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Stralcio debiti fino a 1.000 euro (Pace Fiscale) dal 1 gennaio 2019

Il Decreto Legge sulla Pace fiscale (D. L. 119/2018 convertito in Legge 136/2018) prevede lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro. Si tratta di un “condono di mini-cartelle” che opera automaticamente, quindi senza che il contribuente debitore presenti alcuna domanda di adesione e riguarda carichi affidati tra il 2000 ed il 2010 all’Agente della riscossione (ex Equitalia). Cancellati d’ufficio i debiti da bollo auto, multe, Ici, Tasi e gli altri tributi di singolo importo fino a 1.000 euro. Ed è previsto una ipotesi di restituzione delle somme versate. Vediamo nello specifico cosa stabilisce la norma.
A cura di Antonio Barbato
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Pace fiscale

Nel Decreto fiscale sulla Pace o Pacificazione fiscale c’è lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro. Si tratta dell’annullamento di mini cartelle affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La cancellazione dei debiti viene effettuata dall’ex Equitalia in data 31 dicembre 2018, quindi a partire dal 1 gennaio 2019 i contribuenti troveranno la posizione debitoria aggiornata con lo stralcio dei singoli tributi fino a 1.000 euro affidati all’Agente di riscossione dal 2000 al 2010.

Sul proprio portale, l’Agenzia delle Entrate riscossione ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui chiarisce quanto previsto dalla nuova norma.

In questo testo normativo è prevista la cancellazione dei debiti fino a 1.000 euro. I contribuenti possono quindi controllare la propria posizione debitoria, accedendo con i PIN al sito dell’Agenzia delle Entrate-riscossione e per i debiti rimasti possono anche valutare sia la rottamazione-ter, prevista sempre dal Decreto Fiscale che il nuovo saldo e stralcio dei debiti previsto dalla Legge di Bilancio 2019, la Manovra 2019.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta e cosa prevede il decreto-legge della Pace fiscale. E come controllare il tutto.

Stralcio debiti fino a 1000 euro: normativa

Il Decreto sulla Pace fiscale, contenente la rottamazione ter dei debiti presso l’Ex Equitalia, ma anche e soprattutto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro è il Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, che è stato convertito nella Legge n. 136 del 17 dicembre 2018.

L’art. 4 del Decreto Legge n. 119/2018 intitolato proprio “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010” prevede che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille euro.

L’importo residuo oggetto di stralcio è calcolato alla data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè al 24 ottobre 2018.

La legge dispone quindi l’annullamento automatico dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, il cui importo residuo sia fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre. Tale importo è comprensivo di:

  • capitale,
  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • sanzioni.

L’annullamento di tali debiti è automatico, quindi non è richiesta la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati.

L’annullamento opera d’ufficio ed è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Il contribuente, con debiti rientranti tra quelli oggetto dello stralcio fino a 1000 euro, potrà controllare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate riscossione.

Stralcio debiti: quando scatta il rimborso delle somme già versate

Lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro e quindi l’annullamento delle cosiddette mini cartelle opera sui carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’importa da stralciare è quello residuo calcolato alla data del 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) comprensivo di quota capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Ma cosa succede per le somme già versate relative ai debiti oggetto dello stralcio? Il decreto legge 119/2018 all’art.4 comma 2 stabilisce le regole di imputazione delle somme relative ai debiti oggetto di stralcio eventualmente già versate.

Per le somme versate prima del 24 ottobre 2018 (data dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018) è previsto che restino definitivamente acquisite. Quindi il contribuente non avrà diritto alla restituzione.

Invece gli importi versati dopo il 24 ottobre 2018 sono imputati in ordine:

  • ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
  • a debiti scaduti o in scadenza.

In assenza di tali debiti, per gli importi versati dopo il 24 ottobre è previsto il rimborso al contribuente.

La norma prevede anche che “Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste  in essere in relazione alle  quote annullate  ai  sensi  del  comma  1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle  spese  maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della  riscossione presenta, entro  il  31  dicembre  2019,  sulla  base  dei   crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con  onere  a  carico  delbilancio dello Stato.  Per  i  restanti  carichi  tale  richiesta  e' presentata al singolo ente creditore, che  provvede  direttamente  al rimborso,  fatte  salve  anche  in  questo  caso   le   anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita' e nei termini previsti dal secondo periodo”.

Stralcio debiti fino a 1000 euro: esclusioni

Lo stralcio dei debiti di importo fino a 1000 euro previsto dal decreto-legge sulla pace fiscale, come detto prima prevede l’annullamento automatico e quindi senza necessità di farne richiesta da parte del soggetto debitore, di tutti i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Tale annullamento però, a norma di legge, non è previsto per determinate categorie di debiti.

Il Decreto-legge al comma 4 dell’art. 4 specifica che lo stralcio fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione e nello specifico a:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Stralcio debiti da bollo auto e multe e adesione alla rottamazione ter

Con l’approvazione del decreto legge n. 119/2018 è partita la corsa alla rottamazione ter e l’automatico condono delle mini cartelle (condono bollo auto, condono multe) relative a debiti inferiori ai 1000 euro. Nel decreto della pace fiscale, non si esclude che questi due istituti possano essere utilizzati per debiti da bollo auto o per le multe.

Essenzialmente le alternative per i debitori sono due:

  • la cancellazione totale del debito, se la cartella è stata notificata tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010 se il debito da bollo auto o da multa non supera i 1000 euro;
  • la possibilità di aderire alla rottamazione-ter per bollo auto e multe che non rientrano nell’ipotesi di cui sopra.

Tuttavia, mentre la cancellazione o stralcio dei debiti fino a 1000 euro opera automaticamente e quindi il contribuente debitore non deve fare niente, ma se lo ritiene opportuno solo controllare la sua posizione sul sito dell’Agente della riscossione; per la rottamazione-ter è necessario presentare domanda di adesione.

Ricordiamo che la domanda va presentata entro il 30 aprile 2019 secondo le modalità previste dall’Agenzia delle entrate Riscossione.

Il contribuente che chiede di aderire alla rottamazione ter e la propria richiesta viene approvata, dovrà pagare la quota capitale della cartella senza corrispondere sanzioni e interessi. Per le multe, invece, lo sconto della rottamazione ter prevede la cancellazione soltanto degli interessi.

Sarà possibile pagare in maniera rateizzata con un massimo di 10 rate spalmate in 5 anni. Le rate dovranno essere pagate il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno.

Un ulteriore differenza tra la rottamazione-ter e lo stralcio dei debiti inferiori ai 1000 euro, oltre che nell’importo dei carichi, sta negli anni dei relativi carichi.

Con la rottamazione-ter si possono rottamare cartelle affidate tra il 2000 e il 31 dicembre 2017 anche relative a bollo auto, super bollo e multe di qualsiasi importo.

Con lo stralcio si annullano d’ufficio i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 di importo massimo 1000 euro.

Stralcio mini-cartelle: Tasi, Tari, Ici e non solo

Abbiamo già visto che l’articolo 4 del decreto-legge 119/2018 in aria di pace fiscale prevede il condono delle mini-cartelle. Tali mini cartelle potranno essere relative oltre che ad esempio a bollo auto, multe stradali anche alla tassa sui rifiuti (TARI), all’Ici, alla TASI ad eventuale Irpef non pagato. Si tratta per lo più di tributi di importo contenuto in quanto il condono attraverso lo stralcio automatico dei debiti opererà solo per importi inferiori ai 1000 euro.

Possono essere stralciate le cartelle affidate dal 2000 al 2010, di importo non superiore ai 1000 euro che naturalmente il contribuente non ha provveduto a pagare, o ha pagato parzialmente.

L’importo dello stralcio sarà calcolato all’entrata in vigore della norma e cioè al 24 ottobre 2018 e sarà comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, e le sanzioni. Lo stralcio sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018.

Lo stralcio è automatico, quindi il contribuente non dovrà presentare alcuna domanda di adesione.

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