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Super ammortamento ed Iper ammortamento riconfermati per il 2018

Con la Legge di Bilancio 2018 il Governo conferma le agevolazioni del superammortamento al 130% (in luogo del 140%) e dell’iperammortamento al 250%. Le agevolazioni consentono di godere di un ammortamento maggiorato per le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali che siano destinato alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Vediamo nello specifico modifiche, novità e come si può accedere a tali agevolazioni.
A cura di Antonio Barbato
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La Legge di Bilancio 2018, in corso di approvazione, riconferma per il 2018 la possibilità per le imprese di godere dei benefici del superammortamento e dell’iperammortamento, per l’acquisto di beni strumentali nuovi, beni materiali e immateriali utilizzabili per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Le misure, già previste per lo scorso anno, sono in fase di conferma per il 2018, con alcune modifiche ed eccezioni.

Vediamo nello specifico le due misure, a cosa servono, a chi sono rivolte e quali benefici generano.

Superammortamento 2018 al 130%

La Legge di Bilancio 2018 prevede, in primo luogo, la proroga, sia pure in misura diversa e con alcune eccezioni, dell’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, già in precedenza prorogata dall’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in termini parzialmente coincidenti.

Il superammortamento consente ai soggetti titolari di reddito d’impresa una supervalutazione del 130% (per gli anni passati la percentuale era al 140%) degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Da quanto appena detto si evince quindi che rispetto agli anni passati l’agevolazione resta si confermata, ma il coefficiente è passato dal 140% al 130%.

Con tale misura il costo di acquisizione del bene acquistato o preso in leasing viene maggiorato del 30% ai fini dell’ammortamento, si genera così un aumento della quota annua di costo fiscalmente deducibile e di un risparmio in termini di imposte.

Beni destinati al superammortamento. Dalla bozza di bilancio si evince che il governo avrebbe intenzione di riconoscere il beneficio del superammortamento, consistente in un aumento del 30% del costo di acquisizione del bene, agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati:

  • dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018;
  • fino al 30 giugno 2019, semprechè entro la data del 31 dicembre 2018, l’ordine risulti accettato dal venditore e che sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Si specifica comunque che l’aumento del 30% (e non più il 40% come precedentemente previsto) del costo di acquisizione, è con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Tra i beni esclusi dal superammortamento le automobili. Sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Quindi autovetture, autocaravan, motocili, ciclomotori, ecc.

Sono, inoltre, esclusi dall’agevolazione gli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Inoltre per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento è data possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali come software e sistemi IT.

Sono esclusi dalla possibilità di applicare il superammortamento i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016.

Si ricorda che le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Iperammortamento 2018 al 250%

Con la Legge di Bilancio 2018, il Governo proroga le agevolazioni già previste dall’art. 1, comma 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

In particolare, il comma 2, proroga la maggiorazione, nella misura del 150%, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato A annesso alla Legge 232/2016).

La maggiorazione (c.d. iper ammortamento) è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La Legge di Bilancio 2018, quindi, riconferma anche l’agevolazione conosciuta come iperammortamento, che dà ai titolati di reddito d’impresa la possibilità di aumentare il costo di acquisizione del bene del 150% per la determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing.

Con l’iperammortamento è data possibilità al soggetto di operare quindi una supervalutazione del 250% (ai fini dell’ammortamento) degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o anche presi in leasing ai fini dell’ammortamento.

L’iperammortamento consiste nella possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (elencati nell’allegato A alla L. 232/2016). La maggiorazione avviene con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing.

Quindi i beni destinati ad essere ammessi al beneficio, che la legge di bilancio 2018 proroga, riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali immessi nel processo di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 elencati nell’allegato A della legge 232/2016.

Orizzonte temporale. Secondo quanto previsto dalla bozza della legge di bilancio 2017, la maggiorazione anche detta iperammortamento è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro:

  • il 31 dicembre 2018;
  • fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Iperammortamento per i beni immateriali. La legge di bilancio 2018 prevede inoltre, che per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento, la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei beni immateriali compresi nell’allegato B della legge 232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica 4.0.

Anche in questo caso il periodo di riferimento per tale agevolazione è uguale a quanto detto sopra, con la possibilità di vedersi esteso il periodo di agevolazione al 31 dicembre 2019, se anche per tali beni immateriali, entro il 31 dicembre 2018, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Superammortamento ed iperammortamento: beneficiari

La legge di Bilancio 2018 nel riconfermare le agevolazioni conosciute come superammortamento ed iperammortamento specifica che tali agevolazioni sono rivolte ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni. Tali soggetti devono effettuare investimenti in beni strumentali nuovi, con esclusione di alcune categorie di beni.

Beni esclusi dall’agevolazione. Sono esclusi dalla possibilità di godere dei benefici del superammortamento e dell’iperammortamento i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tra cui si citano:

  • gli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, i ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell'impresa;
  • i veicoli adibiti ad uso pubblico.

Sono esclusi dall’incentivo anche gli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e cioè ai beni che già godevano del beneficio perché applicato in anni precedenti.

Inoltre, in merito ai soggetti destinatari del beneficio, il piano nazionale dell’industria 4.0 cita tra i beneficiari delle misure non solo tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, ma anche le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Inoltre, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale dell’Industria 4.0 il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni quali:

  • Nuova Sabatini;
  • Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo;
  • Patent Box;
  • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE);
  • Incentivi agli investimenti in startup e PMI innovative;
  • Fondo Centrale di Garanzia.

Superammortamento ed iperammortamento: condizioni per accedere

Ai benefici si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione.

Tuttavia l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nello specifico lo stesso detta “Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a  500.000  euro, una  perizia  tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato,  attestante che il bene possiede caratteristiche  tecniche  tali  da  includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o  all'allegato  B  annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale  di  gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

Quindi ai fini dell’iperammortamento, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed inoltre, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, è necessario presentare una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attestino:

  • che il bene possieda caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B,
  • che il bene sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

I documenti di cui sopra, quindi la dichiarazione del legale rappresentante, l’eventuale perizia e l’attestato di conformità devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione. Se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ed in questo caso l’agevolazione sarà fruibile solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Superammortamento ed iperammortamento e dismissione del bene

Ai soli effetti della disciplina dell’iperammortamento se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione quindi se il bene viene venduto, non si perde il beneficio residuo, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione con dichiarazione, perizia o attestato di conformità così come previsto dalle regole dell’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo risulti inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le condizioni appena elencate è previste per la fruizione del beneficio si prevede che il beneficio debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

La possibilità di godere del beneficio dell’iperammortamento anche in caso di vendita e sostituzione dei beni, serve ad evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisca negli anni, con le scelte di investimento che l’impresa ritenga opportuno compiere per mantenere il livello di competitività raggiunto.

È possibile infatti che l’impresa abbia l’esigenza di sostituire i beni oggetto dell’agevolazione con altri nuovi e più moderni, sempre nella logica dell’Industria 4.0 in questo caso la sostituzione non determina la perdita dell’agevolazione se il nuovo bene sia analogo per caratteristiche tecniche a quello dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali in tema di dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità.

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