Rimborso addizionale comunale all’Irpef: ecco le modalità
Con il Decreto del 26 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2013, sono stabilite le modalità di rimborso degli addizionali comunali all’Irpef a seguito di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico). I contribuenti dovranno attendere l’iter di rimborso consistente nella comunicazione dei Comuni relativa ai rimborsi e la successiva erogazione degli stessi ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è versata, in acconto e a saldo, unitamente all’Irpef stessa. Nei casi in cui tale tributo non è dovuto, i comuni sono obbligati a provvedere agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati. L’Agenzia delle Entrate procede all’individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate e poi procede all’erogazione dei rimborsi delle addizionali comunali già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate, entro la data di entrata invigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
Dal 2007 il versamento dell’addizionale da parte del contribuente è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. E con il modello F24 (versamento anche per il tramite del datore di lavoro che li addebita in busta paga, con rateizzazione).
Considerato che gli esiti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, da cui si desume l’entità dei rimborsi da effettuare a titolo di addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono in possesso dell’Agenzia delle entrate, con il Decreto vengono stabilite “le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle somme relative all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle istanze presentate dai contribuenti”.
L’art. 2 del Decreto indica le modalità di erogazione dei rimborsi: “L’Agenzia delle entrate provvede ad erogare ai beneficiari i rimborsi con le modalità previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2000 e sulla base del domicilio fiscale risultante nell’Anagrafe tributaria come valido alla data del 31 dicembre dell’anno d’imposta a cui si riferiscono”.
Tempista dei rimborsi: gli adempimenti a carico dell’Agenzia delle entrate e dei comuni. L’Agenzia delle entrate trasmette semestralmente per via telematica ai comuni i dati relativi alla liquidazione dei rimborsi la cui erogazione è prevista a partire dal semestre successivo, nonché i dati relativi ai rimborsi erogati, nonché gli importi trattenuti. Tenuto conto di questa interazione tra gli enti, il Decreto prevede il seguente iter di rimborso:
- Il comune provvede alla trasmissione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate delle istanze in originale presentate ai propri uffici, dandone contestuale comunicazione al contribuente;
- Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto (quindi entro il 6 ottobre 2013), i comuni trasmettono agli uffici territoriali competenti dell’Agenzia delle entrate tutte le istanze già presentate ai propri uffici, indicando gli estremi del pagamento nei casi in cui questo sia stato eseguito. Entro lo stesso termine l’Agenzia delle entrate trasmette altresì ai comuni i dati delle liquidazioni in via di erogazione.
Recupero delle somme erroneamente rimborsate. Le somme che si rilevino erroneamente rimborsate sono recuperate dall’Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini di cui all’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’art. 43 stabilisce che l’ufficio dell’Entrate provvede all’iscrizione a ruolo ed al recupero delle somme, con notifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Le modalità di rimborso del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2000
Chiarito quale è l’iter procedurale stabilito dal Decreto e soprattutto la tempistica, il Decreto ha anche chiarito che le modalità di rimborso sono quelle del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2000. A questo punto è importante, per il contribuente, capire in che modo percepirà il rimborso.
L’art. 2 del Decreto Ministeriale stabilisce che:
- Per gli importi fino a 1.549,37 euro, comprensivi di interessi, il dipartimento delle entrate invia al contribuente una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un'agenzia postale per riscuotere il rimborso in contanti. In caso di mancata riscossione entro sei mesi dalla data indicata nella predetta comunicazione, il dipartimento delle entrate notifica al contribuente un invito a presentarsi presso i propri uffici”.
- Per gli importi superiori al limite di cui sopra, il Dipartimento delle entrate invia al contribuente una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un'agenzia postale per scegliere di riscuotere il rimborso mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale.
In ipotesi di mancata effettuazione della scelta, entro due mesi dalla data indicata nella comunicazione, il rimborso è erogato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, ovvero con ordinativo di pagamento.
Come evitare la comunicazione ed avere direttamente il rimborso. Lo stabilisce l’art. 6 del Decreto: “Le comunicazioni non vengono inviate ed il rimborso è accreditato direttamente con le modalità previste dall'art. 4, se il contribuente aveva già optato per l'accreditamento in conto corrente bancario ai sensi dell'art. 2 del decreto 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, oppure ha indicato, via internet o in occasione della scelta precedentemente effettuata a seguito di una comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 3, comma 1. lettera a), le coordinate del conto corrente sul quale intende ricevere l'accredito del rimborso.