Tasi Milano 2015: acconto in scadenza il 16/6. Ecco le aliquote e detrazioni
L’acconto della TASI e IMU va versato entro il 16 giugno 2015. Come ogni anno il comune di Milano non emetterà alcun bollettino precompilato, quindi dovrà essere cura del contribuente provvedere al calcolo delle imposte dovute. I contribuenti proprietari di immobili siti nel Comune di Milano devono pagare la tassa sui servizi indivisibili (TASI). Il tributo è dovuto anche dagli inquilini, per le seconde case date in locazione ad affittuari. La TASI a Milano per l’anno 2015 va versata con un’aliquota del 2,5 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze, mentre sulla seconda casa la percentuale è dello 0,8 per mille. Sono previste detrazioni sia per la prima casa che per i figli. L’inquilino deve il 10% dell’importo della TASI calcolato.
Tasi a Milano: le scadenze per acconto e saldo 2015. L’acconto TASI pari al 50% della TASI dovuta va pagato entro il 16 giugno 2015, mentre il saldo va versato entro il 16 dicembre 2015. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento dell’intero importo della TASI entro il 16 giugno. Entro la stessa data è dovuto anche l’acconto dell’Imu per coloro che sono tenuti a versare tale imposta.
Aliquote e calcolo della TASI
Per il possessore di un'abitazione principale classificata in categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze è dovuta solo la TASI con aliquota del 2,5 per mille; sono previste detrazioni differenziate per scaglioni di rendita e reddito.
Per il possessore di un'abitazione principale classificata in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze è dovuta sia l'IMU, con aliquota del 6 per mille, sia la TASI con aliquota dello 0,8 per mille.
Per il possessore di altri fabbricati, sono dovute sia l'IMU con aliquote differenziate, sia la TASI con aliquota dello 0,8 per mille.
Si ricorda che la TASI è dovuta anche dagli inquilini nella misura minima del 10% del dovuto, mentre la restante parte (90%) è corrisposta dal proprietario/titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
L’inquilino di un’unità di tipo abitativo con contratto tra privati, dovrà pertanto versare la TASI nella misura pari al 10%, applicando l’aliquota pari allo 0,8 per mille.
L’inquilino non è tenuto al versamento della sua quota di TASI dovuta per il 2015, qualora la somma della rendita dell’immobile e delle pertinenze non sia superiore a 929 euro e non possieda o detenga altri immobili nel Comune.
Non si procede al versamento di IMU o di TASI qualora l’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno (e non per le singole rate di acconto e di saldo) sia uguale o inferiore a 12 euro.
La tassa sui servizi indivisibili (TASI) va calcolata sulla base imponibile data dalla rendita catastale, risultante al 1 gennaio dell’anno d’imposta, aumentata del 5% e moltiplicata per i coefficienti (160 generalmente). Sull’importo così calcolato vanno applicate le aliquote e detrazioni stabilite dal Comune di Milano.
I coefficienti sono i seguenti: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,con esclusione della categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1).
Con la deliberazione n. 17 del 23 giugno 2014 il Comune di Milano ha deliberato le aliquote. Sono le seguenti:
- 2,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze, categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e C2, C6, C7 se pertinenziali;
- 0,8 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, categorie catastali A1, A8 e A9, e C2, C6 e C7 se pertinenziali;
- 2,5 per mille per la casa coniugale e relative pertinenze a seguito di assegnazione del giudice;
- 0,8 per mille per immobili soggetti sia a TASI sia a IMU (seconde case);
- 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 2,5 per mille per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. Beni merce).
La TASI dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze è versata dal possessore a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale minore) di fabbricati a tale fine destinati. In caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la TASI è versata in proporzione alle quote di possesso su tale bene. In caso di decesso di uno dei coniugi, al coniuge superstite è riservato per legge il diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. Il coniuge superstite è quindi il solo soggetto tenuto al versamento per l’immobile costituente la ex casa coniugale.
Detrazione abitazione principale e per figli under 26 anni
Dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto titolare del diritto reale, nonché per le relative pertinenze , si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare e in rapporto al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione:
- euro 115,00 per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 300,00;
- euro 112,00 per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 350,99;
Si detraggono altresì, ma solo a condizione che il reddito complessivo del soggetto passiamo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a netto degli oneri deducibili, non sia superiore a 21.000 euro, le seguenti somme:
- euro 99,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 351,00 a euro 400,99;
- euro 87,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 401,00 a euro 450,99;
- euro 74,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 451,00 a euro 500,99;
- euro 61,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 501,00 a euro 550,99;
- euro 49,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 551,00 a euro 600,99;
- euro 24,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 601,00 a euro 700,00;
Detrazione per figli di età non superiore a 26 anni. La detrazione di base sopra descritta è maggiorata di 20,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; in tal caso l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo di 60,00 euro.
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di possesso.
La detrazione non si applica all’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, non essendo tale fattispecie richiamata dall’art. 5 del Regolamento TASI.
TASI a Milano sulle seconde case e per inquilini
Sono tenuti al pagamento della TASI sia i proprietari degli immobili che gli inquilini affittuari, in caso di locazione. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Sulle locazioni il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante (quindi l’inquilino) versa la TASI nella misura del 10 per cento, la restante parte è corrisposta dal titolare della proprietà o altro diritto reale sull'unità immobiliare.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, ciascuna delle due categorie di contribuenti è tenuta in solido all'adempimento dell’obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Chi non deve pagare la TASI. In generale, per i fabbricati e sulle aree edificabili sono dovute sia l’IMU sia la TASI. Fanno eccezione a tale principio i terreni agricoli, per i quali è dovuta solo l’IMU, ed alcuni altri beni. Per maggiori informazioni vediamo chi non deve pagare la TASI.
Pagamento della TASI: i codici tributo del Comune di Milano
Per quanto riguarda le modalità, la TASI sia in acconto entro il 16 giugno 2015 che a saldo entro il 16 dicembre 2015, va versata utilizzano il modello F24. Il pagamento può essere effettuato tramite banche, uffici postali e intermediari abilitati ad Entratel (Caf, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, ecc.). I codici sono i seguenti:
- Comune di Milano: F205
- Abitazione principale e relative pertinenze: 3958;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 3959;
- Aree fabbricabili: 3960;
- Altri Fabbricati: 3961.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si procede al versamento qualora l’imposta dovuta complessivamente per l’anno, e non per le singole rate di acconto e di saldo, sia uguale o inferiore a 12 euro.
Definizione di abitazione principale
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario (ossia colui che utilizza l’immobile) appartenga a un nucleo familiare con certificazione ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, fatto salvo per tale ultima categoria di soggetti quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.