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Tasi Napoli 2015: tutto sul calcolo dell’acconto da pagare entro 16/6

Entro il 16 giugno è dovuto l’acconto della TASI a Napoli. L’aliquota stabilita dalla delibera comunale è del 3,3 per mille per le abitazioni principali. Previste delle detrazioni. La TASI a Napoli non è dovuta sulle seconde case e dagli inquilini in affitto. Vediamo tutte informazioni su calcolo TASI, codici tributo, modalità di versamento.
A cura di Antonio Barbato
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acconto e saldo tasi

La tassa sui servizi indivisibili dovuta per le prime case nel Comune di Napoli. Il Comune ha deliberato le aliquote e detrazioni. Vediamo tutte le informazioni, il calcolo della TASI a Napoli e le modalità di versamento dell’acconto entro il 16 giugno 2015 ed anche il saldo entro il 16 dicembre 2015.

Aliquota del 3,3 per mille. Il Comune di Napoli con la delibera del 21 maggio 2014, valida per l’anno 2014 ma anche per il versamento dell’acconto 2015, ha determinato l’aliquota della TASI nella misura del 3,3 per mille da applicarsi unicamente alle abitazioni principali non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e relative pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7). Il Comune non ha deliberato nulla relativamente alla TASI a Napoli per gli inquilini, che quindi non devono l’imposta.

Detrazione. Il Comune di Napoli ha previsto una detrazione sulla TASI dovuta. Sull’'imposta dovuta (sia per le abitazioni principali, sia per gli immobili equiparati alle abitazioni principali) spetta una detrazione annuale di:

  • € 150,00 per le unità immobiliari con rendita catastale fino a € 300,00;
  • € 100,00 per le unità immobiliari con rendita catastale oltre i € 300,00.

Calcolo TASI a Napoli. Come per tutto il resto della penisola, la TASI va calcolata sulla rendita catastale dell'immobile di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, C2, C6 o C7. La rendita va poi rivalutata del 5% ed, infine, bisogna moltiplicare il tutto per il coefficiente 160. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42/2004 (immobili storici) il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%. All’importo così ottenuto si applica l’aliquota del 3,3 per mille stabilita dal Comune di Napoli e le relative detrazioni di cui sopra.

Acconto e saldo TASI a Napoli: scadenze. Per quanto riguarda i versamenti, l’acconto TASI a Napoli è dovuto entro il 16 giugno 2015, per un importo corrispondente al 50% dell'imposta dovuta. La seconda rata, ossia il saldo della TASI a Napoli, deve essere versata entro il 16 dicembre 2015. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2015.

Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta (acconto e saldo TASI).

In base a quanto disposto dall'art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'imposta deve essere versata utilizzando il modello F24 indicando i seguenti codici: Codice Comune: F839 – Codice Tributo: 3958.

Per il pagamento della TASI a Napoli, in alternativa al modello F24, il contribuente può utilizzare l'apposito bollettino di conto corrente postale numero 1017381649 intestato a: PAGAMENTO TASI, predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale bollettino è disponibile, gratuitamente e in congruo numero, presso gli Uffici Postali. Si fa presente, infine, che il codice catastale da indicare nel bollettino i questione è: F839. 

Dove richiedere informazioni al Comune di Napoli. Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione visitare il sito Internet del Comune di Napoli – Area Tributi locali, oppure rivolgersi agli uffici, siti in Corso A. Lucci 82, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 (escluso il mese di Agosto) ovvero ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9-13): 081 7953 862 / 869 / 871 / 865 – fax: n° 081 7953 850.

Chi deve pagare la TASI. Il contribuente tenuto al versamento è il proprietario che risiede nell'immobile. In caso di più proprietari residenti il versamento dell'intero tributo è effettuato da uno solo di essi, con effetto liberatorio anche per gli altri proprietari residenti.

Qualora i proprietari non siano tutti residenti nell'immobile, uno dei proprietari residenti effettuerà il versamento del tributo dovuto in ragione della percentuale di possesso di tutti i proprietari residenti.
Viceversa i proprietari non residenti non sono assoggettati alla TASI, bensì sono tenuti al versamento dell'IMU.

Per gli immobili equiparati all'abitazione principale (anziani o disabili, cittadini residenti all'estero, ecc.) l'imposta è versata dal proprietario ovvero da uno dei proprietari.

Sono equiparate alle abitazioni principali e, di conseguenza, sono soggette al pagamento della TASI le seguenti unità immobiliari:

  • abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • unità immobiliare concessa in comodato (regolarmente registrato) dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano a titolo di abitazione principale, risultante dalla residenza anagrafica, purché il nucleo familiare del comodatario (occupante) abbia un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L'equiparazione in questione decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato. In caso di più unità immobiliari, concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione in questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
  • casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (per tali immobili, a decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze);
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.

Pertinenze dell'abitazione principale. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, per le pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, il contribuente è assoggettato al pagamento dell'IMU.

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