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Quando la richiesta di anticipo TFR è un diritto del lavoratore. E gli spetta

Dall’anticipazione del TFR per acquisto dell’abitazione, anche per i figli o coniuge, all’anticipo TFR per ristrutturazione della prima casa. Dai congedi, anche per adozioni internazionali, alle spese mediche o per interventi chirurgici straordinari, ecco tutti i casi in cui è possibile richiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR). Ecco i diritti dei lavoratori e doveri del datore di lavoro, secondo la normativa e le sentenze dei giudici.
A cura di Antonio Barbato
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anticipazione del TFR

La crisi economica, e le difficoltà ad accedere al credito bancario, spingono gli italiani a ricercare liquidità per sostenere alcune spese straordinarie e la loro attenzione si sposta sulla possibilità di ottenere un’anticipazione del trattamento di fine rapporto. Ai datori di lavoro, e loro Consulenti, pervengono in tal senso richieste di anticipo TFR a vario titolo dai dipendenti del settore privato (e dai dipendenti pubblici).

Molti lavoratori richiedono l’anticipazione del TFR per acquisto casa o l’anticipo TFR per ristrutturazione della propria abitazione principale o anche per i figli, nonché richieste di anticipo TFR per le spese mediche (anche dentistiche) o per interventi straordinari. Le richieste di anticipazione del trattamento di fine rapporto pervengono anche per il matrimonio o per le adozioni internazionali. Le richieste arrivano anche dai dipendenti pubblici.

Vediamo tutti i casi in cui è consentito per legge, per giurisprudenza, o secondo i contratti collettivi CCNL, l’anticipazione del TFR e di conseguenza quali sono i diritti e doveri del datore di lavoro e del lavoratore in merito alle richiesta di anticipo del TFR.

Ecco la bozza di richiesta anticipo TFR.

SOMMARIO:
La normativa sull’anticipo del TFR
L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore
Altre ipotesi di anticipazione TFR
Rifiuto del datore di lavoro: cosa fare
Anticipo TFR per acquisto prima casa casa, anche per i figli
Anticipo TFR per ristrutturazione casa
TFR ogni mese in busta paga

La normativa del codice civile

A disciplinare l’anticipazione del trattamento di fine rapporto è l’art. 2120 c.c., comma 6-11. In breve, “il lavoratore che ha otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un anticipo del TFR non superiore al 70%. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro deve soddisfare annualmente le richieste entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. E in ogni caso la richiesta è giustificata:

  • dalla necessità di eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • oppure per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile”.

Questi i diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro in materia di anticipo TFR secondo il codice civile italiano. Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento sull’anticipazione del TFR.

Consentito l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore sull’anticipo del TFR

Lo stesso art. 2120 c.c. stabilisce un passaggio importantissimo perché consente a lavoratore e datore di lavoro di accordarsi sull’anticipo del TFR: “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione”. Quindi ogni singolo caso deve essere prima di tutto valutato CCNL alla mano, i quali possono disporre in ordine di arrivo le domande oppure indicare criteri di maggiore anzianità di servizio, tra le regole per l’anticipo del TFR.

La norma richiama però, e soprattutto, le condizioni di miglior favore previste da patti individuali. Ossia se c’è accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, ogni richiesta di erogazione dell’anticipo del TFR può essere legittimamente accolta.

A esempio può essere erogato ad esempio l’anticipo del TFR anche prima degli otto anni di servizio, per decisione del datore di lavoro, così come può essere soddisfatta una richiesta del lavoratore anche giustificata da casi diversi dalle spese sanitarie o acquisto di prima casa, ossia i due casi previsti dall’art. 2120 del c.c.., come ad esempio richiedere l’anticipo del TFR per estinzione del mutuo o per le adozioni internazionali.

Il datore di lavoro, se lo decide, può inoltre erogare l’anticipazione del TFR anche per più di una volta nel corso del rapporto di lavoro.

In sostanza, i patti individuali possono derogare alla disciplina sull’anticipo del TFR e c’è sostanziale libertà per le parti.

L’erogazione mensile del rateo di TFR è l’unica modalità da escludere: il TFR è comunque nella sua natura una retribuzione differita. La sentenza della Cassazione n. 15813/2002 ha in tal senso escluso la possibilità di pattuire, tra datore di lavoro e lavoratore, anticipazioni mensili sul trattamento di fine rapporto, onde evitare l’inclusione di tali erogazioni, definite dalla Suprema Corte “indebite e ripetibili dal datore di lavoro”, nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con la conseguenza del pagamento dei contributi all’Inps sulla somma erogata. Pertanto per evitare eventuali rivendicazioni da parte dell’Inps (contributi da versare sul TFR perché diventa una retribuzione erogata ogni mese) è bene evitare l’erogazione mensile dei ratei di TFR maturati.

Il trattamento di fine rapporto, ricordiamo, è escluso dalla contribuzione previdenziale e sia per le anticipazioni che per l’erogazione alla cessazione del rapporto di lavoro, è assoggettato alla tassazione separata ai fini fiscali.

Altre motivazioni previste dalla legge che consentono l’anticipazione del TFR

Altri due casi in cui è concessa l’anticipazione del trattamento di fine rapporto, in aggiunta a quelli previsti dall’art. 2120 c.c., sono stabiliti dalla Legge n. 53/2000 tra le disposizioni a sostegno della maternità e della paternità. L’anticipo del TFR, secondo quanto previsto dall’art. 7 della L. n. 53/2000, può essere richiesto anche per:

  • le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali nei primi 8 anni di vita del bambino di cui all’art. 3, co 2., sempre della L. n. 53/2000,
  • e durante i congedi per la formazione extra lavorativa o per la formazione continua di cui agli art. 5 e 6 della stessa legge.

Per quanto riguarda la possibilità di richiedere l’anticipazione del TFR per adozioni internazionali, va precisato che l’adozione comporta la necessità che gli aspiranti genitori adottivi trascorrano un periodo di permanenza all’estero. In questo caso, il diritto che hanno i lavoratori è quello di poter usufruire di un congedo facoltativo di durata pari al periodo di permanenza all’estero nello Stato straniero richiesto per l’adozione. Questo congedo non è retribuito, e per tale motivo può essere richiesto un anticipo del TFR, che viene corrisposto con la retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo. Per ottenere l’anticipo del TFR dal datore di lavoro è necessario che l’Ente autorizzato certifichi la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.

Quando il datore di lavoro può rifiutarsi di erogare l’anticipo del TFR

Chiarito che nei casi in cui il datore di lavoro ha la volontà di erogare gli anticipi, i patti individuali derogano alla legge e quindi consentono la libera erogabilità di anticipi del TFR in favore dei lavoratori richiedenti, vediamo come regolarsi nei casi in cui il datore di lavoro non intende erogare l’anticipazione del TFR per mancanza di liquidità o per qualsivoglia motivo, e chiede al proprio professionista di valutare il diniego.

Se il datore di lavoro si rifiuta di erogare l’anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR), il lavoratore deve valutare se il rifiuto viola le norme del codice civile appena descritte, e quanto descriveremo in seguito. In tal caso è necessario procedere ad informarlo della violazione ed eventualmente valutare degli atti scritti di rivendicazione.

Quando l’anticipo del TFR è escluso per legge. Il diritto all’anticipazione è espressamente escluso dall’art. 4 comma 3 della Legge n. 297/82, per i lavoratori dipendenti di aziende dichiarate in crisi ai sensi della Legge n. 675/1977.

Approfondiamo in tal senso diritti e doveri del datore di lavoro in tal senso.

Il datore di lavoro secondo l’art. 2120 c.c. abbiamo visto che deve soddisfare annualmente le richieste entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La Cassazione dà un importante indicazione in tal senso: con la sentenza n. 2749/1992 ha “escluso dal regime di anticipazione del TFR le aziende con esiguo numero di dipendenti, argomentando sia sul tenore letterale della norma, che, imponendo il limite del 4% del totale dei dipendenti, postula una presenza di questi nella misura di almeno 25 unità, sia sulla ratio, intesa a non privare le imprese suddette di una fonte di finanziamento, alla cui utilizzazione sono preordinati gli accantonamenti annuali del TFR”. Pertanto le aziende con meno di 25 dipendenti possono erogare l’anticipo del TFR, ma non sarebbero obbligate a farlo. In senso contrario a tale pronuncia però, si sono espresse altre sentenze.

Per quanto riguarda il requisito dell'anzianità di servizio di 8 anni, che deve possedere il lavoratore per chiedere l’anticipo, va detto che è riconosciuto anche nel caso di passaggio del lavoratore nell'ambito delle aziende dello stesso gruppo o a seguito di operazioni di cessione, scissione o fusione di imprese, a condizione che il Tfr non sia stato liquidato al momento del passaggio da un datore all'altro.

Riguardo alla giustificazione della richiesta per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche, prevista tra le ipotesi contemplate dall’art. 2120 c.c., la straordinarietà degli interventi o terapie deve essere intesa, non nel senso di rarità e di singolarità degli interventi e delle terapie, ma come complessità o pericolosità ovvero di rilevante importanza medico – economica dei medesimi (Cassazione n. 3046/1990). Inoltre deve esserci immediatezza fra la richiesta e il bisogno del lavoratore. Sono da includere in tale richiesta anche le spese di viaggio e il soggiorno nei luoghi di cura delle persone che prestano assistenza al malato. Secondo la giurisprudenza, infine, in questi casi la norma non richiede che il lavoratore esibisca al datore di lavoro né il preventivo, né la dimostrazione a consuntivo della spesa.

L’anticipo del TFR per acquisto della prima casa, anche per i figli o coniuge

Una delle richieste più diffuse da parte dei lavoratori è la possibilità di richiedere l’anticipo del TFR per la ristrutturazione o l’acquisto della prima casa, per sé, per i figli o per il coniuge (moglie o marito). Ebbene, come abbiamo visto il codice civile consente il diritto del lavoratore all’anticipazione del TFR per l’acquisto della prima casa per sé e per i figli. Ma la giurisprudenza consente ciò anche per il coniuge. Ma è necessario possedere i requisiti richiesti dal codice civile.

In alcuni casi, ad intervenire in maniera favorevole è arrivata la giurisprudenza, ossia sentenze dei giudici che consentono l’anticipo del TFR. Così come viene disciplinata la possibilità di richiedere l’anticipo del TFR con il preliminare d’acquisto prima dell’atto notarile. Per maggiori informazioni vediamo l’anticipo del TFR per acquisto casa.

Anticipo TFR per ristrutturazione della casa

Sono già in possesso della casa di proprietà, possono richiedere l’anticipazione del TFR per ristruttura la casa, la prima abitazione? Questa è delle richieste più diffuse tra i lavoratori, unitamente alla possibilità di richiedere l’anticipo del TFR per ristrutturare l’abitazione concessa o acquistata ad un figlio.

Ebbene, la legge non prevede tale ipotesi, ma prevede che con il consenso del datore di lavoro l’anticipo per ristrutturazione è possibile. E’ consentita invece la costruzione in proprio della casa, ma in alcuni casi previsti dalla giurisprudenza, anche per la ristrutturazione della propria prima casa, così come per coloro che hanno il TFR accantonato alla previdenza complementare (fondi pensione). Per maggiori informazioni su tutte le sentenze favorevoli, vediamo l’anticipo del TFR per ristrutturazione.

TFR in busta paga mensile, previsto dal Governo Renzi

Un accenno finale alla norma che è stata inserita nella Legge di Stabilità 2015 in materia di erogazione del TFR in busta paga mensilmente. Trattasi di un ulteriore possibilità di anticipo del TFR per i lavoratori, concessa dal Governo Renzi. Ai lavoratori è data facoltà di richiedere l’anticipo dei ratei mensili di TFR di busta paga.

La legge introduce un comma 756-bis all’art. 2 della Legge 296/2006. Questo nuovo comma stabilisce: “In via sperimentale, in relazione ai periodi paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere dal almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro possono richiedere al datore di lavoro medesimo, ovvero, anche per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2015, entro i termini definitivi dal decreto di cui al comma 8, di percepire la quota maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo i cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2004, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione”.

Continua la legge: “La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali”.

Da notare che Il lavoratore richiedendo l’anticipo del TFR in busta paga, lo ottiene nel periodo che va dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, ma la sua scelta è irrevocabile fino a tale ultima data.

L’importo del TFR è comprensivo della quota maturanda per le forme pensionistiche complementari.

Il TFR così erogato è parte integrativa della retribuzione e per questo è assoggettata a tassazione ordinaria, ossia la scelta “costa” al lavoratore l’applicazione di una tassazione che potrebbe essere più alta rispetto alla tassazione separata normalmente prevista per TFR.

In ogni caso, la richiesta e quindi la scelta del lavoratore di avere il TFR in busta paga deve essere evasa dal datore di lavoro, che probabilmente non potrà rifiutare l’erogazione in nessun caso.

Per maggiori informazioni vediamo il TFR mensile in busta paga. 

Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro. Ama districarsi nell’area fiscale. E risolvere problemi dei lavoratori, delle imprese e dei contribuenti. Email: abarbato@fanpage.it.

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