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Servizio civile universale: bando, decreto, domanda, cosa cambia

Al nuovo Servizio civile universale, che prende il posto di quello nazionale, possono partecipare i giovani da 18 a 28 anni. L’orario di svolgimento è di 25 ore settimanali e la durata è da 8 a 12 mesi. La selezione avviene con bando pubblico e la grande novità è che possono partecipare al servizio civile universale, tra gli altri, anche i cittadini stranieri soggiornanti in Italia. La normativa permette di svolgere il servizio civile all’estero in un paese UE, per un periodo di tre mesi. È, inoltre, prevista la possibilità di riscatto del servizio civile ai fini pensionistici. Vediamo nello specifico tutta normativa contenuta nel Decreto Legislativo n. 40/2017.
A cura di Antonio Barbato
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nuovo servizio civile obbligatorio

In materia di riforma del Terzo settore in Italia, è stata approvata la normativa relativa all’introduzione del Servizio civile universale. Si tratta del nuovo servizio civile, al quale possono partecipare i giovani da 18 a 28 anni i quali saranno impiegati con un orario di svolgimento di 25 ore settimanali per un periodo che va da 8 a 12 mesi. È previsto un rimborso spese stabilito di volta in volta dal bando di selezione. Il periodo di servizio civile è riscattabile ai fini pensionistici. Al servizio civile universale possono partecipare anche i cittadini stranieri soggiornanti in Italia.

Con il Decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, il Governo ha accolto quanto stabilito dall’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106” circa l’adozione di uno o più decreti legislativi relativi alla riforma del Terzo settore.  Tutto ciò al fine di favorire la cittadinanza attiva, la partecipazione, l’inclusione e lo sviluppo della persona nonché per valorizzare l’occupazione lavorativa.
Vediamo come funziona il servizio civile universale, quale è la nuova normativa, i requisiti per la partecipazione, quale è la durata, come fare domanda e come ottenere il riscatto ai fini pensionistici.

Come funziona il servizio civile universale: La nuova normativa

Il Decreto legislativo 06 marzo 2017, n.40 detta le norme per la revisione della disciplina relativa al Servizio civile nazionale e istituisce il Servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11, della Costituzione, e con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma della stessa.

Il passaggio da Servizio civile nazionale a Servizio civile universale punta all’accoglimento delle richieste di partecipazione al servizio civile da parte di giovani stranieri, compresi gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che intendono fare in Italia, o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, tale esperienza.

Il decreto legislativo n.40/2017 stabilisce i settori di intervento nei quali è possibile realizzare le finalità del servizio civile universale; ma non solo. Tale decreto definisce, infatti, la programmazione, l’organizzazione e l’attuazione del servizio, il ruolo e i compiti degli enti coinvolti e degli operatori volontari, i controlli sulle attività svolte e il finanziamento del servizio.

Procediamo con ordine.

Quali sono i settori

I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del Servizio civile universale sono i seguenti:

  • assistenza;
  • protezione civile;
  • patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
  • patrimonio storico, artistico e culturale;
  • educazione e promozione culturale e dello sport;
  • agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
  • promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani;
  • cooperazione allo sviluppo;
  • promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Progetti del servizio civile universale

La programmazione del Servizio civile universale è realizzata attraverso un Piano triennale, strutturato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale.

Nella predisposizione del piano triennale e di quelli annuali va tenuto conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, ed anche delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.

I programmi di intervento sono articolati per progetto e possono riguardare uno o più settori di intervento.

Nei progetti sono indicate:

  • le azioni da compiere nel settore di intervento,
  • gli ambiti territoriali e le sedi di attuazione,
  • il numero dei volontari e del personale addetto alle attività di un dato progetto.

Nello svolgimento delle attività di servizio civile universale, è previsto il coinvolgimento del personale dell’ente in possesso di idonei titoli di studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero che abbia effettuato specifici corsi di formazione.

I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria. I programmi di intervento che riguardano specifiche aree territoriali di una singola regione o di più regioni limitrofe sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in accordo con le regioni interessate.

Le sedi di attuazione dei progetti di Servizio civile universale devono dimostrare di rispettare una serie di requisiti di sicurezza, e di essere funzionali all’attuazione del progetto, nonché dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali.

Per velocizzare le procedure i programmi di intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente in via telematica.

È concessa alle amministrazioni pubbliche, agli enti locali, agli altri enti pubblici territoriali e agli enti del terzo settore la realizzazione di programmi di intervento di Servizio civile universale oltre la programmazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile, con risorse proprie presso i soggetti accreditati all’albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Servizio civile universale requisiti: da 18 a 28 anni di età

La partecipazione ai progetti di Servizio civile universale inizia, per gli interessati, con una fase di selezione. Il Servizio civile universale è sì destinato ai giovani, anche stranieri, soggiornanti in Italia, ma è comunque necessario il possesso di specifici requisiti di partecipazione.

Tali requisiti sono disciplinati dal decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 il quale disciplina anche le modalità di selezione al servizio civile; nonché la durata, il trattamento economico e giuridico riservato agli operatori volontari e tutte le condizioni per attuare il rapporto.

Requisiti di partecipazione. Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, il decreto legislativo stabilisce che sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

 

Sia chiaro però che, per il cittadino straniero, la partecipazione a tali progetti non ha come effetto il prolungamento del permesso di soggiorno.

 

Cause di esclusione. Non possono essere ammessi a svolgere il Servizio civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di polizia. Sono esclusi anche coloro i quali hanno riportato condanna, in Italia o all’estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

Servizio civile universale: come partecipare e selezione

La selezione avviene a seguito dell’indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all’albo di cui all’articolo 11 del d.lgs. 40 del 6 marzo 2017.

Il bando deve rispettare i principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione; in questo modo si cerca di ridurre il più possibile i tempi della procedura e di pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché’ degli esiti delle valutazioni.

Il compito di selezionare i candidati viene assolto da apposite commissioni nominate dall’ente e, tali commissioni devono essere formate da soggetti non legati da nessun vincolo di parentela con i giovani partecipanti.

All’esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.

Servizio civile universale: durata da 8 a 12 mesi

È importante sapere, soprattutto per i giovani che si apprestano a scegliere di effettuare un periodo di servizio civile universale, che il rapporto che si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile a nessuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata.

Questo significa, tra l’altro, che il contratto di Servizio civile universale non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Luogo e durata. Il servizio può svolgersi in Italia e all’estero, ha una durata non inferiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi.

Gli operatori volontari selezionati per lo svolgimento del servizio civile universale, non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo qualora questo sia incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale. Gli stessi operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto.

Formazione iniziale. Gli operatori volontari selezionati, svolgono un periodo di formazione, che dura complessivamente non meno di ottanta ore. La formazione è articolata in formazione generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento.

Servizio civile universale: orario di 25 ore settimanali

Orario di svolgimento. L’orario di svolgimento del servizio è articolato in venticinque ore settimanali, ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore.

Coloro i quali hanno già svolto, in passato, il Servizio civile nazionale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e quelli che hanno svolto il Servizio civile universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.

Al termine dello svolgimento del servizio compiuto senza demerito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rilascia agli operatori volontari un attestato per il periodo di servizio effettuato, con l’indicazione delle relative attività.

Trattamento economico: l’assegno mensile

I giovani ammessi a svolgere il Servizio civile universale godono di un assegno mensile per il servizio effettuato. Se il Servizio civile universale è svolto all’estero, sono previste apposite indennità.

L’assegno mensile corrisposto ai giovani operatori volontari rispetta i criteri di effettività del servizio svolto, tracciabilità, pubblicità delle somme erogate e semplificazione degli adempimenti amministrativi mediante il ricorso a procedure informatiche.

Riscattabilità del servizio. Per i giovani iscritti a Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al Servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni, e sempreché’ gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

Gli oneri da pagare per il riscatto del periodo di servizio civile universale, possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.

Gli operatori in Servizio civile universale godono dell’assistenza sanitaria fornita dal Servizio sanitario nazionale.

Se il servizio è svolto all’estero. Per i periodi di svolgimento del Servizio civile universale in Paesi al di fuori dell’Unione europea l’assistenza sanitaria è garantita mediante polizze assicurative stipulate dagli enti che realizzano i programmi di intervento.

Qualora il volontario è una donna in gravidanza, si applicano alla stessa le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità. Dalla sospensione e fino alla ripresa del servizio, l’assegno corrisposto è ridotto di un terzo.

Il d.lgs. 40 del 6 marzo 2017, all’art. 16 comma 3 chiarisce che gli assegni attribuiti agli operatori in Servizio civile universale “inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere” sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

Servizio civile universale, crediti formativi università e lavoro

Le università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di Servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi. Tuttavia resta fermo quanto disposto dalla legge sul Servizio civile nazionale.

Lo Stato, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale.

Inoltre, il periodo di Servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.

Decadenza benefici. Quanto detto in precedenza vale solo se il del rapporto di Servizio civile universale non cessa anticipatamente. Infatti, la cessazione anticipata comporta la decadenza dai benefici previsti, salva l’ipotesi in cui detta interruzione avvenga per determinati motivi ed il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.

Contributi finanziari per il Servizio civile universale in Italia

Per i programmi di Servizio civile universale da svolgersi in Italia, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione contributi finanziari agli enti destinatari dei progetti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile.

Tali risorse sono destinate alla copertura parziale delle spese sostenute di formazione generale dei volontari in servizio civile universale, ma anche per le spese relative all’impiego di giovani con minori opportunità e per le attività di tutoraggio.

Con tali risorse si assicura quindi all’ente una maggiore capacità operativa e di conseguenza un incremento della qualità sia delle attività formative destinate ai volontari, che degli interventi messi in atto.

I giovani ammessi a svolgere il Servizio civile universale in Italia possono effettuare un periodo di servizio in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea. La durata di tale servizio non può essere superiore a tre mesi.

Nel periodo di svolgimento del Servizio civile universale in uno dei paesi dell’UE possono inoltre usufruire di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro, secondo le modalità dei programmi di intervento annuali.

 

Trattamento economico. Per il periodo di Servizio civile universale svolto in uno dei Paesi dell’Unione europea agli operatori viene erogato il trattamento economico previsto in caso di servizio all’estero.

Servizio civile universale all’estero

I giovani selezionati per svolgere il Servizio civile universale all’estero, nei limiti dei numeri previsti nel documento di programmazione finanziaria, possono svolgere il Servizio civile universale anche nei Paesi al di fuori dell’Unione europea, per un periodo pari almeno a sei mesi.

Anche in questo caso si tratta di portare avanti programmi di intervento realizzati nei settori previsti dal decreto relativo al Servizio civile nazionale, per iniziative di promozione della pace e della nonviolenza nonché’ iniziative di cooperazione e sviluppo.

Per i programmi di intervento all’estero, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti.

Le somme di tali contributi sono stabilite nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile e, vanno a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura del vitto e dell’alloggio in relazione all’area geografica, nonché per le attività di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria destinata ai giovani volontari all’estero.

Gli enti che realizzano programmi di intervento all’estero, nell’ambito del servizio civile universale, garantiscono lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.

Riscatto ai fini pensionistici del servizio civile universale

Con circolare n. 108 del 6 luglio 2017, l’Inps ha voluto fornire chiarimenti circa la possibilità di effettuare il riscatto ai fini pensionistici del periodo di servizio civile universale.

Il decreto legislativo n. 40/2017 all’art.17 quarto comma, prevede che per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 08 agosto 1995, n.335, i periodi corrispondenti al Servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

Quanto detto per il servizio civile universale, riprende quanto già stabilito in precedenza per il riscatto dei periodi di volontariato nei programmi di Servizio civile nazionale successivi al 1° gennaio 2009.

Requisiti per effettuare il riscatto. È necessaria, per l’esercizio della facoltà di riscatto, l’iscrizione in uno dei regimi previdenziali previsti dalla norma stessa come FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, Gestione Separata).

Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.

Al fine di esercitare il riscatto del periodo di Servizio civile universale è necessario che i periodi di Servizio civile universale non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto, sia presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, sia negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.

Per i periodi di Servizio civile universale successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo n.40/2017, la valutazione relativa al riscatto ai fini pensionistici, sarà effettuata esclusivamente nella quota di pensione calcolata secondo il “sistema contributivo”.

Gli oneri relativi a tali periodi saranno, calcolati con il meccanismo del calcolo “percentuale” così come previsto dall’art.2, comma 5, del citato D. Lgs. n.184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno lontani rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Versamento degli oneri da riscatto. Il soggetto interessato dal riscatto ai fini pensionistici del periodo di servizio civile universale, potrà versare gli oneri da riscatto nei regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione oppure rateizzando per un massimo di centoventi rate mensili, quindi esauribili in 10 anni senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.

Presentazione della domanda di riscatto. Partendo da quanto detto precedentemente circa le condizioni per la richiesta del riscatto del periodo di servizio civile universale, vediamo come si presenta la domanda.

La domanda di riscatto del periodo di Servizio civile universale va presentata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità già in uso per la generalità delle domande di riscatto di periodi contributivi previste dalle circolari n.12/2013 e n.228/2016 cui si rinvia. Alla domanda va allegata autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con piena assunzione di responsabilità anche penale per quanto in essa dichiarato.

Nell’autocertificazione va dichiarato:

  • il periodo di servizio effettuato,
  • il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in esame,
  • il progetto di servizio civile approvato,
  • l’ente presso cui è stata svolta l’attività di servizio civile su base volontaria.

La presentazione della domanda di riscatto non è soggetta a termini di decadenza inoltre il richiedente, potrà limitare il riscatto ai fini pensionistici anche solo ad una parte dei periodi corrispondenti al Servizio civile universale su base volontaria effettuato.

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