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Scheda carburante: la deroga per acquisti con carte di credito, debito o prepagate

Possibile l’acquisto di carburante senza la compilazione della scheda carburante come documentazione sostitutiva della fattura ai fini Iva o per la deduzione dei costi. Il Decreto Sviluppo consente l’acquisto alternativo con l’utilizzo della carta di credito o debito, o le carte prepagate. Escluse le carte fedeltà. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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decreto sviluppo carta di credito debito prepagata

Il Decreto Sviluppo, ossia il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, ha introdotto importanti novità in materia di documentazione attestante l’acquisto di carburanti presso impianti stradali (distributori di benzina) effettuati da parte di soggetti IVA, ossia le imprese, gli esercenti di arti o professioni. La normativa  prevede, in deroga all’emissione della fattura, la possibilità di utilizzare le cosiddette schede carburante.

Il Decreto Sviluppo ha aperto ad una nuova possibilità: la deroga per gli acquisti di carburante con carte di credito o debito o carte prepagate. In questo caso si è esonerati anche dalla compilazione della scheda carburante. La circolare n. 42/E dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2012 chiarisce alcuni aspetti relativi all’utilizzo delle carte per l’acquisto di carburanti.

La disciplina attuativa della c.d. “scheda carburante” è stata prevista con il D.M. 7 giugno 1977; successivamente il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 ha dettato specifiche norme regolamentari che hanno modificato le regole di redazione della scheda predetta, anche al fine di semplificare il relativo adempimento. La legge sulla scheda carburante dice: “La documentazione sostitutiva della fattura di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,  potrà essere stabilita nella forma di scheda, registro, bollettario od altro e dovrà contenere tutti gli elementi atti ad identificare l'operazione. Con gli stessi decreti saranno stabilite le modalità per la compilazione, la tenuta e la conservazione della suddetta documentazione”.

Rilevante ai fini IVA e per le deduzioni dei costi. L’istituzione e la tenuta della scheda carburante rileva sia ai fini IVA, in quanto dalla sua regolare tenuta discende l’esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, sia ai fini della deduzione del costo di acquisto in relazione all’imposizione diretta. Tale previsione si collega al divieto per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione, contenuto nella medesima disposizione, di emettere fattura per la cessione di tali prodotti, salvo che per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, di taluni enti e degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

La deroga alla scheda carburante del Decreto Sviluppo. L’articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) – convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106 – ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 444 del 1997, prevedendo che “In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, … non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.

Carte di credito, debito e prepagate di banche e Poste italiane. L’articolo 1, comma 3-bis, del D.P.R. n. 444 del 1997 dispone, infine, che le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Si tratta, in particolare, delle banche, della società Poste italiane Spa, degli intermediari finanziari, delle imprese di investimento, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, delle società di gestione del risparmio, nonché di ogni altro operatore finanziario, tenuti a “rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro”.

I chiarimenti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E

La circolare n. 42/E dell’Agenzia delle Entrate, del 9 novembre 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli effetti delle disposizioni normative introdotte dal Decreto sviluppo relative alla soppressione della scheda carburante per i soggetti che effettuano l’acquisto mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Le modifiche normative introdotte dal decreto sviluppo in materia di scheda carburante rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444 del 1997 che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all’acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliano comunque procedere alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi.

Chi paga in contanti deve usare la scheda carburante. La norma esonera dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.

Valgono solo le carte italiane. Il richiamato obbligo di comunicazione, per espressa previsione dell’articolo 7, comma 6, non opera con riferimento ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui la normativa nazionale non risulta applicabile. Da ciò discende che, stante l’espresso richiamo operato dall’articolo 1, comma 3-bis, all’obbligo di comunicazione previsto dal D.P.R. n. 605 del 1972, le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia.

Escluse le carte fedeltà. Le disposizioni introdotte dal Decreto sviluppo non interessano il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di “netting”, in forza del quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. La circolare n. 205 del 12 agosto 1998, infatti, ha già chiarito che il rapporto che si instaura per effetto del richiamato contratto di “netting”, è riconducibile alla somministrazione di beni di cui all'articolo 1559 del Codice civile, “contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”. Non è, pertanto, assimilabile alle cessioni di beni disciplinate dalle disposizioni del citato D.P.R. n. 444 del 1997, che delimitano l’ambito applicativo della disciplina concernente la scheda carburante e delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sviluppo.

Le modalità di acquisto con carte di credito, di debito o prepagate

Documentazione unica. Alla luce delle finalità di semplificazione che il legislatore ha inteso perseguire, deve ritenersi che la scelta dell’uno o dell’altro sistema di documentazione possa essere riferita al soggetto d’imposta, esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale, in modo unitario. In altri termini, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d’imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l’eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività.

Acquisto di carburante con transazione distinta. Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l’acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti. Naturalmente, se contestualmente all’acquisto di carburante vengono effettuati anche acquisti di beni/servizi di diverso genere, è necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione.

Per i professionisti anche le carte personali. Inoltre, considerato che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligati, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali “dedicati” all’attività svolta, la carta utilizzata per l’acquisto di carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all’attività d’impresa o artistica o professionale.

Documentazione delle operazioni. Le modifiche apportate dal decreto legge n. 70 del 2011, adottate in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, non possono far venire meno, in toto, l’esigenza di disporre di una serie di elementi, necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante, in capo al soggetto acquirente.

Detti elementi, in particolare, sono indispensabili per ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita un’attività d’impresa o un’arte o una professione. Si ritiene, pertanto, necessario che:

  • il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione;
  • e che dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo.

Chiarisce ancora la circolare n. 42/E che le richiamate indicazioni si riferiscono, evidentemente, ad un contenuto “minimo” che deve risultare dalla documentazione dell’acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo. Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo.

Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore, dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione, possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

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