto delle detrazioni fiscali per oneri e spese, degli oneri deducibili dal reddito complessivo, oppure di altre agevolazioni fiscali il contribuente chiuda l’anno fiscale con un credito. Tale credito comporta la necessità per il contribuente di effettuare una richiesta rimborsi all’Agenzia delle Entrate.

Coloro che presentano il 730, ne traggono l’indubbio vantaggio del incasso dei rimborsi Irpef da 730 tramite il sostituto d’imposta (Inps o datore di lavoro), ma alcuni contribuenti possono valutare di effettuare la compensazione dei crediti o una istanza di richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate. E per quest’ultimo punto occorre valutare anche i tempi, le modalità, insomma quando arrivano i rimborsi

Vediamo come il contribuente può chiedere il rimborso dei crediti all’Agenzia delle Entrate.

Rimborso Agenzia delle Entrate: generalità

I contribuenti che hanno versato le imposte in misura maggiore a quanto dovuto ha diritto a essere rimborsato.

Tuttavia i casi di rimborso possono avere diversa origine e possono derivare anche da versamenti eccedenti di diverse imposte, quindi non necessariamente dall’Irpef risultante dalla dichiarazione.

Essenzialmente, a seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti con:

  • la dichiarazione dei redditi;
  • la presentazione di una specifica domanda.

Mentre con i rimborsi da dichiarazione e quindi da 730 il contribuente, lavoratore o pensionato, riceve il rimborso direttamente in busta paga dal datore di lavoro o sulla rata di pensione dall’ente pensionistico, negli altri casi va fatta specifica istanza di rimborso tenendo conto dei diversi termini d decadenza.

Rimborsi da dichiarazione: 730 e modello Redditi

I rimborsi da dichiarazione hanno origine a seguito appunto della presentazione del modello 730 o della dichiarazione dei redditi.

In particolare, con il modello 730 sia ordinario che precompilato, il contribuente ha il vantaggio di ottenere l’accredito del rimborso direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico in busta paga o nella rata di pensione.

Rimborsi: quando. Generalmente con questa modalità, il rimborso è erogato nel primo stipendio utile dopo la ricezione da parte del sostituto d’imposta del modello 730-4, quindi nel mese di luglio per i lavoratori dipendenti e, nei mesi di agosto/settembre per i pensionati.

Tuttavia, laddove il datore di lavoro risulti incapiente nel mese considerato, i rimborsi arriveranno anche nei mesi successivi in una sorta di rateazione.

Rimborsi in caso di modello Redditi. Quando il contribuente non presenta il modello 730 beni per dichiarare i propri redditi presenta il modello Redditi (ex modello Unico), il contribuente deve espressamente indicare nel quadro RX di voler ricevere il rimborso del credito.

Se non si indica di voler ricevere il rimborso, la scelta alternativa è quella del riporto del credito all’anno successivo o la sua compensazione con altri tributi da versare.

Dopo gli opportuni controlli, la somma è rimborsata direttamente dall’Agenzia delle Entrate con le modalità che vedremo di seguito.

Alternativa al rimborso: la compensazione. È comunque bene sapere che dal 2014 in alternativa al rimborso, è possibile scegliere di utilizzare il credito che risulta dal 730, per pagare con compensazione, oltre all’Imu, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.

Qualora il rimborso non venga effettuato, si può farne richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza. In questo caso, occorre allegare una certificazione con cui il datore di lavoro o l’ente pensionistico attesti di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, quindi, rimborsato le imposte.

Rimborsi superiori a 4.000 euro. In caso di rimborsi derivanti da dichiarazioni che presentano elementi di incoerenza o rimborsi superiori ai 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi anche documentali su tali dichiarazioni. Tali controlli vanno effettuati entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione 730, oppure dalla data di trasmissione, se successiva a questo termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, oppure dalla data di trasmissione, se successiva a questo termine.

Rimborsi Agenzia Entrate: numero verde

Per i rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni si possono chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate:

  • via internet, attraverso il servizio "Cassetto fiscale"(chi possiede il codice Pin può consultare i dati dei rimborsi predisposti per il pagamento direttamente dal proprio “Cassetto fiscale”, disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia);
  • per telefono al numero verde 800.444;
  • presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Rimborsi su istanza

Abbiamo visto che per i rimborsi scaturenti dalla dichiarazione dei redditi e dal modello 730, i contribuenti possono richiederli direttamente al datore di lavoro o all’ente pensionistico. In mancanza di questi, il rimborso che spetta al contribuente verrà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate o potrà essere utilizzato a credito per compensare altre imposte.

Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui il contribuente deve presentare apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Quindi per tutte le altre ipotesi di versamenti non dovuti o eccedenti l’importo dovuto occorre presentare una domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro un determinato termine dal versamento, a pena di decadenza.

Come presentare istanza di rimborso. L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da cui genera il rimborso o, in caso di imposte indirette, all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione.

La domanda di rimborso deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso.

Alla domanda vanno allegate le distinte dei versamenti eseguiti o le certificazioni delle ritenute subite.

Dopo la presentazione dell’istanza di rimborso, possono verificarsi tre ipotesi:

  • la domanda è accolta;
  • la domanda è respinta ed in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto;
  • l’ufficio non risponde.

In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve ritenersi respinta, in quanto vige l’istituto del silenzio-rifiuto. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria.

Termini di decadenza: istanza di rimborso entro 48 mesi

Come detto precedentemente, in alcuni casi per ottenere il rimborso il contribuente deve presentare istanza (o domanda) di rimborso all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, affinché il diritto al rimborso non venga meno è necessario che la domanda di rimborso venga presentata rispettando i termini di decadenza stabiliti dalla norma in relazione ai vari tributi.

Quindi i termini di decadenza sono diversi a seconda dei vari tributi. Vediamo insieme:

  • Imposte sui redditi come Irpef, Ires, eccetera: il termine di decadenza è di 48 mesi;
  • Versamenti diretti: il termine di decadenza è di 48 mesi;
  • Ritenute operate dal sostituto d’imposta: il termine di decadenza è di 48 mesi;
  • Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A: il termine di decadenza è di 48 mesi;
  • Per le imposte indirette come imposta di registro, successioni e donazioni, imposta di bollo, eccetera: il termine di decadenza è di 36 mesi.

Pagamento rimborsi fiscali: modalità

Una volta che il diritto di rimborso è riconosciuto (anche a seguito di controlli qualora si rendessero necessari), l’Agenzia delle Entrate dispone la restituzione delle somme al contribuente creditore secondo le modalità indicate dal contribuente e in base anche all’importo da pagare.

Le modalità utilizzate dal Fisco per pagare i rimborsi sono:

  • l’accredito in conto corrente;
  • altre modalità di riscossione (contanti e vaglia) a seconda dell’importo del rimborso.

Vediamole di seguito nello specifico le modalità di pagamento dei rimborsi.

Pagamento del rimborso tramite accredito su conto corrente

Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, quindi il suo IBAN, il rimborso, qualunque sia l’importo, viene accreditato su quel conto.

Tuttavia, in questo caso è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l’intestatario (o uno degli intestatari, in caso di conto corrente cointestato) del conto corrente. In caso contrario, il rimborso non verrà accreditato.

La comunicazione delle coordinate bancarie o postali, quindi la comunicazione del proprio IBAN presso cui si desidera ricevere l’accredito dei rimborsi, può essere effettuata in ogni momento presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o attraverso l'applicazione disponibile sul suo sito internet.

Richiesta accredito tramite Fisconline. Chi è già registrato ai servizi telematici dell’Agenzia ed è in possesso, quindi, del codice Pin, può effettuare la richiesta di accredito attraverso il canale Fisconline.

I dati necessari per erogare i rimborsi sono: il codice Iban (International Bank Account Number) e, per i versamenti internazionali, il codice Bic (Bank Identifier Code) o Swift.

Pagamento del rimborso tramite contanti o vaglia

Qualora il contribuente non abbia fornito le coordinate del conto corrente bancario o postale, oppure le abbia cancellate, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate con modalità diverse.

La modalità di pagamento del rimborso cambia a seconda della somma da riscuotere:

  • per gli importi fino a 999,99 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, esibendo un documento d’identità, può riscuotere il rimborso in contanti.

Qualora il beneficiario del rimborso non possa presentarsi e deleghi un altro soggetto, chi si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve esibire anche il documento d’identità del delegante;

  • per gli importi oltre 999,99 euro e fino a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, al contribuente arriva un invito a comunicare le coordinate del proprio conto corrente, unitamente a un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, a un ufficio postale.

Se il contribuente non consegna il modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia;

  • per gli importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, la restituzione avviene, per ragioni di sicurezza, esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale.

Rimborso Agenzia delle Entrate: come comunicare l’IBAN

Il contribuente che vanta un credito nei confronti nel fisco può scegliere di farsi accreditare comodamente sul proprio conto corrente bancario o postale quanto gli spetta come rimborso. Per fare ciò dovrà comunicare all’Amministrazione finanziaria le proprie coordinate bancarie o postali.

Ma come si comunica all’Agenzia delle Entrate il proprio IBAN. I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban.

Vantaggi di richiedere il rimborso sul proprio conto corrente. Con questo modello le persone fisiche possono chiedere l’accredito di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione sul proprio conto corrente bancario o postale. Questa modalità di pagamento consente di evitare inconvenienti e velocizzare l’erogazione del rimborso.

Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati:

  • la denominazione della banca, l’intestatario del conto corrente, il codice BIC e l’IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM), l’indirizzo della banca.

Per ragioni che attengono alla sicurezza dei dati, la richiesta di accredito può essere effettuata:

  • comunicando i dati del proprio conto corrente direttamente via internet, attraverso il sito www.agenziaentrate.it alla voce “Servizi online > Servizi telematici > Rimborsi web”, utilizzando le proprie credenziali di accesso (Pin e Password);
  • utilizzando l’apposito modello, compilato in tutte le sue parti e contenente i dati relativi a un conto corrente intestato al soggetto beneficiario del rimborso, che può essere presentato a un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate esibendo un documento d’identità in corso di validità.

Chi non è ancora iscritto ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate può richiedere il codice Pin alternativamente:

  • via Internet, per telefono (848.800.444);
  • in un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico è bene sapere come ottenere rapidamente tutti i PIN dell’Agenzia delle Entrate.

Rimborso Agenzia delle Entrate richiesta online

Come già detto precedentemente, i contribuenti a che vantano un credito verso il fisco hanno diritto al rimborso. I soggetti in possesso delle credenziali necessarie per accedere al portale Fisconline/Entratel e quindi abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate possono compilare ed inviare la richiesta direttamente online, senza doversi recare di persona (o incaricare un delegato) presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Il servizio consente a tutti i contribuenti, sia persone fisiche sia soggetti diversi dalle persone fisiche come per esempio, società di persone, di capitali, enti non commerciali, che devono ricevere delle somme dall’Agenzia delle Entrate di farsi accreditare gli importi direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale.

Per l’accredito dei rimborsi fiscali o per altre somme (per esempio, contributi erogati dal Ministero della solidarietà sociale a favore degli enti del volontariato beneficiari del 5 per mille dell'Irpef), i contribuenti devono comunicare le coordinate del conto intestato al beneficiario del pagamento.

In alcuni casi, come ad esempio rimborsi superiori a 100.000 euro, accredito dei contributi del 5 per mille e non solo, l'accredito in conto corrente è l'unica modalità che l'Agenzia delle Entrate può adottare per eseguire con sicurezza e senza ritardi tali pagamenti.

Modifica dei dati comunicati. Nel caso i dati precedentemente comunicati siano variati o non siano più validi, il contribuente può modificare i dati comunicati semplicemente inserendo il nuovo codice Iban e il sistema lo utilizzerà automaticamente.

Cancellazione dei dati comunicati. Inoltre, qualora il contribuente decida di cancellare le proprie coordinate bancarie e postali, una volta effettuato l’accesso l’utente procede alla cancellazione di tali dati e utilizzerà i tradizionali sistemi di pagamento (generalmente vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia).

Rimborsi Agenzia delle Entrate: eredi e altri casi

Può accadere che beneficiario del rimborso è un soggetto deceduto, interdetto oppure un minore, un soggetto fallito. In questi casi ed in molti altri, accade che soggetto beneficiario e soggetto che materialmente riscuote il rimborso non coincidono. Infatti, i rimborsi intestati a persone che non hanno la capacità di agire (per esempio, i minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), sono effettuati a favore di coloro che le rappresentano o che a esse succedono.

In questi casi, quindi i soggetti che riscuoteranno il rimborso non sono gli stessi che hanno maturato il diritto ad ottenerlo.

A seconda che i rimborsi verranno riscossi presso le Poste o presso le filiali della Banca d’Italia, il soggetto addetto alla riscossione dovrà produrre diversi documenti.

Infatti, per essere autorizzati a incassare i rimborsi riscuotibili presso le Poste, il soggetto dovrà presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate una specifica richiesta in carta semplice o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici.

Insieme alla richiesta, vanno prodotti i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza e nello specifico:

  • la successione: nel caso di deceduto;
  • il provvedimento del giudice tutelare: nel caso di minore o interdetto;
  • il provvedimento del giudice fallimentare: in caso di fallimento;
  • la procura: in caso di rappresentanza.

L’ufficio, una volta riscontrati l’idoneità dell’attestazione e l’assolvimento degli eventuali obblighi, rilascia l’autorizzazione al pagamento della somma presso qualsiasi ufficio postale.

Nel caso di più eredi è autorizzato alla riscossione uno solo degli stessi.

I rimborsi rimangono in giacenza presso gli uffici postali non oltre i 6 mesi indicati nella comunicazione originaria inviata per posta.

Per i rimborsi da incassare presso la Banca d’Italia, la documentazione che attesta la titolarità a riscuotere in nome e per conto dei rappresentati va presentata alla filiale della Banca d’Italia.

Rimborsi: le FAQ dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate sul proprio sito ha messo a disposizione dei contribuenti una serie di informazioni su come comportarsi in determinate situazioni in cui ci si può trovare quando si deve riscuotere un rimborso.

Vediamo insieme quali sono queste situazioni e come deve comportarsi il contribuente per uscirne. Può infatti accadere che:

  • il vaglia risulta “estinto”. In questi casi è consigliabile recarsi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che eseguirà le verifiche e le correzioni necessarie per una corretta nuova emissione del rimborso.

Se anche la seconda erogazione non va a buon fine, è necessario presentare apposita domanda all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, che provvederà alla nuova emissione;

  • l’accredito risulta “non effettuato”. Può accadere che beneficiario del rimborso e intestatario del conto corrente non coincidano oppure che il conto corrente comunicato risulti chiuso o le coordinate bancarie o postali siano state acquisite in modo errato. In questi casi, la somma che non è stato possibile accreditare viene restituita all’Erario. Effettuate le correzioni necessarie, l’Agenzia delle Entrate emetterà il rimborso una seconda volta;

 

  • è scaduto il termine per riscuotere la somma in contanti alle Poste. I rimborsi possono essere riscossi presso gli sportelli postali per un periodo di 6 mesi dall’emissione. Trascorsi 6 mesi, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente corregge gli eventuali errori che possono aver causato il disguido e, se necessario, invita gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e rende possibile una seconda erogazione del rimborso.

Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare apposita istanza;

 

  • il rimborso è minore (o maggiore) di quanto ci si attendeva. È bene sapere che il rimborso richiesto con la dichiarazione può essere ridotto a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate. Ma può anche accadere che il credito a favore del contribuente sia maggiore di quello atteso.

Il sistema dei controlli automatici, infatti, non corregge solo gli errori commessi dal contribuente a suo vantaggio, ma anche quelli a suo danno. Gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni sono comunque comunicati ai contribuenti. È bene, quindi, controllare attentamente la comunicazione dell’Agenzia ed eventualmente contattare il numero 848.800.444 o un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per verificare la natura dell’errore e rendere possibile l’erogazione del corretto rimborso:

 

  • i dati anagrafici sul modulo di rimborso non coincidono con quelli del titolare del rimborso. Se i dati sul modulo di rimborso sono errati e ciò non permette la riscossione del credito, per ottenere il pagamento occorre recarsi presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Il funzionario dell’ufficio, previa identificazione e controllo del codice fiscale del contribuente e della spettanza del rimborso, rilascia un modello di rettifica del modulo con i dati anagrafici corretti, con il quale il contribuente può riscuotere la somma presso gli uffici postali;

 

  • i moduli dei rimborsi da riscuotere presso le poste risultano smarriti o distrutti. Nei casi di distruzione accidentale o di smarrimento del modulo di riscossione, il contribuente deve recarsi presso il proprio ufficio dell’Agenzia e rilasciare una dichiarazione dell’avvenuta distruzione o dello smarrimento del modulo di riscossione.

L’ufficio, previo riscontro dell’identità e della titolarità al rimborso, compila e sottoscrive un modulo, in carta libera, al quale va allegata la stampa dell’interrogazione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria con i dati del rimborso, firmata e timbrata. Quest’ultimo documento costituisce parte integrante dell’attestazione e ha valore di autorizzazione a riscuotere il rimborso presso qualsiasi ufficio postale;

 

  • il vaglia o il rimborso postale risultano già riscossi. Se un contribuente viene a sapere da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate che il suo rimborso è stato riscosso, ma è sicuro di non averlo incassato, deve presentare denuncia all’Autorità giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se si tratta di un vaglia della Banca d’Italia, il contribuente può rivolgersi a una sua filiale per visionare il vaglia e ottenere la copia della girata dell’incasso. Il contribuente, che non riconosce come propria la firma apposta sulla girata, può presentare la denuncia all’Autorità giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se, invece, si tratta di un rimborso riscosso in contanti presso un ufficio postale, il contribuente può recarsi in un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che richiede a Poste italiane Spa la copia della ricevuta di riscossione del rimborso. Appena in possesso della documentazione, l’ufficio convoca il contribuente che, se non riconosce come propria la firma apposta sulla quietanza, può presentare denuncia all’Autorità giudiziaria.

Completate le attività istruttorie da parte dell’Autorità giudiziaria e solo a seguito della conclusione del procedimento penale con un decreto di archiviazione, il contribuente può chiedere una nuova emissione del rimborso tramite domanda da presentare al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

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