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Welfare aziendale: ok al rimborso spese acquisto pc e tablet per figli in DaD

Il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di PC, tablet e laptop per la specifica finalità di consentire ai figli la frequenza della didattica a distanza (DaD) sia scolastica che universitaria, è ammesso tra i beni e servizi agevolati dall’art. 51 del TUIR in materia di Welfare aziendale. I lavoratori dipendenti, pertanto, possono utilizzare quanto maturato nell’ambito dei piani di Welfare aziendale per l’acquisto, senza che il bene rientri nel reddito da lavoro dipendente assoggettato ad Irpef. L’agevolazione fiscale è condizionata al possesso di idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Rientrano tra i beni e servizi per le finalità di istruzione per i quali sono ammesse le agevolazioni fiscali legate al Welfare aziendale anche il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di PC, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza (DaD) dei figli.

A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2021.

Nella sostanza, pertanto, non è considerato reddito da lavoro dipendente, quindi non è assoggettato ad Irpef, il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di PC, tablet e laptop da parte del datore di lavoro nell'ambito dei beni e servizi oggetto di un Piano di welfare aziendale, destinato alla generalità o a categorie dei dipendenti.

Analoga agevolazione fiscale spetta anche nel caso di acquisto tramite documenti di legittimazione come i cosiddetti voucher da utilizzare nella piattaforma di Welfare aziendale.

Cosa è il Welfare aziendale e come funziona

Partiamo dalla norma. L'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 (tra cui i figli) per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100», ovvero per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Il Welfare aziendale è quindi una facoltà datoriale o delle parti di addivenire ad un contratto o accordo o regolamento aziendale avente obbligo negoziale dove il datore di lavoro mette a disposizione una dote aziendale a favore del dipendente (o meglio tutti i dipendenti o categorie omogenee di dipendenti), da utilizzare in beni e servizi, sostanzialmente pagati dal datore di lavoro, a patto di raggiungere determinati obiettivi aziendali indicati nel piano di Welfare aziendale stesso.

I beni e servizi messi a disposizione da parte del datore di lavoro, quindi acquistati dallo stesso o rimborsati, non sono assoggettati a tassazione Irpef per il dipendente, perché non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Ma solo nei casi previsti dall'art. 51 del TUIR.

Nel caso di specie, la prima norma è l'art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR ed in particolare le finalità di educazione, come abbiamo visto.

La successiva lettera f-bis) del comma 2, dell'art. 51 del TUIR, prevede che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è riconosciuto, inoltre, alle «somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 (tra cui i figli), dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

Perché è Welfare aziendale l'acquisto di pc, tablet, laptop per la DaD dei figli

Per quanto concerne le modalità di erogazione delle prestazioni, l'attuale formulazione della lettera f-bis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base di queste premesse, ha ritenuto ammissibile come rimborso spese agevolato anche la spesa sostenuta per l'acquisto di PC, tablet e laptop in favore dei figli per la frequenza della didattica a distanza, cosiddetta DaD.

La motivazione è che "a seguito dell'emergenza epidemiologica sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi (vedasi, tra gli ultimi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021) che, nel disporre la sospensione, totale o parziale, dell'attività didattica in presenza, hanno previsto l'adozione, da parte degli Istituti scolastici e universitari, di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ovvero di garantirne la fruizione attraverso la "Didattica a Distanza" (cd. "Dad")".

L'Agenzia delle Entrate nel richiamare una nota del Ministero dell'Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020, che definisce la didattica a distanza come un mezzo che non cambia il fine ed i principi della didattica, chiarisce che "pc, il laptop e il tablet si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella cd. "classe virtuale" e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti".

E che "in tale contesto, il pc, il laptop e il tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la "didattica a distanza", il cui utilizzo è finalizzato all'educazione e all'istruzione".

Pertanto, sulla base di queste osservazioni, l'Agenzia delle Entrate "ritiene che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir".

Pertanto tale acquisto è pienamente rientrante nelle finalità dei piani di Welfare aziendale e quindi consente al lavoratore, sostanzialmente, di pagarsi il bene con la dote aziendale sostanzialmente "lorda".

Ad analoghe conclusioni perviene l'Agenzia delle Entrate "nell'ipotesi in cui la piattaforma welfare consenta l'acquisto dei predetti dispositivi informatici tramite documenti di legittimazione (cd. voucher)".

In questo caso, l'acquisto avviene tramite un voucher aziendale, scaricato sulla piattaforma Welfare aziendale.

Documenti giustificativi: necessaria l'attestazione della DaD della scuola o università

Per quanto riguarda i documenti di legittimazione del diritto all'utilizzo della dote del piano di Welfare aziendale maturata dal dipendente, l'Agenzia delle Entrate richiede che vi sia il documento di legittimazione relativo all'acquisto del PC o tablet o laptop, quindi il giustificativo di spesa.

Ma nella risoluzione l'Agenzia delle Entrate richiede un ulteriore adempimento o documento di legittimazione: "Si precisa, però, che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente ai sensi della predetta disposizione troverà applicazione sempreché il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD".

Ad analoghe conclusioni, valgono anche nell'ipotesi in cui la piattaforma welfare consenta l'acquisto dei predetti dispositivi informatici tramite documenti di legittimazione (cd. voucher): "Anche in questo caso, affinché trovi applicazione il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è necessario che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD".

Nella sostanza, siccome l'art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR, consente al datore di lavoro di mettere a disposizione o rimborsare le spese per opere e servizi, nell'ambito del piano di Welfare aziendale, esclusivamente per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, il semplice rimborso della spesa del PC, Tablet o laptop non giustifica il ricorso alla dote del Welfare aziendale, in quanto deve essere evidente la finalità, quindi dimostrabile la finalità di istruzione nello specifico.

Ad analoga conclusione si perviene analizzando la finalità dell'art. 51, comma , lettera f-bis) del TUIR (che è la norma che l'Agenzia delle Entrate ritiene giustificatrice l'agevolazione su acquisto pc, tablet e laptop), laddove consente al datore di lavoro di mettere a disposizione, nei confronti del dipendente, sempre nell'ambito del piano di Welfare aziendale, "somme, i servizi e le prestazioni … per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari». 

Anche in quest'ultimo caso, l'acquisto del PC, tablet o laptop deve essere accompagnato dall'evidenza che è finalizzato a garantire al familiare, nel caso in questione i figli, dei servizi di eduzione ed istruzione anche in età prescolare, ossia una documentazione attestante la DaD dell'Istituto scolastico o dell'Università.

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