Sospensione Imu: la prima rata slitta al 16 settembre, ma non per tutti
L’Imu è stata rimandata a settembre dal Governo Letta. L’imposta municipale propria, introdotta dal precedente Governo Monti, è stata sospesa dal nuovo governo fino al 16 settembre 2013 “nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare”. La sospensione IMU riguarda la prima rata, ma non per tutti: sospesa l’IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale, i terreni, i fabbricati agricoli, gli immobili delle cooperative edilizie e le case popolari IACP, mentre resta da pagare entro il 17 giugno l’IMU sulle seconde case, le abitazioni signorili, ville, castelli delle categorie A/1, A/8 e A/9.
Con il Decreto Legge n. 554 del 21 maggio 2013, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 117 dello stesso giorno, il Governo ha disposto degli “Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”. Le misura quindi riguardano gli ammortizzatori sociali in deroga.
Le categorie di immobili per le quali l’IMU è sospesa. Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto contiene le disposizioni in materia di IMU: “Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni”.
La sospensione più importante riguarda quindi l’abitazione principale (e le pertinenze) e gli alloggi sociali, ossia le case popolari possedute dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dalle cooperative a proprietà indivisa, che pagavano l’IMU con l’aliquota ordinaria, con detrazioni, perché il residente ed il proprietario della casa non coincidono. I terreni erano già esenti da IMU se sono collocati in aree censite come collinari e montane, mentre i fabbricati rurali godono dell’aliquota agevolata del 2 per mille.
Senza riforma la scadenza della prima rata Imu è prorogata al 16 settembre 2013. L’art. 2 del Decreto Legge n. 54 del 2013 riguarda la clausola di salvaguardia che prevede: “La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013”.
Il Governo Letta quindi si è dato tempo fino al 31 agosto 2013 per attuare la riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Se questa riforma non sarà approvata, allora la disciplina dell’Imu in vigore sarà applicata e la prima rata dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013.
Per chi la prima rata Imu scade il 17 giugno
Dalle abitazioni non adibite ad abitazione principale, quindi le seconde case, alle case concesse in affitto, la sospensione dell’IMU in molti casi non opera e quindi il contribuente è tenuto al versamento della prima rata entro il 17 giugno 2013. Vediamo tutti i casi.
Sulla seconda casa nessuna sospensione, l’IMU è entro il 17 giugno 2013. Sulle abitazioni possedute non come abitazione principale non c’è nessuna sospensione dell’imposta municipale propria, nessun rinvio sul pagamento della prima rata dell’IMU 2013. Il pagamento andrà effettuato entro il 17 giugno 2013. L’unico vantaggio del contribuente in questo caso è l’esonero dal pagamento dell’Irpef, anche nel modello 730, per il meccanismo di sostituzione Imu-Irpef introdotto nella normativa Imu.
Sulla casa in affitto si paga l’IMU entro il 17 giugno. E anche l’Irpef. L’esonero dal pagamento dell’Irpef non opera nel caso di abitazioni concesse in locazione. Il proprietario quindi, non essendo l’immobile adibito ad abitazione principale, dovrà pagare l’IMU entro il 17 giugno 2013, senza sospensione, e dovrà pagare anche l’Irpef, comprensiva delle addizionali regionali e comunali. E dichiarare il tutto nel modello 730 o nel modello Unico.
Se l’abitazione principale è invece parzialmente concessa in locazione a terzi, le agevolazioni di legge riguardanti l’abitazione principale spettano lo stesso e quindi in questo caso si applica anche la sospensione dell’IMU del Decreto Legge n. 54 del 2013.
Casa concessa in comodato d’uso, salta la sospensione IMU. La nozione di abitazione principale ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dal Decreto Legislativo n. 201 del 2011, e di cui parleremo tra breve, esclude dalla sospensione dell’Imu le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito (esempio un padre che concede la casa al figlio). In questo caso viene meno il doppio requisito della “dimora abituale” e della “residenza anagrafica” e quindi l’immobile non può essere considerato abitazione principale. E quindi il padre perde anche la possibilità di versare la prima rata IMU entro il 16 settembre.
Case di lusso, niente sospensione IMU. La sospensione dell’Imposta municipale propria non riguarda, come già detto, le case di lusso accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L’A/1 riguarda le abitazioni di tipo signorile, l’A/8 le abitazioni inville, le A/9 i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Per queste tipologie c’è la normale scadenza del 17 giugno 2013 per il pagamento della prima rata dell’Imu, anche se dovessero costituire abitazione principale del contribuente.
Importo e modalità di pagamento della prima rata entro il 17 giugno 2013. Chiarito che per alcuni la scadenza è lunedì 17 giugno 2013, per quanto riguarda il pagamento della prima rata Imu, essa va effettuata con il modello F24 o il bollettino postale e la somma da pagare è pari al 50% dell’Imu pagata per la stessa abitazione nell’anno 2012.
La definizione di abitazione principale: quando è prima casa
La nuova normativa sull’IMU è più restrittiva nei parametri per individuare l’abitazione principale e le pertinenze, rispetto a quanto era previsto per l’ICI.
Il Decreto legge n. 201 del 2011 all’art. 13 comma 2 definisce: “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
La dimora e la residenza. La definizione di abitazione principale del D. L. 201 del 2011 pone l’accento sul doppio requisito di “dimora abituale” e “residenza anagrafica”. Questi requisiti devono esserci entrambi contemporaneamente per poter adibire l’immobile ad abitazione principale. Ne consegue ad esempio che se un padre concede ad un figlio in comodato d’uso gratuito un appartamento nel quale quest’ultimo vive, non è possibile adibire l’immobile ad abitazione principale se non c’è il requisito della residenza e dimora abituale del padre nell’abitazione.
Due case adibite ad abitazione principale dei coniugi. Il rinvio del pagamento della prima rata dell’IMU riguarda tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale. Ne consegue che due coniugi in possesso di due case, una ciascuno, entrambe adibite ad abitazione principale, beneficiano entrambi del rinvio del pagamento della prima rata Imu entro il 16 settembre 2013, ma solo se le due case sono in comuni diversi. Ovviamente ognuno dei coniugi deve avere la residenza nell’immobile adibito ad abitazione principale.
Se invece i due coniugi hanno due case adibite ad abitazione principale nello stesso Comune, ossia hanno dimora e residenza nei due immobili diversi (il marito in una casa e la moglie nell’altra) ma nesso stesso Comune di residenza, non è possibile fruire dell’agevolazione riservata agli immobili adibiti ad abitazione principale per entrambe le abitazioni. Occorrerà scegliere uno dei due immobili, sul quale fruire delle agevolazioni per abitazione principale e la sospensione della prima rata dell’IMU.
Abitazione principale in caso di separazione o divorzio. In questo caso il coniuge assegnatario è considerato, ai fini Imu, il titolare del diritto di abitazione principale sull’immobile, quindi è l’unico soggetto passivo aldilà delle quote di proprietà. Ovviamente se l’assegnatario dell’immobile possiede i requisiti, quindi nell’immobile dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica, allora c’è il diritto a fruire delle agevolazioni legate all’abitazione principale, ivi compreso la sospensione della prima rata dell’IMU.
Lo stesso articolo 13 comma 2 del Decreto Legge n. 201 del 2011 definisce: “Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
La categoria C/2 riguarda i magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa, la categoria C/6 riguarda le stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro), imbarcazioni, posti auto scoperti, mentre la categoria C/7 riguarda le tettoie chiuse od aperte, i posti auto su aree private, i posti auto coperti, i lavatori pubblici.
L’abitazione principale, sulla base di quanto definito dalla norma, può avere massimo tre pertinenze, ciascuna appartenente a una diversa delle tre predette categorie catastali. Ne consegue che non è possibile ammettere tra le pertinenze dell’abitazione principale, che fruiscono delle agevolazioni fiscali legate agli immobili adibiti ad abitazione principale ivi compreso la sospensione della prima rata dell’Imu, due pertinenze della categoria C/2 e una delle categorie C/6 o C/7.
Se il contribuente è in possesso di più di un’unità immobiliare che può essere classificata come pertinenza in una nelle categorie predette (quindi due C/2 o due C/6 o due C/7), allora dovrà operare una scelta tra le due possibili pertinenze dell’abitazione principale: una da collegare all’abitazione principale, oggetto di tassazione agevolata e rinvio della prima rata dell’IMU, e l’altra a tassazione ordinaria e per la quale va pagata la prima rata dell’IMU entro il 17 giugno.