Violazione del diritto di precedenza ed esclusione dagli incentivi sulle assunzioni
La normativa sulle assunzioni prevede una serie di agevolazioni previdenziali nei confronti dei datori di lavoro che assumono determinate categorie di lavoratori, come i disoccupati, i lavoratori in mobilità, donne giovani. In alcuni casi gli incentivi sulle assunzioni non spettano, perché violano alcuni principi generali previsti per il riconoscimento degli sgravi contributivi da parte dell’Inps. La Legge n. 92 del 2012 elenca i casi di esclusione e tra questi ci sono le assunzioni che sono in attuazione di un obbligo preesistente di assunzione oppure nel caso violino un diritto di precedenza di un altro lavoratore. In questi casi l’assunzione non può essere agevolata con la riduzione della percentuale dei contributi previdenziali da versare.
Con l’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, la riforma Fornero, e più precisamente con l’art. 4 comma 12, sono stati introdotti dei principi che hanno l’obiettivo di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della n. 407 del 1990 e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991.
Pertanto per tutti gli incentivi sulle assunzioni, dalle agevolazioni della legge 407 del 1990 (riguardante i disoccupati da almeno 24 mesi per la cui assunzione i datori di lavoro possono beneficiare del 50% di sgravio contributivo, o del 100% in caso di assunzioni nel Mezzogiorno), fino alle assunzioni di lavoratori in mobilità (legge n. 223 del 1991) e agli incentivi introdotti recentemente, come le assunzioni di donne e over 50 anni, ci sono determinati principi da rispettare. Per maggiori informazioni vediamo quando gli incentivi sulle assunzioni non spettano.
I primi due principi dettati dall’art. 4 comma 12 della legge n. 92 del 2012 riguardano il caso in cui l’assunzione ha violato un obbligo di assumere un determinato lavoratore. Sono i seguenti:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
Su questi due punti, come per gli altri casi (che riguardano le assunzioni effettuate quando ci sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, oppure quando l’assunzione è con riferimento ai lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo) è intervenuta l’Inps, ente che autorizza gli incentivi sulle assunzioni, che possono consistere, tra i vari incentivi, nel riconoscimento di una riduzione percentuale dei contributi da versare (50% o 100% ad esempio) oppure in un bonus economico (190 euro ad esempio). La circolare n. 137 del 2012 ha chiarito alcuni aspetti in merito, vediamoli.
Obbligo preesistente di assumere un determinato lavoratore
Le prime due lettere, a) e b), quindi introducono l’esclusione dagli incentivi sulle assunzioni se sussiste un obbligo di assumere un determinato lavoratore. La circolare n. 137 del 2012 precisa che “il legislatore fissa il principio generale per cui non è possibile applicare gli incentivi in quei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere; gli incentivi non spettano né nell’ipotesi in cui viene assunto il lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione né nell’ipotesi in cui viene assunto un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione; il legislatore fissa analoghi principi, in relazione alla somministrazione di lavoro.
Lettera a) – Assunzioni in attuazione di preesistente obbligo. Esclusione dei benefici. La lettera a) dell’art. 4, comma 12 della Legge n. 92 del 2012 stabilisce, come abbiamo visto, che “gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva”. L’Inps nella circolare fornisce alcuni esempi:
- Diritto di precedenza dei lavoratori licenziati. L’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale;
- Obblighi in materia di contratti a termine: “l’articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore dell’ ex-dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali”;
- l’articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in forza della quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, negli ultimi dodici mesi (o nel periodo più lungo previsto dall’ accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), un’azienda (o un suo ramo) in crisi, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentri ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.
Al fine di prevenire condotte elusive della condizione ostativa dell’incentivo, il secondo periodo della lettera a) del comma 12 recita inoltre: “gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione” .
Escluse le assunzioni dei disabili. La condizione ostativa prevista dall’art. 4, co. 12, lett. a), non si applica ai benefici previsti dall’articolo 13 della legge n. 68 del 1999 (le norme per il diritto al lavoro dei disabili) perché l’articolo 13 della legge 68/1999 contiene una norma speciale che prevale sul principio generale contenuto nell’articolo 4, co. 12, lettera a). Infatti, mentre gli ordinari incentivi all’assunzione intendono orientare la scelta del datore di lavoro verso l’assunzione di un lavoratore svantaggiato, sul presupposto che il datore di lavoro sia libero di scegliere il contraente lavoratore, la previsione legale di cui all’articolo 13 della legge 68/1999 intende per lo più rendere meno gravoso l’adempimento di un obbligo di assunzione, previsto dalla legge 68/1999 in relazione alla speciale condizione di svantaggio, costituita dalla disabilità.
Lettera b) – Assunzioni che violano un preesistente obbligo. Esclusione dei benefici. Questo è il secondo caso dove vige un obbligo di assunzione di un determinato lavoratore, ossia il caso in cui l’assunzione “viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine”.
Si tratta del caso in cui ricorre un diritto all’assunzione in capo ad un determinato lavoratore, ma il datore di lavoro assume un altro lavoratore. In caso di somministrazione vale analoga regola, che si applica anche nei casi in cui la somministrazione è comunque valida ai sensi, tra gli altri, dell’articolo 20, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 276/2003.
L’offerta di assunzione al titolare del diritto di precedenza che consente gli incentivi. L’incentivo potrà essere riconosciuto qualora il datore di lavoro o l’utilizzatore abbiano preventivamente offerto l’assunzione al lavoratore titolare del diritto. Il datore di lavoro o l’utilizzatore, perché vale lo stesso discorso anche nella somministrazione di lavoro, per fruire degli incentivi deve quindi con mezzi idonei offrire lavoro al titolare del diritto di precedenza. Uno dei mezzi idonei può la raccomandata con indicazione di un limite massimo di accettazione dell’offerta lavorativa. In tal caso il datore di lavoro dimostra di aver effettuato l’offerta di lavoro al titolare del diritto di precedenza e dimostra altresì, alla scadenza del termine di accettazione, il diniego del lavoratore.
Non matura il diritto di precedenza il lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità.
La circolare n. 111 del 24 luglio 2013, nel disciplinare l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree (per maggiori informazioni vedi l’incentivo sulle assunzioni di donne e over 50 anni), ha trattato nello specifico i due principi riguardanti le assunzioni in attuazione di un preesistente obbligo e le assunzioni che violano un diritto altrui di precedenza all’assunzione.
Nel confermare quanto disciplinato dalla circolare n. 137 del 2012, di cui sopra abbiamo parlato, la circolare n. 111 del 2013, al caso di assunzioni in attuazione di un preesistente obbligo aggiunge: “Per la proroga e la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato – originariamente agevolato -, il residuo incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia nel frattempo maturato un diritto di precedenza rispetto alla proroga o alla trasformazione”.
Qualora, dopo una prima assunzione a tempo determinato di durata inferiore a dodici mesi, venga effettuata, con soluzione di continuità, una nuova assunzione agevolata a tempo determinato, e successivamente intervenga una trasformazione a tempo indeterminato, il residuo incentivo connesso alla trasformazione non spetta, se il lavoratore abbia maturato al momento della trasformazione un diritto di precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.
Ad esempio, se Alfa assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi e dopo due mesi lo riassume per 2 mesi e alla scadenza del secondo rapporto effettua la trasformazione a tempo indeterminato, spetta l’incentivo per i 3 mesi del primo rapporto a termine, per 2 mesi del secondo rapporto a termine, e per i residui 13 mesi, decorrenti dalla trasformazione a tempo indeterminato.
Se Alfa assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi, dopo due mesi lo riassume per 3 mesi, allo scadere del secondo rapporto effettua la trasformazione a tempo indeterminato, spetta l’incentivo per i 6 mesi complessivi dei due rapporti a termine; non spetta l’incentivo per la trasformazione perché il lavoratore ha maturato il diritto di precedenza rispetto all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato (ai sensi dell’articolo 5, comma 4 quater, del D. Lgs. n. 368/2000).