Somministrazione a termine: il contributo addizionale Aspi è da versare
Anche per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è dovuto all’Inps il contributo addizionale Aspi mensile dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Analogo discorso per i lavoratori in mobilità somministrati e per il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato. A chiarirlo è il Ministero del lavoro con un interpello. Il contributo aggiuntivo che rincara il costo del lavoro dei contratti “non a tempo indeterminato” è stato introdotto dalla riforma Fornero per finanziare l’Aspi, la nuova indennità di disoccupazione. Vediamo nel dettaglio.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 15 del 17 aprile 2013, ha risposto ad un quesito dell'Assosomm, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 28, Legge n. 92 del 2012, la riforma del lavoro Fornero, che riguarda il contributo addizionale pari all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile ai contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”.
In particolare, l’istante chiede se la disciplina delle esclusioni dal versamento del predetto contributo previste dal comma 29, lett. b) del citato articolo 2, possa trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché ai lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine.
La risposta del Ministero del Lavoro nell’interpello n. 15 del 2013
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative e della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, Il Ministero nell’interpello n. 15 ha risposto quanto segue: “Secondo l’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012 ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.
Dalla lettura della disposizione, si evince dunque che il versamento del predetto contributo costituisce una “regola” per ogni tipologia contrattuale di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. La terminologia adoperata dal Legislatore non si riferisce pertanto al contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001 ma a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro subordinato rispetto alla quale è individuata la data di cessazione del rapporto stesso.
Ne consegue che, salvo le tassative eccezioni di cui si dirà, il contributo risulta applicabile, ad esempio, nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001:
- con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato;
- nonché mediante somministrazione di lavoro a termine.
La riduzione a compensazione per la somministrazione dal 2014. Il Ministero chiarisce che “in quest’ultima ipotesi, va altresì evidenziato che l’art. 2, comma 39, della L. n. 92/2012 prevede, a partire dal 2014, per le agenzie autorizzate allo svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro, una riduzione pari all’1,4% dell’aliquota contributiva da versare ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, passando dal 4% al 2,6% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l’esercizio dell’attività di somministrazione. La previsione di tale riduzione sembra pertanto porsi a “compensazione” del nuovo onere previsto dall’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012”.
Contratti a termine esclusi dal versamento del contributo addizionale dell’1,4%. Il comma 29 del medesimo art. 2 contempla, come anticipato, solo alcune tassative eccezioni che esentano i datori di lavoro dal versamento del contributo addizionale all’Aspi. Si tratta, nello specifico, di:
- lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- agli apprendisti;
- ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni. Al riguardo va tuttavia specificato che tale eccezione riguarda evidentemente i datori di lavoro “pubblici” e pertanto non risulta applicabile nelle ipotesi di somministrazione di lavoro nei confronti delle PP.AA., da intendersi quali mere utilizzatrici della prestazione di lavoro.
Conclude il Ministero: “Ciò premesso, si ritiene che anche nell’ambito della somministrazione a termine sia dovuto il contributo in questione, salvo che il lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni sopra indicate. Ciò vale, come richiesto con successiva nota dall’interpellante, anche in caso di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato”.