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Tutti i controlli dell’Agenzia delle Entrate in vista della Pace fiscale

Con il Decreto fiscale arriva la Pace fiscale, ma tutto dipende dal tipo controllo del Fisco ricevuto per il quale si intende attivare la Pacificazione fiscale: dal processo verbale di contestazione, agli atti del procedimento di accertamento, dai controlli automatizzati art. 36-bis, controlli formali art. 36-ter, agli inviti al contraddittorio e le indagini fiscali, ecco come funzionano i controlli dell’Agenzia delle Entrate in Italia e in quale sanatoria è possibile rientrare.
A cura di Antonio Barbato
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controllo automatizzato e formale

Il Decreto Fiscale, Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 è entrato in vigore dal 24 ottobre 2018 con la Pace Fiscale impostata su 9 sanatorie. La pacificazione fiscale voluta dal Governo è impostata su diverse tipologie di accertamenti in base alle varie situazioni del contribuente, legate alla tipologia di controllo eseguito dal Fisco. E’ importante quindi sapere come funzionano i controlli dell’Agenzia delle Entrate per capire a quale Pacificazione fiscale è possibile aderire una volta che la Legge di Conversione del Decreto Fiscale sarà legge e quindi sarà in vigore.

Vediamo quindi le sanatorie e i vari controlli del Fisco in Italia, dal controllo automatizzato art. 36-bis al controllo formale art. 36-ter fino agli avvisi di accertamento, le attività istruttorie esterne e i controlli mirati per le verifiche fiscali.

Le sanatorie della Pace Fiscale

Nel Decreto fiscale abbiamo le seguenti sanatorie per la Pace Fiscale:

  • Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetta Rottamazione Ter);
  • Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;
  • Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea;
  • Definizione agevolata delle controversie tributarie;
  • Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti;
  • Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
  • Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale.

Delle 9 sanatorie nel corso dell’approvazione della Legge di conversione del Decreto fiscale probabilmente saranno tagliate le sanatorie riguardanti la Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti” nonché le “Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale”.

La sanatoria relativa ai processi verbali di constatazione riguarda appunto quel verbale denominato PVC in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti. Quando si riceve un processo verbale di constatazione? In caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente e durante l’attività di controllo svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di finanza, che si conclude appunto con il processo verbale di constatazione. Tali attività rientrano nelle attività di controllo fiscale che ora vedremo essere un potere dell'Agenzia delle Entrate.

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento invece riguarda gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero che sono appunto ulteriori fasi dei controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate.

Ecco perché è bene sapere l’atto ricevuto a cosa si riferisce e quindi conoscere come funzionano i controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate, per poter poi valutare l'adesione alla specifica sanatoria contenuta nella Pacificazione fiscale o Pace Fiscale del Decreto Fiscale.

Controlli del Fisco in Italia: ecco l’elenco completo

Il sistema di dichiarazione dei propri redditi e di pagamento delle imposte in Italia è basato sull’autodichiarazione e l’autoliquidazione. Questo significa che i singoli soggetti predispongono e presentano con la dichiarazione annuale in materia di IVA, imposte sui redditi ed IVA e pagano le imposte che risultano da tali dichiarazioni.

Detto ciò appare chiara la necessità di predisporre attività di controllo ed accertamento dell’Agenzia delle Entrate per tali dichiarazioni.

L’attività di controllo esercitato dall’Agenzia delle Entrate ha il fine di contrastare i comportamenti evasivi ed elusivi messi in atto dai contribuenti ed a favorire l’adempimento spontaneo degli stessi.

Con il sistema di dichiarazione annuale sia IVA che dei redditi i cittadini sono chiamati, infatti, ad autodenunciare i propri redditi ed autoliquidare le imposte dovute sugli stessi. Di conseguenza l’Amministrazione finanziaria avrà il compito di procedere al controllo circa il contenuto e la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

L’attività di controllo rientra quindi tra le attività istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. Per svolgere regolarmente i controlli e quindi per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari, l’Agenzia delle Entrate adotta diversi strumenti di controllo quali:

  • i controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali;
  • i controlli formali delle dichiarazioni fiscali;
  • gli inviti al contraddittorio e i questionari;
  • le attività istruttorie esterne come i controlli mirati e le verifiche fiscali;
  • le indagini finanziarie;
  • l’attività di tutoraggio nei confronti delle imprese di più rilevante dimensione.

Se dal controllo emergano delle violazioni, all’attività di controllo segue l’attività di accertamento. Con l’avviso di accertamento si formalizza infatti la posizione reddituale del contribuente e si chiude il controllo.

L’avviso di accertamento rappresenta il risultato dell’attività istruttoria e dei metodi di accertamento utilizzati.

Qualora sia necessario, l’attività di accertamento può richiedere l’acquisizione di elementi presso il contribuente attraverso verifiche, ispezioni, accessi, richieste di documenti e questionari, oppure degli elementi in possesso dell’Agenzia delle Entrate come dichiarazioni, atti registrati e comunicazioni varie.

Alla fine dell’attività le conclusioni verranno portate a conoscenza del contribuente attraverso atti che esplicitano la motivazione della pretesa, le maggiori imposte dovute, le sanzioni nonché le modalità per sanare l’irregolarità e per chiedere un eventuale intervento dell’ufficio per l’annullamento dell’atto.

 

Controllo automatizzato (art. 36-bis)

Il controllo automatizzato è una modalità di controllo con la quale le dichiarazioni presentate dal contribuente all’Agenzia delle Entrate vengono controllate automaticamente per verificarne la correttezza formale, gli eventuali errori materiali o di calcolo che possono essere stati commessi durante la compilazione, nonché per controllare il corretto e tempestivo versamento delle imposte dovute dal contribuente.

Si tratta quindi di un primo controllo di tipo automatizzato e non di merito sulle dichiarazioni, svolto secondo quanto previsto dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/73 ai fini delle imposte dirette e 54-bis del D.P.R. n. 633/72 ai fini dell’IVA.

Tale tipo di controllo viene svolto a tappeto su tutte le dichiarazioni, attenendosi esclusivamente a quanto dichiarato, senza effettuare ulteriori verifiche.

L’Amministrazione finanziaria una volta eseguiti i controlli deve informare i contribuenti sulle irregolarità eventualmente riscontrate entro dei termini previsti per legge. Tali termini se non vengono rispettati rendono nulla tutta l’attività di controllo.

Controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter)

Il controllo automatizzato di cui parlato prima non è l’unico tipo di controllo sulle dichiarazioni che l’Amministrazione finanziaria può eseguire.

L’amministrazione finanziaria infatti, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione procede al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

Tale controllo formale è disciplinato dall’art.36-ter del D.P.R. n.600/73 e si applica alle dichiarazioni selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull’analisi dei rischi.

Con questo tipo di controllo si fa un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.

Quindi con questo tipo di controllo l’Agenzia verifica che i dati riportati in dichiarazione dal contribuente siano conformi alla documentazione conservata dallo stesso e conformi ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.

Qualora risulti necessario, il contribuente può essere chiamato a presentarsi in ufficio o a trasmettere la documentazione relativa ai dati dichiarati.

Ancora il contribuente può essere chiamato a fornire chiarimenti qualora i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli esposti in dichiarazione differiscano.

Se il contribuente non si presenta o la documentazione fornita non sia idonea a provare la correttezza di quanto dichiarato, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Alla fine del controllo formale tramite avviso bonario è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta l’esito del controllo formale indicando i motivi che hanno spinto alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati. In questo modo il contribuente piò segnalare eventuali errori svolti in sede di controllo formale.

Inviti al contraddittorio e i questionari

L’istituto dell’adesione all’invito al contraddittorio è stato soppresso dal 1°gennaio 2016. Tuttavia, può ancora essere utilizzato agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, IVA e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015.

Come funzionava l'invito al contraddittorio. Nonostante questo istituto non esista più, ma valga solo per gli inviti al contraddittorio antecedenti al 31 dicembre 2015, vediamo come funzionava l’adesione.

Il contribuente poteva aderire ai contenuti dell’invito al contraddittorio tramite una comunicazione al competente ufficio e il versamento delle somme dovute entro il 15° giorno che precede la data fissata per la comparizione, allegando la quietanza del pagamento della prima o unica rata.

L’adesione all’invito al contraddittorio prevedeva l’applicazione di sanzioni ridotte nella misura di un sesto del minimo previsto dalla legge.

L’istituto non si applica se il contribuente ha ricevuto in precedenza un pvc, che consente l’emissione di un accertamento parziale, e non lo ha definito.

Le attività istruttorie esterne come i controlli mirati e le verifiche fiscali

I poteri istruttori e di controllo dell’Agenzia delle Entrate non si sostanziano solo con i controlli formali, ma anche con tutta una serie di attività di controlli sostanziali, la cui finalità è quella di andare a verificare se il contribuente ha compiuto atti tali inquinare gestione contabile e fiscale.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate possono svolgersi anche nelle sedi e nei locali in cui il contribuente svolge la sua attività.

Si svolgono in questo modo infatti le attività di controllo mirato e di verifiche fiscali, promosse sia dall’Agenzia delle Entrate che dalla Guardia di Finanza.

Con le verifiche fiscali i soggetti vengono esaminati ed ispezionati globalmente, si tratta di un controllo sostanziale della gestione economica del soggetto e di tutti i settori dello stesso che rientrano tra gli interessi del fisco.

Come detto le verifiche fiscali possono essere proposte sia dall’Agenzia delle Entrate che dai reparti della Guardia di Finanza, in base ad indagini ed investigazioni.

Quali sono le attività delle verifiche fiscali. Si tratta di un’attività di controllo e riscontro della completezza, esattezza e veridicità delle scritture obbligatorie detenute ai fini fiscali, delle fatture, dei documenti relativi all’impresa, dei libri sociali, di tutti i fatti o di tutte le circostanze che possono rappresentare un elemento patrimoniale o reddituale utile ai fini dell’accertamento.

Le verifiche fiscali possono essere svolte nei confronti di qualsiasi soggetto contribuente e si tratta del tipo di controllo tra i più invasivi ed incisivi di cui l’Amministrazione finanziaria può beneficiare. Per tale motivo la materia delle verifiche fiscali è disciplinata in maniera precisa dall’art. 52 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 12 della legge n. 212 del 27/07/2000 cioè dallo Statuto dei Diritti del Contribuente. Tale articolo disciplina i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali ed i limiti che gli ispettori devono rispettare durate la loro attività accertatrice.

Nello specifico, per quanto riguarda i diritti e le garanzie del contribuente l’art. 12 dello statuto dei contribuenti stabilisce che:

  • “Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente;
  • Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche:
  • Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta;
  • Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica;
  • La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'ultima attività in elenco, vi sono dei limiti. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.

In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.”

Le indagini finanziarie

Un altro tipo di controllo che l’Amministrazione finanziaria può effettuare può avere ad oggetto qualsiasi rapporto ed operazione finanziaria effettuata compresi i servizi delle banche e delle Poste.

L’Amministrazione finanziaria può chiedere infatti a banche, Poste Italiane spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, sgr, organismi di investimento collettivo e società fiduciarie tutti i dati, le notizie, i documenti relativi ai rapporti intrattenuti e le operazioni effettuate.

Tale richiesta può però essere effettuata dall’Amministrazione finanziaria previa autorizzazione del direttore centrale o regionale dell’Agenzia delle Entrate, mentre per la Guardia di finanza l’autorizzazione deve essere concessa dal comandante regionale.

Gli accertamenti o indagini finanziarie sono un importante sistema di controllo, che attraverso l’utilizzo delle risultanze bancarie o finanziarie permette all’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli ed accertamenti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi, alle accise, all’IRAP e alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Le richieste e le risposte devono essere gestite esclusivamente in via telematica ed i soggetti obbligati devono fornire al Fisco i dati e le notizie nonché i documenti relativi alle operazioni effettuate con i loro clienti. Devono inoltre comunicare le garanzie prestate ai terzi.

Banche, posta, intermediari finanziari, sgr e simili devono rilevare e conservare i dati identificativi dei soggetti che intrattengono con loro un qualsiasi rapporto o effettuino una qualsiasi operazione finanziaria, tranne i versamenti in conto corrente di importi inferiori ai 1.500 euro.

Dal 1° gennaio 2006 gli operatori finanziari sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) tramite cui ricevere le richieste di indagine da parte dell’Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e trasmettere i dati entro il termine previsto.

Tali indirizzi pec devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate che ne ha istituito un registro messo a disposizione degli organi che si occupano di controllo.

Conclusa tale fase di indagine e, quindi ottenuti documenti, conti e quant’altro serve, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza chiamano i contribuenti a comparire (o a farsi rappresentare) per fornire dati, notizie e chiarimenti in merito ai rapporti e alle operazioni di tipo finanziario effettuati.

L’attività di tutoraggio delle grandi imprese

Quando in ambito fiscale si parla di tutoraggio si fa riferimento a due diversi istituti che riguardano entrambi però il rapporto tra fisco e contribuente.

Per tutoraggio si intende infatti sia l’attività periodica di controllo e di confronto che il fisco fa presso il contribuente per verificare la sua correttezza fiscale, sia l’attività di assistenza del contribuente nella realizzazione degli adempimenti, nella predisposizione delle dichiarazioni e nel calcolo dell'imposta.

Nel caso in esame ci riferiremo all’attività di tutoraggio quale monitoraggio dei comportamenti delle imprese appartenenti alla categoria dei Grandi contribuenti, attraverso l’utilizzo di approcci differenziati in relazione alle caratteristiche di tale tipologia di soggetti.

Per "Grandi Contribuenti" si intendono i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro.

L'obiettivo è quello di creare con i Grandi Contribuenti un rapporto di collaborazione reciproca fondato sul dialogo e sulla spinta all’adempimento spontaneo.

Il controllo svolto dall’Agenzia delle Entrate ha il compito di contrastare i comportamenti elusivi ed abusivi, diversamente calibrato a seconda del grado di rischio a comportamenti elusici ed evasivi che il contribuente può mettere in atto. Allo stesso tempo, tale controllo ha anche il compito di proteggere le altre imprese (grandi contribuenti) dalla concorrenza sleale messa in atto dai concorrenti fiscalmente irregolari, che alterano il mercato.

L’attività di controllo che l’Agenzia delle Entrate svolge sulle dichiarazioni delle imprese rientranti tra i grandi contribuenti deve essere svolta entro l’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni.

Il controllo viene svolto attraverso l’analisi del rischio del settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, al profilo di rischio della singola impresa.

L’attività di tutoraggio viene riassunta in una “scheda di analisi del rischio” prevista per tutti i grandi contribuente e strutturata in modo da fornire un quadro completo della posizione del contribuente, con la descrizione e la valutazione degli elementi necessari per determinare il livello di rischio finale legato ai comportamenti dei contribuenti.

Attraverso l’attività di tutoraggio, si selezionano le aree in cui intervenire e come intervenire, consentendo così un utilizzo più idoneo ed efficace degli strumenti di controllo, relativamente alla complessità di tali imprese di grandi dimensioni. Inoltre, attraverso il tutoraggio, l’Agenzia delle Entrate si assicura una sempre più spessa fetta di contribuenti che adottano lo strumento dell’adempimento spontaneo favorito proprio dal miglioramento del dialogo tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

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