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Rottamazione ter Pace fiscale: come funziona e come aderire

Il decreto pace fiscale ha introdotto la possibilità per i contribuenti di aderire ad una nuova definizione agevolata chiamata rottamazione ter dei debiti affidati all’Agente della riscossione (ex Equitalia). Con la rottamazione ter i contribuenti potranno definire i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate riscossione tra il 2000 ed il 2017 senza sanzioni ed interessi di mora. Ma vediamo nello specifico cosa dice la norma, chi può aderire alla rottamazione ter, come e quali benefici comporta.
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A cura di Antonio Barbato
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rottamazione cartelle ex equitalia

Il Governo con il Decreto sulla Pace fiscale del 2019 ha dato ancora una volta la possibilità ai contribuenti di aderire ad una nuova e terza definizione agevolata, meglio conosciuta con il nome di rottamazione ter.

Tale misura si accompagna ad altre misure introdotte dal 1 gennaio 2019, come lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro (periodo 2000-2010) e il saldo e stralcio agevolato dei debiti (periodo 2000-2017) previsti anche dalla Legge di Bilancio 2019.

Sulla rottamazione ter, nello stesso tempo di approvazione del Decreto Fiscale, per mettersi in linea con quanto stabilito dal decreto-legge, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha approvato e pubblicato sul proprio sito il modello di domanda che i contribuenti dovranno compilare per aderire alla rottamazione ter.

Tale rottamazione consentirà ai contribuenti di definire le somme affidate all’Agenzia delle Entrate riscossione (ex Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 pagando in cinque anni senza sanzioni ed interessi.

Ma procediamo con ordine.

Rottamazione-ter: normativa

L’art. 3 del decreto-legge 119/2018 meglio detto decreto pace fiscale, prevede la possibilità di aderire ad una definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Tale definizione agevolata, arriva dopo le due rottamazioni previste negli scorsi anni e per questo è conosciuta come rottamazione ter.

La rottamazione ter a norma di legge prevede che si possano definire i debiti affidata all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Tali debiti potranno essere definiti dal contribuente pagando la parte di capitale e degli interessi iscritti a ruolo, l’aggio all’agente della riscossione e le eventuali spese esecutive maturate, invece non andranno pagate:

  • le sanzioni incluse nei carichi,
  • gli interessi di mora,
  • le sanzioni civili, accessorie ai crediti previdenziali.

Una rottamazione apposita è però prevista per i carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie UE.

Rottamazione ter: i benefici

Come per le altre definizioni agevolate, anche la rottamazione ter prevede l’abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora; tuttavia la rottamazione ter prevede, a dispetto delle due rottamazioni precedenti, importanti novità a favore del contribuente. Tali novità riguardano:

  • il pagamento rateale in un arco temporale più ampio e fissato a 5 anni;
  • applicazione di un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo.

Il decreto-legge all’articolo istitutivo della rottamazione ter prevede per il contribuente la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili per forniture, appalti, servizi anche professionali verso la PA. Può essere compensato qualsiasi versamento necessario a perfezionare la definizione.

Inoltre, secondo quanto stabilito per la rottamazione ter una volta che il contribuente paga la prima o unica rata delle somme dovute ottiene l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione.

Le somme potranno essere pagate:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
  • per un massimo di 10 rate consecutive e di pari importo, pagabili in 5 anni, con scadenza 31 luglio e 30 novembre.

Rottamazione ter: requisiti

Possono accedere alla nuova Definizione agevolata 2018 e quindi hanno diritto alla presentazione della domanda, coloro i quali che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione per il periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Possono inoltre aderire alla rottamazione ter i soggetti che avevano già aderito:

  • alla “prima rottamazione” cioè la Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, ma sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
  • alla “rottamazione-bis”, parliamo della Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017, ma nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Qualora il debitore non paghi le rate scadute entro il 7 dicembre non potrà più aderire alla Definizione agevolata 2018.

Inoltre, per questi ultimi non è necessario presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione alla rottamazione ter. Gli stessi saranno automaticamente ammessi ai benefici della “rottamazione-ter”.

Quindi il versamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno per un massimo di 5 anni.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019, come stabilito dal D.L. 119/2018, senza alcun adempimento a carico dei contribuenti apposita “Comunicazione” unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute con le nuove scadenze.

Possono inoltre aderire alla rottamazione ter coloro i quali hanno in corso un contenzioso con l’Agente della Riscossione. Tuttavia, per aderire alla definizione agevolata la legge 119/2018 stabilisce che è necessario dichiarare espressamente di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

Infine, possono aderire alla rottamazione ter i soggetti residenti al in uno dei Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e 2017 che hanno presentato dichiarazione di adesione alla prima e poi alla seconda rottamazione e la loro domanda sia stata accolta. Tali soggetti potranno effettuare il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di Definizione agevolata in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, o in 10 rate consecutive di pari importo (fino a 5 anni), con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 31 luglio 2019.

Sarà stesso l’Agente della Riscossione a inviare entro il 30 giugno la ripartizione dell’importo da tali soggetti dovuto.

Per ciascuna rata sarà dovuto il tasso di interesse dello 0,3% calcolato a decorrere dal 1° agosto 2019.

Coloro che sono residenti nei territori colpiti dai sismi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017 ma che non hanno avevano fatto domanda per aderire alle precedenti “rottamazioni” potranno aderire alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) presentando la specifica dichiarazione di adesione.

Rottamazione ter: come fare domanda per aderire

Il decreto-legge 119/2019 sempre all’art. 3 comma 5 stabilisce le modalità per aderire alla definizione agevolata 2018.

Per aderire alla rottamazione ter i debitori dovranno presentare entro il 30 aprile 2019 un’apposita dichiarazione di adesione all’agente della riscossione, seguendo le modalità e la modulistica pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate riscossione (ex Equitalia). Le dichiarazioni presentate prima del termine di scadenza, potranno comunque essere integrate entro il 30 aprile 2019.

L’ Agenzia delle Entrate riscossione, sul proprio sito precisa che domanda dovrà essere presentata:

  • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
  • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossionepresenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.

Qualora si scelga di pagare in maniera dilazionata, nella domanda dovranno essere indicate il numero di rate prescelto.

Rottamazione-ter: quali debiti si possono rottamare

Come già detto precedentemente, il Decreto-legge n. 119/2018 stabilisce che i benefici previsti dalla “rottamazione-ter”, vengano applicati alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Coloro i quali aderiranno alla rottamazione ter dovranno pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Rottamazione-ter: debiti esclusi

Sono esclusi nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, l’esclusione è dovuta alla loro natura, si tratta di carichi riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Compiti dell’Agente della riscossione

Come detto precedentemente, per poter beneficiare della rottamazione-ter il debitore deve presentare entro il 30 aprile 2019 apposita dichiarazione con modello DA-2018 disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L’Agente della riscossione, dal suo canto, dovrà entro il 30 giugno 2019 comunicare al debitore l’accoglimento o il diniego della domanda di rottamazione ter. Nel caso la domanda sia stata accolta, sempre entro tale data sarà comunicato a coloro i quali hanno aderito alla definizione agevolata:

  • l’ammontare complessivo di quanto dovuto;
  • le date di scadenza delle varie rate se si è scelto di pagare in maniera dilazionata.

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata: gli effetti

A norma di legge è stabilito che per i debiti definibili cioè i debiti che possono rientrare nell’ambito della Definizione agevolata (rottamazione), per i quali è stata presentata domanda di adesione, non si porteranno a termine le procedure esecutive già avviate a meno che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

Inoltre, per i debiti definibili e indicati in dichiarazione, alla data del 31 luglio 2019, le dilazioni sospese per effetto della dichiarazione saranno revocate e non sarà possibile accordarne di nuove.

Non saranno inoltre avviate nuove procedure cautelari o esecutive, ma resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

A norma di legge è previsto che una volta presentata domanda di adesione, si procede alla sospensione:

  • dei termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Una volta presentata domanda di adesione alla rottamazione ter, la legge prevede che indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della definizione o una delle successive rate, per lo stesso debito non si potrà più chiedere alcuna rateizzazione. Se il debito fosse già rateizzato tale rateizzazione andrà sospesa.

Modalità di pagamento debiti rottamazione ter

Una volta presentata la domanda per la definizione agevolata 2018 meglio detta rottamazione ter e ottenuta risposta di esito positivo circa l’accoglimento della stessa da parte dell’Agente della riscossione, i debitori dovranno procedere al pagamento delle somme.

Tale pagamento può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
  • mediante bollettini precompilati, allegati dall’agente della riscossione all’atto dell’invio della comunicazione di accoglimento dell’adesione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento tramite c/c;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni che consentono di utilizzare in compensazione per tutti i versamenti, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA per somministrazioni, forniture, appalti e servizi.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato chiarito che è possibile pagare le rate della definizione agevolata presso:

  • portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
  • App EquiClick
  • ;sportelli bancari;
  • uffici postali;
  • home banking;
  • punti Sisal e Lottomatica;
  • tabaccai convenzionati con Banca 5;
  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  • Postamat;
  • compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione;sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Mancato pagamento delle rate rottamazione ter

Chi non paga le rate, oppure chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della Definizione agevolata 2018. Infatti, l’art.3 del D.L. 119/18 al comma 14 stabilisce che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e:

  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;
  • i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero;
  • il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

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