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Sospensione versamenti tributari: cosa è previsto nel Decreto Ristori bis

Sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva in scadenza a novembre 2020 secondo quanto stabilito dal Decreto Ristori bis all’articolo 7. La sospensione dei versamenti riguarda tutti gli operatori economici del territorio nazionale con attività sospese e i ristoratori, le agenzie di viaggio, i tour operator e tutte le attività classificate nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis operanti in zona rossa e arancione. I versamenti sospesi sono posticipati al 16 marzo 2021 in unica soluzione o in 4 rate mensili. Vediamo nello specifico cosa stabilisce il Decreto Ristori bis.
A cura di Antonio Barbato
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Il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020, meglio conosciuto come Decreto Ristori bis,  ha previsto la sospensione dei versamenti dei tributi in scadenza a novembre 2020 e la proroga della scadenza del pagamento al 16 marzo 2021.

L’agevolazione riguarda sia le attività soggette a sospensione dell’attività su tutto il territorio nazionale, sia quelle attività collocate in zone caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto.

L’art. 7 del Decreto Ristori bis è la norma che prevede la sospensione dei versamenti tributari con scadenza a novembre. Essa stabilisce che tali pagamenti potranno essere effettuati o in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure in 4 rate dal 16 marzo 2021 in poi.

Sospensione versamento tributi: normativa

L’art. 7 del decreto Ristori bis detta quanto segue: “1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
  • ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
    3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31”.

Non sarà quindi rimborsato quanto eventualmente già versato dagli operatori economici, né tantomeno saranno applicati interessi e sanzioni sui versamenti sospesi e scadenti dal 16 marzo 2021 in poi.

Sospensione versamenti imposta: beneficiari

Una volta visto cosa stabilisce la norma relativamente alla sospensione dei versamenti tributari in scadenza a novembre 2020, stabiliamo punto per punto a chi spetta questa agevolazione.

Possono beneficiare della sospensione del pagamento dei tributi e spostamento del termine a partire dal 16 marzo 2021 in 4 rate mensili senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • tutti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, quindi collocati in zona rossa e zona arancione;
  • i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori bis, e quelli che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate (zona rossa).

Elenco attività sospese dal DPCM 3 novembre 2020

Fanno parte delle attività sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 le:

  • Attività dei parchi tematici e di divertimento (con esclusione dei luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative per bambini e ragazzi, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con ausilio di operatori cui affidarli in custodia, a condizioni che siano stati adottati gli appositi protocolli di sicurezza);
  • Attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (con esclusione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
  • Attività degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  • Attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
  • Attività di convegni, congressi e altri eventi (ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza);
  • Attività di mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • Attività negli impianti nei comprensori sciistici.

Allegato 2 Decreto Ristori bis: quali settori include

Sono interessati alla sospensione dei versamenti tributari in scadenza a novembre, tra gli altri, anche gli operatori economici individuati nell’allegato 2 del decreto Ristori bis.

Nello specifico si riportano, qui di seguito, le categorie con i relativi codici Ateco:

47.19.10 Grandi magazzini

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca.

Sospensione versamenti ristori bis: quali tributi sono sospesi

Secondo quanto stabilito all’art. 7 del decreto Ristori bis sono sospesi i versamenti di novembre relativi a:

  1. ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, (di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  2. ai versamenti relativi all’Iva.

Tali versamenti sono sospesi e dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure in 4 rate mensili di uguale importo pagando la prima rata entro il 16 marzo 2021.

I versamenti non effettuati a novembre ma da marzo 2021 in poi, non saranno oggetto né di sanzioni né di interessi. Eventuali importi già versati non saranno rimborsati.

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