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Covid 19

Cassa integrazione CIG in deroga: a chi spetta e a chi si applica la CIGD

La cassa integrazione in deroga per Coronavirus (causale Covid-19) si applica ai datori di lavoro da 1 a 5 dipendenti, escluso settore Industria, edilizia, ed in generale spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro esclusi dal campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO ) e dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS). Rientrano nella CIG in deroga (CIGD) anche le aziende del commercio sopra i 50 dipendenti. Vediamo tra il computo della media dei dipendenti nell’ultimo semestre e la normativa, a chi spetta la CIG in deroga e come funziona.
A cura di Antonio Barbato
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CIG in deroga a chi spetta applica
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Molti lavoratori durante l'emergenza Covid-19 hanno necessità di capire la cassa integrazione in deroga o CIG in deroga a chi spetta, a chi si applica, a chi tocca ed in generale come funziona. Si tratta di legittimi dubbi che hanno anche i datori di lavoro, essendo la CIG in deroga spettante a tutti coloro ai quali non si applicano le altre integrazioni salariali quali la cassa integrazione ordinaria (CIGO), la cassa integrazione straordinaria (CIGS), l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) e i Fondi di solidarietà.

In generale si può dire che la CIG in deroga si applica ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti, escluso le aziende del settore industria, Edilizia e Artigianato alle quali si applica la CIGO o Fondi di solidarietà.

Ma in realtà la cassa integrazione in deroga si applica, in alcuni casi, anche a chi ha più di 5 dipendenti, perché ad esempio i part-time si computano proporzionalmente ed in generale la CIG in deroga si applica a tutti gli esclusi dalle integrazioni salariali ordinarie, quindi nel caso dell'emergenza Covid-19, la CIG in deroga ad esempio si applica alle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS ma che non rientrano nella CIGO e nel Fondo di integrazione salariale. E' il caso ad esempio delle aziende del settore commercio, logistica, viaggi e turismo con più di 50 dipendenti.

Capire a chi spetta la cassa integrazione in deroga per causale Covid-19 è importante, in quanto la domanda va fatta alla Regione di appartenenza e non come la CIGO e l'assegno ordinario sul sito dell'Inps.

Capire a chi si applica la CIG in deroga è importante non solo per il datore di lavoro, ma anche per il lavoratore.

Vediamo a quali lavoratori spetta la CIG in deroga e a chi si applica la cassa integrazione in deroga.

A quali lavoratori spetta la CIG in deroga

Secondo il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con la qualifica di:

  • operai, impiegati e quadri,
  • ivi compreso gli apprendisti e i lavoratori somministrati,
  • che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva.

Nel caso dell'emergenza Coronavirus, la causale che attiva la CIG in deroga è appunto la causale Covid-19, quindi l'emergenza nazionale.

Questo è quanto previsto dal Decreto Interministeriale, ma la CIG in deroga per causale Covid-19 è disciplinata dall'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 2020, che demanda alle regioni la stipula di accordi regionali sulla CIG in deroga per Coronavirus. Tali accordi possono estendere i beneficiari della CIGD, quindi occorre consultare l'accordo regionale in base all'unità produttiva del lavoratore.

Il lavoratore deve sapere che chi ha diritto alla CIG in deroga ha sostanzialmente gli stessi diritti dei lavoratori in cassa integrazione ordinaria, in termini di importo mensile e orario spettante. Ai lavoratori infatti spetta l'80% della retribuzione globale, ma tenendo conto dei massimali CIG, che sono in vigore anche per la CIG in deroga. Pertanto alla maggior parte dei lavoratori con CIG in deroga per emergenza Covid-19 spetteranno 5,29 euro all'ora, compreso ratei di tredicesima e quattordicesima, più eventuali assegni familiari (che sono esclusi per chi ha diritto all'assegno ordinario FIS).

A chi si applica la cassa integrazione in deroga

La normativa del Decreto Legislativo n. 148 del 2015 stabilisce i trattamenti di integrazione salariale (Titolo I), quindi all'art. 10 elenca le aziende alle quali spetta la cassa integrazione ordinaria (Industria, edilizia, ecc.), poi elenca all'art. 20 il campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria (CIGS) includendo alcune aziende alle quali non spetta la CIGO ma al superamento dei 50 dipendenti spetta la CIGS. Poi va a disciplinare il Fondo di integrazione salariale (FIS) andando ad includere nello stesso tutti datori di lavoro che mediamente occupano più di 5 dipendenti. Poi indica la normativa sui Fondi di solidarietà.

Agli esclusi da tutto il D. Lgs. n. 148 del 2015 si applica la cassa integrazione in deroga.

In generale si può dire che la CIG in deroga per causale Covid-19 Coronavirus spetta a tutti i datori di lavoro che non versano all'Inps il contributo per la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e non versano il contributo al Fondo di integrazione salariale (FIS). Rientrano tra i beneficiari della CIGD o Cig in deroga anche i datori di lavoro che versano il contributo per la cassa integrazione straordinaria (CIGS) e non versano il contributo per la CIGO.

Ad attivare la specifica CIG in deroga per Coronavirus è l'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che stabilisce che la cassa integrazione in deroga in generale spetta ai "datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro".

Appunto, la CIG in deroga spetta chi non spetta la CIGO e l'assegno ordinario FIS. E spetta a chi non ha diritto alla CIGO ma contribuisce alla CIGS.

Datori di lavoro da 1 a 5 dipendenti

Rientrano nel campo di applicazione della CIG in deroga i datori di lavoro da 1 a 5 dipendenti nei seguenti settori:

  • Commercio;
  • Servizi;
  • Studi professionali;
  • e tutti i settori esclusi dagli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO e FIS).

I datori di lavoro interessati hanno un codice statistico contributivo (CSC Inps) rientrante nei CSC 7 e non versano il contributo al Fondo di integrazione salariale, che darebbe diritto all'assegno ordinario FIS, in quanto secondo il D. Lgs. n. 148/2015, tale contributo è dovuto da più di 5 dipendenti in poi.

A chi non spetta la CIG in deroga

Siccome la CIG in deroga si applica agli esclusi dagli altri ammortizzatori, non spetta la CIG in deroga a chi ha diritto alla cassa integrazione ordinaria, ossia i settore Industria, Edilizia.

La Cig in deroga non spetta a chi ha diritto all'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale ampliato per l'emergenza Covid-19, ossia i datori di lavoro del settore Commercio, Servizi, Turismo e Studi professionali che hanno un numero di dipendenti da 6 in poi.

CIG in deroga per chi ha più di 5 dipendenti: ecco quando

Abbiamo detto che in generale la CIG in deroga spetta a chi ha fino a 5 dipendenti, ma in realtà la cassa integrazione in deroga è un ammortizzatore sociale che abbraccia tutti i datori di lavoro e i dipendenti esclusi dagli ammortizzatori sociali ordinari, quindi gli esclusi dalla cassa integrazione ordinaria e dal fondo di integrazione salariale.

Esistono dei casi in cui l'azienda è tenuta al versamento del contributo all'Inps per la sola cassa integrazione straordinaria (CIGS) e non è tenuta a versare il contributo per la cassa integrazione ordinaria (CIGO). Questa tipologia di aziende non ha diritto ad ammortizzatori sociali ordinari e quindi rientra nel campo di applicazione della CIG in deroga.

E' il caso delle aziende del settore commercio, della logistica, agenzie di viaggio e turismo, da 51 dipendenti a salire. E tale situazione è prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 148 del 2015: "La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

a) imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle della logistica;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici".

Tali aziende hanno diritto alla CIGS e alla CIG in deroga, non avendo diritto alla CIGO. Quindi rientrano nella CIG in deroga causale Covid-19, per emergenza Coronavirus.

Quindi nel settore commercio così come nella logistica e in tutti i settori dove le aliquote contributive comportano al superamento di un numero di dipendenti il versamento del contributo CIGS, da 1 a 5 dipendenti si ha diritto alla CIG in deroga, da 6 a 50 dipendenti all'assegno ordinario FIS e da 51 dipendenti in poi alla CIG in deroga.

Poi c'è un discorso importante riguardo al calcolo del limite di 5 dipendenti, perché non è un conteggio per persona, ma legato alla media dell'ultimo semestre, computando in maniera proporzionale i part-time.

Computo numero dei dipendenti per CIG in deroga

Non esiste una normativa di computo del numero dei dipendenti per il diritto alla cassa integrazione in deroga. Ma abbiamo visto che la CIG in deroga per causale Covid-19 spetta se non spettano CIGO e assegno ordinario FIS.

Occorre quindi verificare principalmente quando scatta l'obbligo di versamento al FIS e quindi quando dalla CIG in deroga si passa al diritto all'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale.

Il dovere datoriale di contribuire al FIS (e quindi il diritto alla domanda per assegno ordinario FIS per causale Covid-19 e non il diritto alla domanda per CIG in deroga) e quindi il diritto per i lavoratori all'assegno ordinario FIS (e non alla CIG in deroga) spetta in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Quindi se la media è da 1 a 5, compreso 5 dipendenti di media, spetta la CIG in deroga.

Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, come chiarito dall'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 e dalla circolare Inps n. 176 del 2016, vengono computati anche gli apprendisti.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).

La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale del semestre precedente.

I lavoratori a tempo parziale (part-time) sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del D. Lgs n. 81/2015. Quindi l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Questo è un aspetto importante, perché 10 lavoratori part-time al 50%, ossia ad esempio a 20 ore settimanali, fanno come media 5 dipendenti, quindi non rientrano nel FIS e rientrano nella CIG in deroga. Se uno dei lavoratori avesse avuto un part-time al 30%, la media con arrotondamento sarebbe stata comunque di 5 dipendenti.

I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato D.Lgs n. 81/2015.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.

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