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Saldo e stralcio cartelle Legge di Bilancio 2019: versamento dal 16% al 35% dei debiti

Con la Legge di Bilancio 2019 è in vigore il nuovo saldo e stralcio cartelle ex Equitalia per i debiti dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per i contribuenti in “comprovata difficoltà economica” con un ISEE fino a 20.000 euro. Possibile versare dal 16%, al 20% al 35% del debito (capitali + interessi), non versando le sanzioni. I debiti inclusi sono quelli risultati da dichiarazioni dei redditi (Irpef, addizionali) ma anche i debiti da attività di accertamento e i contributi previdenziali dovuti da professionisti e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e alle casse professionali.
A cura di Antonio Barbato
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Saldo stralcio debiti equitalia

Con il Decreto fiscale il Governo ha approvato tante misure di Pace fiscale tra le quali lo stralcio automatico dei debiti presso ex Equitalia fino a 1.000 euro dal 2000 al 2010 e la rottamazione-ter (definizione agevolata). Dal 1 gennaio 2019 è stata introdotta anche una norma di Saldo e stralcio cartelle nella Legge di Bilancio 2019.

Si tratta di una nuova possibilità per i contribuenti in difficoltà e con un ISEE fino a 20.000 euro.

Tali contribuenti possono stralciare alcuni debiti del periodo 2000-2017 saldando capitale + interessi in una misura che va dal 16% al 35% del loro debito iscritto a ruolo.

Nella Manovra 2019 era attesa quindi una misura che consentisse un condono pagando solo una percentuale del debito e tale misura è arrivata. E accompagna a tutte le misure previste dal Decreto sulla Pace fiscale.

I contribuenti quindi hanno queste tre misure dal 1 gennaio 2019:

Affrontiamo l’ultima misura nel dettaglio.

Saldo e stralcio debiti per contribuenti in difficoltà economica: la normativa

La Manovra 2019, o per meglio dire la Legge di Bilancio 2019, ossia la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 in vigore dal 1 gennaio 2019, all’art. 1, commi da 184 a 199, ha previsto una  definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

Tali debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all’agente della riscossione.

Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

Quali imposte rientrano nel saldo e stralcio

 

Il comma 184 consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, purché si tratti di carichi diversi da quelli annullati automaticamente (“saldo e stralcio 2018” per i debiti inferiori a mille euro) ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA (rispettivamente, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

Il comma 185 consente di definire con tali modalità anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

Quindi i debiti che possono essere stralciati versando una cifra inferiore sono:

  • Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
  • Imposte derivanti dall’omesso versamento derivanti dalle attività di accertamento ai fini Irpef e IVA;
  • Affidate all’Agente di riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (quindi sono esclusi i debiti dell’anno 2018);
  • Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alle casse professionali;
  • Contributi previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps (Gestione Separata, Artigiani e Commercianti, ecc.).

In cosa consiste l’agevolazione o il condono del Saldo e stralcio

 

Come detto, i debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all’agente della riscossione. Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

Il comma 187 individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata.  In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di cui al comma 184 e al comma 185) possono essere estinti senza corrispondere:

  • le sanzioni comprese in tali carichi;  gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973);
  • le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

Saldo e stralcio versando dal 16% al 35% di capitale e interessi

I soggetti interessati versano le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  • al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro;
  • al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
  • al 35 per cento, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro;

I contribuenti versano anche l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione ( ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Occorre ricordare al contribuente che gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Gli interessi di mora, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente dall’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia. Dal 15 maggio 2018 sono pari al 3,01 per cento annuo.

Occorre altresì ricordare al contribuente che nella cartella di pagamento (e per i debiti tributari nell’accertamento esecutivo) viene indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite l’agente della riscossione. Sono inoltre indicati il dettaglio dei singoli tributi / somme non pagati, gli interessi, le sanzioni, l’aggio e le altre spese.  Se il pagamento avviene oltre i termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, all'importo si aggiungeranno:  § ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori;  § la remunerazione del servizio di riscossione (aggio);  § le eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).

A chi spetta l’agevolazione

Spetta ai contribuenti che risultano in una comprovata difficoltà economica. Come si dimostra? Attraverso il modello ISEE, che è anche il modello che consente di definire in quale percentuale va saldato il debito, come vedremo.

Ai sensi del comma 186, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad 20.000 euro. 

Siccome si tratta di un saldo scontato e uno stralcio definitivo del debito versando cifre molto inferiori ai debiti iscritti presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia, la normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2019 annuncia controlli sulle dichiarazioni ISEE.

Le norme, infatti, recano una specifica disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni rese ai fini dell’attestazione della difficoltà economica, nonché alcune norme di chiusura volte a coordinare la definizione agevolata in commento con le “rottamazioni” precedenti e quelle attualmente applicabili, ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata dal Parlamento.

Iter e versamenti per il saldo e stralcio

Il comma 188 chiarisce che versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n.3).

Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10 per cento, nonché le somme maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.

I commi da 189 a 193 disciplinano le procedure per accedere alla definizione agevolata. In sintesi:

– il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 (in conformità alle modalità individuate dall’agente della riscossione, da pubblicare sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018, definitivamente approvato al momento di redazione del presente lavoro, ma non ancora pubblicato in GU) (comma 189);

– le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021 (comma 190). In caso di rateazione (comma 191) si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari (articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973);

– entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione (comma 192), l’ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento;

– nel caso della predetta comunicazione negativa (comma 193), l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la cd. rottamazione 2018 (definizione agevolata ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine.

L’ammontare è ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Saldo e stralcio debiti e rottamazione ter

Al fine di coordinare tra loro le procedure di definizione agevolata previste dalla legge, il comma 194 consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti “rottamazioni”, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in commento.

Controlli sui contribuenti aderenti il saldo e stralcio

Il comma 195 prevede che, i fini dei controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE (articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159) l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica (di cui al comma 186) nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della “rottamazione 2018”(di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119).

Il comma 196 prevede che, all’esito del predetto controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Nel caso di mancata, tempestiva produzione della documentazione (comma 197), ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, 150   nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

Il comma 198, con una norma di chiusura, rinvia per tutto quanto non previsto dalle norme in esame alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20).

Infine il comma 199, a copertura delle norme in esame, riduce il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

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