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Riscatto servizio militare di leva ai fini pensionistici e per buonuscita, TFS e TFR

I lavoratori possono farsi accreditare come contributi figurativi nel proprio estratto conto contributivo dell’Inps il periodo in cui hanno svolto il servizio militare, o civile come obiettori di coscienza, o volontario. Non c’è alcun costo, il riscatto del servizio militare di leva è gratuito sia per gli iscritti Inps, che i dipendenti pubblici ex Inpdap, i lavoratori dello spettacolo ex Enpals e Poste Italiane. Non c’è termine di prescrizione, basta fare la domanda online tramite i servizi telematici Inps. Vediamo la documentazione necessaria e tutte le informazioni anche riguardanti il riscatto del servizio militare ai fini della buonuscita o TFR / TFS.
A cura di Antonio Barbato
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riscatto con accredito contributi figurativi del servizio militare di leva, volontario e civile

Uno dei periodi accreditabili nel proprio estratto conto contributivo  come contributi figurativi, ed utile ai fini del diritto alla pensione (e di tutti gli altri trattamenti pensionistici) ed anche alla misura, è il periodo in cui il lavoratore ha svolto il servizio militare, sia obbligatorio che volontario.  Il riscatto del servizio militare di leva è gratuito, non ha alcun costo e va fatto con una domanda da presentare all’Inps. E’ inoltre consentito il riscatto invece a titolo oneroso del servizio militare ai fini della buonuscita o TFS.

Il servizio militare preso in considerazione dall’Inps è sia quello prestato nelle Forze Armate Italiane, compreso l’Arma dei Carabinieri, sia tutti i servizi ad esso equiparati.

Necessaria la domanda di accredito. Questi contributi figurativi relativi al riscatto del servizio militare non rientrano tra quelli accreditati d’ufficio dall’ente pensionistico e riferiti a prestazione erogate dall’ente stesso, ma sono contributi accreditabili gratuitamente solo su presentazione della domanda da parte del lavoratore interessato.

Accredito servizio militare di leva: quanto si paga? La normativa prevede che i periodi di servizio militare di leva rientrino tra i contributi figurativi accreditati gratis, quindi non si paga alcun riscatto, diversamente dai contributi da riscatto Inps, che sono a titolo oneroso.

SOMMARIO:
La normativa
Lavoratori interessati
Utilità, condizioni, misura
Domanda e documentazione
Periodi di servizio militare utili
Servizio militare volontario e servizio civile
Riscatto ai fini delle buonuscita o TFS/TFR

Servizio militare di leva: normativa

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 215 del 2001, modificato dalla legge n. 206 del 2004, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, le chiamate per il servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Il servizio militare non è più quindi obbligatorio. Esso viene ripristinato in caso di guerra o di grave crisi internazionale, qualora non sia possibile colmare le lacune con il personale in servizio e con il richiamo del personale volontario cessato da non più di cinque anni.

Il servizio militare di leva ha una durata di dieci mesi prorogabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Durante il servizio militare di leva al lavoratore non spetta lo stipendio. Per maggiori informazioni vediamo la chiamata alle armi.

Vediamo ora tutte le informazioni sul riscatto del servizio militare di leva.

Lavoratori interessati

Il riscatto degli anni di leva, l’accredito del servizio militare di leva ai fini pensionistici può essere richiesto dai lavoratori dipendenti,  iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria, ma anche da coloro che sono iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei fondi speciali di previdenza gestiti dall’Inps. L’accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.

La domanda di riconoscimento del servizio militare, quindi l’accredito del servizio di leva, può essere presentata online dagli:

  • iscritti all’Inps (Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria);
  • iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti;
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • gli iscritti ai Fondi speciali sostitutivi: Fondo Elettrici EL, Fondo Telefonici TT, Fondo Volo VL e Fondo Ferrovie dello Stato FS;
  • gli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste (ex Ipost);
  • Lavoratori dello spettacolo e sportivi iscritti alla Gestione Ex-Enpals;
  • I dipendenti pubblici iscritti all’ex Inpdap. 

Condizioni, utilità e misura dei contributi figurativi per il servizio di leva

Le condizioni Inps. L’ente premette che la condizione essenziale per poter ottenere l’accredito figurativo è che il periodo sia scoperto di contribuzione obbligatoria. Particolari condizioni, in deroga, sono previste per i lavoratori agricoli. L’accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile ai fini della concessione della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell’assicurazione I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti).

Per ottenere l’accredito è necessario almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato anche se successivo al periodo di servizio militare e riferito a un rapporti di lavoro svolto all'estero in un paese legato all'Italia da convenzione in materia previdenziale. I contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati solo per i periodi privi di contribuzione, cioè non possono essere accreditati per i periodi già coperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione obbligatoria o volontaria (particolari disposizioni sono previste per i lavoratori agricoli).

Utilità dei contributi figurativi ai fini della pensione. I contributi figurativi accreditati per i periodi del servizio militare di leva ed equiparati sono utili per determinare il diritto alla pensione, quindi possono essere determinanti nel calcolo degli anni di contribuzione necessari come requisito per l’accesso alla pensione anticipata ad esempio.

Sono utili anche per il calcolo della pensione e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità, superstiti) con esclusione di quelle a carattere assistenziale (pensione sociale, assegno sociale, prestazioni concesse agli invalidi civili). Sono altresì utili per il diritto alle prestazioni antitubercolari, per il diritto all’indennità di disoccupazione.

Sono poi utili ai fini del diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione, mentre non sono valutabili  per determinare il diritto all’autorizzazione. Costituiscono parentesi neutra per determinare il requisito nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.

Accreditata la retribuzione media settimanale. Assicurato il diritto all’accredito dei contributi figurativi, è importante, ai fini del calcolo della pensione e non solo, sapere il valore che viene dato al contributo figurativo accreditato nel periodo del servizio militare di leva. La retribuzione considerata, se la pensione deve essere liquidata a carico dell’Assicurazione Generale obbligatoria o quota di pensione di essa, ad ogni settimana accreditata con contribuzione figurativa viene attribuita la retribuzione media settimanale calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita durante l’anno solare in cui si è verificato l’evento (il servizio militare), ovvero nel primo anno immediatamente precedente in cui esiste contribuzione, se nell’anno solare in cui si è verificato l’evento non esiste contribuzione, ovvero nel primo anno immediatamente successivo, se non esiste contribuzione né nell’anno solare in cui si è verificato l’evento né negli anni precedenti all’evento.

La presentazione della domanda all’Inps

Non esiste scadenza né termini di prescrizione per richiedere all’Inps l’accredito dei contributi figurativi per il servizio militare svolto. Quindi il lavoratore può presentare la domanda in qualsiasi momento del suo percorso lavorativo e assicurativo presso l’Inps. Ovviamente è importante presentare la richiesta prima o contestualmente alla presentazione della domanda di pensione, essendo finalità dell’accredito proprio l’inserimento dei contributi figurativi per il diritto e per la misura dell’assegno di pensione che poi si va a percepire.

La domanda presentata dopo la liquidazione della pensione determina la ricostituzione della stessa dalla decorrenza originaria e il pagamento degli eventuali arretrati spettanti nei limiti della prescrizione decennale di legge.

La domanda può essere richiesta anche per un aggiornamento del conto assicurativo, dell’estratto conto contributivo presso l’Inps. Quindi indipendentemente dalla richiesta di una prestazione da parte dell’Inps (pensione, indennità di disoccupazione, ecc.). Ovviamente la richiesta può essere effettuata anche in occasione della presentazione della domanda di prestazione.

Domanda esclusivamente in via telematica. Con la circolare Inps n. 121 del 10 ottobre 2014, l’Inps ha precisato che le domande per l’accredito figurativo del servizio militare di leva, a partire dal 1 gennaio 2015, possono essere inviate esclusivamente in maniera telematica. Quindi per l’accredito figurativo del servizio di leva c’è un regime telematico esclusivo per la presentazione della domande. L’Inps ha inoltre comunicato l’ ampliamento del servizio di accredito del servizio di leva online al Fondo di Quiescenza Poste e alla Gestione Ex-Enpals, con attribuzioni  di competenze territoriali.

La presentazione telematica della domanda di riconoscimento del servizio militare è già attiva per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti  (FPLD) dell’Assicurazione Generale obbligatoria (AGO) per i dipendenti del settore privato, le gestioni speciali Coltivatori diretti Coloni e Mezzadri (CD/CM), Gestione Artigiani e Commercianti (ART/COM) e per gli iscritti ai Fondi speciali sostitutivi Fondo Elettrici (EL),  Fondo Telefonici (TT), Fondo volo (VL) e Fondo Ferrovie dello Stato (FS). Tale modalità viene estesa al Fondo di Quiescenza Poste (ex Ipost) e alla Gestione Ex-Enpals. La presentazione telematica diventerà il canale esclusivo dal 1° gennaio 2015.

In seguito l’istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile. Le domande devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center Integrato – n. 803164.
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

Domanda di accredito servizio militare di leva online. Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione Servizi ON LINE > Elenco di tutti i servizi > Accredito del servizio di leva. Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso del PIN “dispositivo” di autenticazione. La compilazione della richiesta telematica prevede l’inserimento di:

  • Codice Fiscale del Richiedente (dati anagrafici e indirizzo di residenza saranno prelevati da ARCA);
  • recapiti telefonici o e-mail;
  • tipo di servizio svolto (militare, civile, richiamo alle armi);
  • arma di appartenenza e ruolo svolto;
  • date di inizio e fine servizio;
  • distretto militare di appartenenza (centro documentale o direzione marittima di appartenenza);
  • residenza al 18° anno di età;
  • fondo pensionistico nel quale si chiede l’accredito;
  • eventuali note. 

La domanda sarà regolarmente trasmessa al momento della conferma finale (indicata dalla funzione “salva”). Dopo l’invio, il richiedente potrà immediatamente stampare la ricevuta di presentazione dell’istanza protocollata.

Oltre alla funzione d’invio della domanda, l'applicazione on-line permette, al soggetto autenticato, di:

  • visualizzare le richieste inoltrate mediante il menù “cerca”;
  • visualizzare la fase di lavorazione attuale della domanda, l’esito e l’eventuale provvedimento di accoglimento o reiezione generato. 

Le notifiche dello stato della pratica (richiesta inviata al distretto militare per la certificazione dei periodi, definizione dell’accredito) saranno inviate in automatico con e-mail e sms ai recapiti indicati dal richiedente nel modulo di presentazione della domanda. 

Presentazione della domanda tramite Contact Center. Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center disponibile da rete fissa al Numero Verde 803164 oppure da telefono cellulare al numero 06164164, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.

La documentazione necessaria. La documentazione probatoria che attesta l’effettivo periodo di servizio militare è costituito dalle copie integrali del:

  • del foglio matricolare, per i soldati e sottufficiali;
  • dello stato di servizio, per gli ufficiali.

Il lavoratore interessato può presentare una copia autenticata per copia conforme del foglio matricolare o dello stato di servizio, fermo restando che l’autenticazione può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Inps, con esibizione del documento originale che, operata la verifica di conformità, deve essere verrà immediatamente restituito all’interessato.

Può essere presentata anche dichiarazione sostitutiva di certificazione (cosiddetta autocertificazione) per attestare l’avvenuto adempimento o meno di detti obblighi ovvero l’esenzione dagli stessi. In questo caso l’Inps provvederà a richiedere direttamente la documentazione probatoria al Distretto o l’Ufficio militare indicato dall’interessato.

I periodi di servizio militare accreditabili con contributi figurativi

Ai fini assicurativi sono accreditabili i periodi prestati per servizio militare obbligatorio o volontario, prestato sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, nonché i periodi di richiamo alle armi. I periodi di servizio militare ed equiparati, prestati dopo il 1 luglio 1920, sono accreditabili senza limiti di durata.

Accreditabili anche i periodi di licenza. I periodi di licenza, sia con assegni che senza assegni, che si collocano tra l’inizio e la data di congedo del servizio militare, sono accreditabili solo se concesse per motivi diversi da quelli privati. L’ente elenca quali sono i periodi, anche a seguito di congedo. Sono i seguenti:

  • licenza di convalescenza senza assegni per infermità non dipendente da cause di servizio e di durata superiore a 30 giorni;
  • licenza illimitata o straordinaria senza assegni a condizione che non sia stata concessa per motivi privati;
  •  licenza di convalescenza anche se dovuta ad infermità non dipendente da cause di servizio;
  • licenza straordinaria per temporanea inabilità al servizio militare;
  • licenza coloniale;
  • licenza straordinaria in attesa di abbreviazione di ferma;
  • licenza illimitata in attesa di nomina ad ufficiale di complemento;
  • licenza straordinaria o speciale senza assegni di durata prestabilita, anche se soggetta a rinnovo, purché non concessa per motivi privati, a domanda o in attesa del trattamento di quiescenza.

Periodi non accreditabili. Non possono essere coperti da contribuzione figurativa, non essendo equiparati a periodi di effettivo servizio, i seguenti periodi:

  • licenza concessa per motivi privati o a domanda;
  • assenza arbitraria, anche se non seguita da denuncia;
  • servizio già utilizzati in altre forme di previdenza, esclusive o sostitutive dell'AGO.
  • detenzione in attesa di giudizio se seguiti da sentenza di condanna e reclusione successivi alla condanna stessa. Nel caso ci sia sentenza assolutoria sono accreditabili i periodi di detenzione;
  • licenza illimitata o straordinaria senza assegni seguita da congedo ovvero in attesa del trattamento di quiescenza;
  • diserzione, anche se la relativa condanna sia stata in seguito soggetta ad amnistia o indulto;

Periodi equiparati al servizio militare. L’Inps accredita figurativamente anche dei periodi equiparati al servizio militare. Si tratta, tra gli altri, dei seguenti periodi:

  • per i quali è stata riconosciuta la qualifica di ex partigiano o di partigiana combattente per aver fatto parte di formazioni partigiane;
  • di servizio prestato nel corpo dei Vigili del fuoco con la qualifica di "vigile ausiliario";
  • di prigionia subito da militare o militarizzato, fino alla data del rimpatrio;
  • di internamento nei lager nazisti subito da civile prima del 15 ottobre 1946;
  • di servizio prestato nella Croce Rossa Italiana e nel Sovrano ordine di Malta, dal personale maschile, escluso quello per l’assistenza spirituale, e dalle infermiere, chiamati in servizio a seguito di precetto;
  • il servizio prestato nel corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza (P.S.) se non hanno dato o possono dar luogo a trattamento di quiescenza a carico delle Stato e non siano compresi nella costituzione della posizione assicurativa.

Servizio militare volontario e servizio civile

Oltre al servizio militare di leva e periodi ad esso equiparati, è possibile farsi accreditare come contributi figurativi, e quindi riscattare, anche i periodi di servizio militare fatto come volontari ed il servizio civile svolto con obiezione di coscienza.

La normativa Inps prevede che può essere accreditato il servizio militare volontario a favore degli ex militari volontari dell’esercito, dell’aeronautica, dei carabinieri e della marina solo se la particolare normativa ad essi applicata non preveda espressamente la costituzione di una posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Se non sussistono elementi di preclusione, è possibile accreditare la contribuzione figurativa solo se il periodo di servizio militare volontario non eccede la durata della ferma di leva ovvero se prestato durante la seconda guerra mondiale.

Il servizio civile, essendo equiparato al servizio militare quale periodo di servizio non armato e di servizio sostitutivo civile prestato a seguito del riconoscimento come obiettori di coscienza, viene incluso tra i periodi accreditabili nell’estratto conto contributivo Inps come contributi figurativi utili sia al diritto che alla misura della pensione. E’ necessario che ci sia una specifica annotazione sul foglio matricolare.

Non sono accreditati contributi figurativi per il servizio volontario civile prestato nei paesi in via di sviluppo. Tali periodi non sono equiparati al servizio militare perché è prevista solo la possibilità di richiedere il rinvio del servizio militare di leva e, successivamente, la dispensa dal servizio militare stesso.

Riscatto servizio militare ai fini della buonuscita e il TFS

Il riscatto del servizio militare ai fini della buonuscita o liquidazione o TFS può essere richiesta dai seguenti soggetti:

  • Il riscatto del servizio militare ai fini delTfr può essere richiesto dai dipendenti pubblici in costanza di lavoro in regime Tfr che alla data del 30 maggio 2000 risultavano in servizio con contratto a tempo determinato;
  • Il riscatto del servizio militare ai fini del Tfs o (indennità di buonuscita) può essere richiesto dai dipendenti civili e militari dello Stato assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 e personale non contrattualizzato (militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, personale diplomatico) in posizione di ruolo;
  • Il riscatto del servizio militare ai fini del Tfs (indennità premio di servizio) può essere richiesto dai dipendenti degli Enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al Fondo di previdenza ex Inadel assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000.

Il riscatto consente la valutazione:

  • ai fini del Tfs (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) di servizi e periodi non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio;
  • ai fini del Tfr di un periodo quantificato in termini di somma da accantonare e che va a costituire quota di Tfr. Tale somma sarà valorizzata con il Tfr relativo al rapporto di lavoro durante il quale l’iscritto ha prodotto la domanda o con la sua riliquidazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999).

Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato, determinato sulla base di un coefficiente applicato ai seguenti elementi:

  • retribuzione annua percepita alla data di presentazione della domanda;
  • età del dipendente;
  • età del collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito;
  • periodo di riscatto concesso.

Come si ottiene il riscatto. È necessario presentare la domanda di riscatto in attività di servizio. Il personale statale, iscritto alla gestione ex Enpas, deve presentare la domanda di riscatto (utilizzando gli appositi moduli reperibili sul sito) all’amministrazione di appartenenza, che provvede ad istruire e inoltrare telematicamente  il riscatto. Per accedere al servizio è necessario che l’amministrazione si accrediti mediante apposite credenziali di accesso.
Per i riscatti del personale degli Enti locali e della Sanità, iscritto alla gestione ex Inadel, l’interessato compila e invia telematicamente l’istanza, accedendo al servizio attraverso l’utilizzo del PIN.

C’è un elenco completo di periodi riscattabili ai fini della buonuscita. Tra gli altri possono essere riscattati i seguenti periodi:

  • corso accademia militare, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966;
  • corso scuole militari, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966 periodo trascorso in qualità di partigiano, equiparato al servizio militare;
  • servizio militare obbligatorio reso presso la Repubblica sociale italiana.

Poi ci sono riscattabili anche alcuni servizi speciali, ossia quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione e quindi riscattabili ai fini dell’indennità di buonuscita. Tali servizi sono:

  • indennità d’impiego operativo: maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (leggi 187 del 1976 e 284 del 1977);
  • indennità di paracadutismo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
  • servizi di confine: maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21 Dpr 1092 del 1973);
  • servizi di volo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20 Dpr 1092 del 1973);
  • servizi di navigazione: maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell’appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19 Dpr 1092 del 1973);
  • servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare: maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22 Dpr 1092 del 1973);
  • maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre: i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere riconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l’ulteriore differenza;
  • campagne di guerra: maggiorazione di 1 anno (sono sufficienti 3 mesi di permanenza in zone di operazione) (articolo 18 Dpr 1092 del 1973);

Tra i servizi non riscattabili i periodi da deportato civile in tempo di guerra.

Tra i periodi riscattabili ai fini dell’indennità premio di servizio c’è il il servizio militare di leva terminato prima del 30 gennaio 1987. Riscattabile inoltre il servizio militare reso presso l’Arma dei carabinieri e corpi speciali non coperto da iscrizione previdenziale.

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