143 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito
Covid 19

A chi spetta l’assegno ordinario FIS per Coronavirus causale Covid-19

L’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è un ammortizzatore sociale che spetta alle aziende non destinatarie della cassa integrazione ordinaria (CIGO). Spetta nei settori Commercio, Servizi e Turismo per le aziende che hanno una media di più di 5 dipendenti. Spetta ai lavoratori subordinati: indeterminato, determinato, part-time, apprendistato professionalizzante. Esclusi apprendisti I e III livello, dirigenti. L’importo mensile dell’assegno ordinario FIS è pari alla CIGO e alla CIG in deroga, ma non spetta l’erogazione degli assegni familiari.
A cura di Antonio Barbato
143 CONDIVISIONI
assegno ordinario Fondo di integrazione salariale
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Si tratta dell'ammortizzatore sociale ordinario meno famoso rispetto alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) e alla cassa integrazione in deroga (CIG in deroga o CIGD), ma l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è l'ammortizzatore sociale spettante a tantissimi lavoratori durante l'emergenza Coronavirus Covid-19. La normativa sugli ammortizzatori sociali in Italia, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 148 del 2015, non è semplice, quindi è necessario capire meglio a chi spetta l'assegno ordinario FIS per Coronavirus e con causale Covid-19.

In Italia per l'emergenza Covid-19, sulla base di quanto disposto dal Decreto Cura Italia, il Decreto Legge n. 18 del 2020, sono erogati i seguenti ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro:

Secondo la normativa degli ammortizzatori sociali, anche per emergenza Coronavirus causale Covid-19, se non spetta il primo ammortizzatore (ossia la CIGO) perché non si rientra nell'elenco dei beneficiari, può spettare il secondo (ossia l'assegno ordinario FIS), se non spetta quest'ultimo e non spettano uno dei Fondi di solidarietà, spetterà la cassa integrazione in deroga (CIG in deroga).

E' importante sapere a chi spetta l'assegno ordinario FIS perché i lavoratori destinatari dell'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) hanno gli stessi diritti dei destinatari della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e dei destinatari della CIG in deroga, in termini di importo orario e mensile spettante durante le ore, le giornate e i mesi di sospensione o riduzione delle attività lavorative, ma ad esempio non hanno diritto, a differenza dei lavoratori in CIGO e in CIGD all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario FIS.

Quindi più che parlare di a chi spetta l'assegno ordinario FIS, e pertanto a chi non spetta la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e non spetta la CIG in deroga, occorre stabilire a chi tocca l'assegno ordinario FIS, ossia l'ammortizzatore sociale.

Lavoratori a cui spetta l'assegno ordinario FIS

Prima di approfondire come funziona l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale per la specifica causale Covid-19, quindi per emergenza Coronavirus, vediamo quali sono i lavoratori beneficiari.

Il Decreto Legge n. 18 del 2020 ha previsto due deroghe alla normativa del Fondo di integrazione salariale:

  • l’assegno ordinario concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
  • I lavoratori destinatari dell'assegno ordinario (FIS) devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Si tratta dell'estensione del diritto all'assegno ordinario ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti (da 1 a 5 dipendenti invece spetta la CIG in deroga e secondo la normativa FIS l'assegno ordinario spetterebbe oltre i 15 dipendenti), escluso i settori industriali e dell'edilizia (per i quali si applica la CIGO) e del diritto dell'assegno ordinario solo agli assunti entro il 23 febbraio 2020. Questo anche per chi è assunto a tempo determinato. Chi è assunto successivamente è escluso dagli ammortizzatori sociali.

Altra importante novità è che normalmente le prestazioni sono l'assegno di solidarietà per la riduzione delle attività lavorative (conosciuta come CIG a rotazione, ossia un mix tra lavoro e cassa integrazione) e l'assegno ordinario per la sospensione delle attività lavorative (conosciuta come CIG a zero ore). In questo caso, alla presenza dei requisiti, spetta solo l'assegno ordinario causale Covid-19, anche per la riduzione delle attività lavorative.

Per individuare i lavoratori destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale occorre leggere il Decreto Interministeriale n. 94343 del 2016 e la circolare Inps 176 del 2016: "A norma dell’art. 3, c. 1, del D.I. n. 94343/2016, sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale:

  • i lavoratori con contratto di lavoro subordinato,
  • ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
  • Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca".

Quindi l'assegno ordinario spetta agli assunti entro il 23 febbraio 2020, con indeterminato o tempo determinato, spetta agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di II livello. Non spetta agli apprendisti di I e III livello.

Ma ora occorre individuare le aziende destinatarie, quelle che versano i contributi al FIS e quindi non hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) e, versando al FIS, non accedono alla CIG in deroga.

Normativa assegno ordinario FIS

Molti lavoratori pensano di andare in cassa integrazione e di percepire l'80% dello stipendio. La prima cosa da sapere è che moltissimi lavoratori non vanno in cassa integrazione, ma in CIG in deroga o assegno ordinario FIS.

La seconda cosa da sapere è che l'importo orario e mensile di qualsiasi degli ammortizzatori sociali è più basso, perché se è vero che il sistema di calcolo della cassa integrazione ordinaria, che si applica anche all'assegno ordinario FIS e CIG in deroga, prevede l'80% della retribuzione globale (non lo stipendio, ma stipendio mensile più ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima), ma prevede anche l'applicazione di massimali mensili e orari CIG, che per la maggior parte dei lavoratori significa percepire 5,29 euro ad ora, ancora da tassare (tassazione Irpef) e compreso ratei di tredicesima e quattordicesima. Con la fondamentale differenza che l'Inps nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020 ha confermato che a chi spetta l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale non sono riconosciuti gli ANF.

Occorre quindi conoscere un po' meglio la normativa sugli ammortizzatori sociali e quindi anche la normativa sull'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia)

Le prime cose da sapere, già accennata, è che l'assegno ordinario FIS per causale Covid-19, insieme alla cassa integrazione ordinaria (CIGO Coronavirus) sono disciplinati dall'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 2020, cosiddetto Decreto Cura Italia.

Tale decreto ha di fatto previsto norme speciali, ma non ha previsto un ammortizzatore sociale unico. Anzi, al contrario, ha lasciato che per l'emergenza Covid-19, si applichi l'intero sistema di ammortizzatori sociali in Italia, secondo il Decreto Legislativo n. 148 del 2015, quindi ha lasciato invariato l'elenco dei beneficiari della CIGO, della CIGS e di conseguenza dell'assegno ordinario FIS e della CIG in deroga.

La seconda cosa da sapere è che l'assegno ordinario FIS è un ammortizzatore sociale diverso dall'assegno ordinario FSBA per artigiani.

Decreto Legislativo n. 148/2015 (Jobs Act)

Quindi ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 2020 si applica l'intero impianto del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, che contiene le "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro".

Tale decreto è concentrato sulla difficoltà dell'unità produttiva aziendale ed è pensato per le riduzioni o sospensioni delle attività lavorative riconducibili a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali oppure a situazioni temporanee di mercato. Mentre sappiamo tutti che l'emergenza Covid-19 sostanzialmente riguarda tutto il paese italiano.

Chiarito ciò, occorre sapere che il Decreto Legislativo n. 148 del 2015 disciplina tutti gli ammortizzatori sociali in Italia, quindi indica in primis l'elenco dei beneficiari della cassa integrazione ordinaria, ossia il campo di applicazione della CIGO, e precisamente all'articolo 10. In questo approfondimento, elenchiamo a chi spetta la CIGO. Si tratta principalmente di aziende del settore Industria e dell'edilizia.

Il sistema degli ammortizzatori sociali funziona in questo modo: se l'azienda contribuisce alla CIGO, quindi versa il contributo CIGO essendo classificato come Industria o edilizia o settore in elenco, i lavoratori avranno diritto alla CIGO Coronavirus. E quindi di conseguenza non hanno diritto all'assegno ordinario FIS o altri ammortizzatori sociali.

Poi vi sono aziende che versano solo il contributo CIGS, quindi per la cassa integrazione straordinaria. Queste aziende hanno un triplice ammortizzatore sociale legato al numero di dipendenti in azienda.

Elenco beneficiari assegno ordinario FIS causale Covid-19

In generale si può dire che se l'azienda versa il contributo del Fondo di integrazione salariale, la stessa ha diritto all'accesso, su domanda, all'assegno ordinario (FIS) per i dipendenti che subiscono una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per causale Covid-19.

Il comma 1 dell'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 2020 stabilisce al comma 1 che "I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020".

Il comma 5: "L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS".

L'assegno ordinario FIS per causale Covid-19 non necessità del requisito di "un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda", previsto normalmente, ma che il lavoratore sia in forza alla data del 23 febbraio.

L'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale spetta da 6 dipendenti in poi nei seguenti settori:

  • Commercio, Servizi e Turismo.

Al superamento dei 50 dipendenti nel settore commercio, scatta l'obbligo di presentare domanda di CIG in deroga e non l'assegno ordinario. Vediamo di capire meglio.

Calcolo media di più di 5 dipendenti

Quindi i datori di lavoro che non rientrano nell'elenco CIGO, hanno diritto all'assegno ordinario FIS, se occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Chi ha una media inferiore o pari a 5 dipendenti, accede alla CIG in deroga, a meno che non ha diritto alla CIGO, che spetta anche nella fascia da 1 a 5 dipendenti.

Chiarito ciò vediamo come la circolare Inps n. 176 del 2016 come disciplina il "Requisito dimensionale del datore di lavoro":

"Al Fondo di integrazione salariale contribuiscono unicamente i datori di lavoro che impiegano mediamente più di cinque dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

In coerenza con le disposizioni di cui all’art. 2, c. 2, del decreto interministeriale che istituito il FIS, nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) compresi gli apprendisti con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo (cfr. msg n. 548/2016)".

Poi vi è un passaggio importante "I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento
secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del D.lgs n. 81/2015".

Quindi sui part-time l'accesso al FIS va effettuato calcolando la proporzione. Ciò può determinare ad esempio che un'azienda può non superare la media di 5 dipendenti pur avendo più di 5 dipendenti assunti. Ad esempio 10 lavoratori part-time a 20 ore settimanali su 40, fanno la media di 5 dipendenti, quindi diritto alla CIG in deroga e non all'assegno ordinario FIS.

I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato D.Lgs n. 81/2015.

In presenza di lavoratori ripartiti, gli stessi sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il job sharing.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto
un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.

Aziende che versano contributo CIGS

Esistono dei casi particolari di aziende che non versano il contributo CIGO, quindi non accedono alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) anche per Covid-19, ma effettuano il versamento per la CIGS.

Tali aziende hanno una situazione particolare perché:

  • se hanno fino a 5 dipendenti in media accedono alla CIG in deroga causale Covid-19,
  • se hanno da 6 dipendenti a 50 dipendenti, accedono all'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) causale Covid-19,
  • se hanno più di 50 dipendenti, contribuiscono alla CIGS, quindi non rientrano nel campo di applicazione dell'assegno ordinario FIS perché destinatari di un trattamento di integrazione salariale ai sensi del Titolo I del D. Lgs. n. 148 del 2015, e quindi accedono alla CIG in deroga causale Covid-19 con procedure particolari se la crisi riguarda unità produttive presenti in almeno 5 regioni.

Le aziende sono quelle individuate dall'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, articolo che tratta il campo di applicazione della CIGS: "La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresi' applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

a) imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle della logistica;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici".

Pertanto per tali aziende dai 6 ai 50 dipendenti spetta l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, perché in quella fascia contribuiscono al FIS, mentre da 51 dipendenti in poi iniziano a contribuire alla CIGS, ma non alla CIGO, e l'ammortizzatore sociale spettante è quello per le aziende non destinatarie di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, che è appunto la CIG in deroga.

143 CONDIVISIONI
32804 contenuti su questa storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views