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Acconto IVA 2018 in scadenza il 27 dicembre

L’acconto IVA per l’anno 2018 è in scadenza il 27 dicembre. È dovuto da titolari di partita Iva, professionisti e società. Il calcolo è effettuato secondo convenienza scegliendo tra il metodo storico, previsionale o analitico. Vediamo tutte le informazioni anche sulle modalità di versamento con il modello F24 (codice tributo 6013 per IVA mensile e codice tributo 6035 per IVA trimestrale), il ravvedimento operoso e le sanzioni per mancato versamento.
A cura di Antonio Barbato
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versamento acconto iva con metodo storico, previsionale e analitico

Il 27 dicembre di ogni anno è in scadenza l’acconto IVA, dovuto da tutti i contribuenti soggetti alla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2018, in attesa di versare il saldo nel 2018 con la Dichiarazione Iva.

La normativa prevede che i contribuenti titolari di partita IVA versino l’acconto calcolando l’importo dovuto scegliendo tre metodi alternativi di calcolo: il metodo storico, previsionale e analitico.

L’acconto va dall’88% al 100% di quanto versato l’anno precedente oppure di quanto si prevede di versare per il mese di dicembre dell’anno in corso o nel quarto trimestre IVA dell’anno in corso.

E’ importante calcolare bene l’acconto IVA in scadenza il 27 dicembre 2018 per non incorrere nella sanzione pari al 30%. L’acconto Iva però in alcuni casi non è dovuto, come per gli ex minimi o nel caso in cui l’importo non è di almeno i 103,29 euro da versare.

La norma che disciplina l’acconto IVA e le modalità di versamento è l’art. 6 della Legge n. 405 del 1990.   Il versamento dell’acconto IVA è previsto entro il 27 dicembre di ogni anno. Ecco quindi entro quando si versa l’acconto Iva 2018.

Sono tenuti a versare l’acconto IVA i contribuenti soggetti passivi Iva tenuti all’obbligo della liquidazione periodica, mensile o trimestrale e del relativo versamento dell’imposta sul valore aggiunto. Quindi tutti i titolari di partita IVA quali le persone fisiche titolari di ditte individuali, i professionisti e tutti coloro che svolgono attività professionali, nonché le società di persone e di capitali. Ma ci sono vari casi di esonero. Vediamo tutte le informazioni sul calcolo.

Esonerati dal versamento dell’acconto IVA

Non devono versare l’acconto IVA a dicembre coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive) e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (per esempio, i comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati (quello “storico” o quello “previsionale”), su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Sono esonerati i soggetti che hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività.

Esonerato chi è a credito IVA nell’anno precedente. Sono esonerati i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso.

Esonerato chi ha un eccedenza detraibile d’imposta. Sono esonerati coloro che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva per l’anno interessato con una eccedenza detraibile di imposta.

Nessun acconto se non supera 103,29 euro. Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta.

Sono infine esonerati:

  • i produttori agricoli, i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giuochi in regime speciale, le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario, i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • e gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva. 

Acconto IVA ex regime dei minimi. Uno dei casi più frequenti riguarda i soggetti che nell’anno precedente erano in regime dei minimi e che sono passati dall’anno in corso al regime ordinario. In caso di fuoriuscita dal regime dei minimi con passaggio al regime ordinario, per obbligo o per opzione, non avendo una base di riferimento, ossia IVA versata nel trimestre dell’anno precedente, gli ex contribuenti del regime dei minimi non sono tenuti al versamento dell’acconto IVA.

Acconto e saldo IVA 2018: come funziona

I contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti a versare l’acconto dell’IVA che poi verseranno a saldo entro il 16 marzo di ogni anno. Il Saldo IVA annuale è il resoconto della dichiarazione IVA, che può essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018.

L’obbligo di versare l’IVA a saldo, e di conseguenza l’IVA in acconto entro il 27 dicembre applicando uno dei tre metodi che in seguito vedremo, ricade su imprese e lavoratori autonomi che in qualità di soggetti IVA presentano la dichiarazione IVA annuale.

Il versamento dell’imposta va effettuato sulla base della dichiarazione IVA presentata.

Per il pagamento del saldo IVA ci sono una serie di scadenze, in quanto il saldo può essere pagato entro il 16 marzo, a rate o in alternativa con il pagamento delle imposte sui redditi con l'applicazione dei relativi interessi.

Se si decide di pagare il saldo IVA a rate le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione, cioè il 16 marzo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

Il versamento del Saldo IVA annuale deve essere effettuato sia dai contribuenti con IVA trimestrale che mensile e va effettuato, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, sempre che l’importo dovuto superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Se il contribuente è tenuto alla presentazione del modello Redditi come ad esempio i professionisti o i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, il versamento Iva può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, quindi a giugno o luglio. Tuttavia se il contribuente decida di versare l’Iva in sede di versamento per Redditi, dovrà applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Questa doverosa premessa consente al contribuente di valutare bene come pagare l’acconto e il saldo IVA. Il contribuente infatti deve scegliere uno dei tre calcoli anche in funzione poi del pagamento del saldo dell’imposta. Pertanto è bene programmare il pagamento sia dell’acconto che del saldo nell’anno successivo per assolvere completamente all’obbligo di versamento.

Calcolo acconto IVA

La norma di legge che ha disciplinato l’acconto IVA e le modalità di calcolo è l’art. 6 della Legge n. 405 del 1990. La normativa prevede che entro il 27 dicembre di ogni anno i contribuenti soggetti passivi Iva tenuti all’obbligo della liquidazione periodica e del relativo versamento dell’imposta sul valore aggiunto, provvedano al versamento di un acconto.

Non c’è un minimo da versare a titolo di acconto IVA, come conferma anche l’Agenzia delle Entrate nelle proprie istruzioni, l’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi: storico, previsionale o analitico. Vediamo questi tre metodi, vediamo come si calcola l’acconto IVA.

Metodo storico

Il primo dei tre metodi che il contribuente può scegliere in base alla convenienza, è il metodo storico. Questo metodo si basa su quanto pagato l’anno precedente ed è pari all’88% dell’IVA versata in acconto più saldo per il mese di dicembre dell’anno precedente oppure per quarto trimestre dell’anno precedente per coloro che hanno una liquidazione trimestrale dell’IVA. Chi era a credito per quel periodo non deve versare l’acconto, anche se nell’anno in corso dovesse chiudere a debito.

Applicando il metodo storico, in altri termini secondo quanto dice l’Agenzia delle Entrate, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

La base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente. Il saldo a debito della liquidazione IVA di dicembre 2017 può essere ricavato dal rigo VH17  del Modello IVA 2018;
  • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva. In questo caso, sempre consultando il Modello IVA 2018 bisogna calcolare il rigo VL32 (Iva dovuta) + l’acconto 2017 risultante dal rigo VH17 (ovvero se nel 2016 c’è stato una chiusura a credito bisogna calcolare il VH17 – VL33). Non bisogna considerare il rigo VL36 ossia gli interessi;
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente. In questo caso è da considerare il rigo VH17 del modello IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per i soggetti trimestrali, al fine dell’individuazione della base di riferimento, non va considerato l’ammontare degli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale.

In tutti i casi la base di calcolo deve far riferimento all’Iva dovuta al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre dell’anno precedente.

L’eventuale adeguamento agli Studi di settore effettuato non influenza l’acconto IVA.

Metodo previsionale

Oltre al metodo storico basato su quanto effettivamente pagato e dichiarato nell’anno precedente, gli altri due metodi consentono il calcolo dell’acconto IVA basandosi invece sui dati dell’anno in corso, quindi versando l’acconto IVA sulla base dei calcoli IVA dell’anno corrente e non il precedente.

Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Quindi in questo caso l’acconto è dell’88% dell’IVA del quarto trimestre dell’anno in corso (da 1 ottobre al 31 dicembre) per i professionisti e contribuenti che adottano la liquidazione trimestrale dell’IVA oppure del mese di dicembre per coloro che hanno una liquidazione mensile IVA. Viene quindi versato in acconto l’88% di quanto dovuto a saldo IVA dopo la liquidazione annuale. Ovviamente è a rischio del contribuente l’errato calcolo dell’acconto IVA secondo questo metodo.

Il contribuente infatti considera nel calcolo tutte le fatture emesse fino al 31 dicembre, quindi anche quelle successive alla data di scadenza del versamento dell’acconto IVA del 27 dicembre, operando quindi una previsione di quanto sarà l’IVA a debito e a credito fino alla fine anno.

Se il Fisco accerterà che non risulta versato almeno l’88% dell’IVA a debito per il mese di dicembre o per il quarto trimestre dell’anno in corso, sulla differenza versato in meno o non versata saranno applicate le sanzioni che sono pari al 30%.

I contribuenti che prevedono di chiudere il periodo con un credito Iva non devono versare l’acconto.

Metodo analitico

Il terzo sistema di calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:

  • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
  • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
  • operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Questo metodo quindi include le operazioni IVA (fatture emesse e fatture d’acquisto) fino al 20 dicembre (e non entro il 31 dicembre come il metodo previsionale) ma l’acconto è del 100% e non dell’88%. La liquidazione straordinaria al 20 dicembre ed il relativo versamento entro il 27 dicembre vanno annotati sui registri Iva.

Si tratta di un metodo più preciso ma anche più sicuro in quanto non espone il contribuente al rischio di sanzioni per il versamento insufficiente dell’acconto IVA a seguito di liquidazione annuale dell’IVA. Questa liquidazione parziale e straordinari dell’IVA deve tener conto anche delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre anche se ancora non annotate e all’importo deve essere sottratto anche l’eventuale saldo a credito relativo alla liquidazione periodica precedente (mese di novembre o terzo trimestre dell’anno in corso).

Acconto iva: codice tributo

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica. E’ possibile compensare, liberamente, l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

Quando si versa. E’ il 27 dicembre il giorno ultimo per il versamento dell’acconto IVA. E il pagamento può avvenire solo in via telematica attraverso i servizi di home banking oppure attraverso Entratel o Fisconline, stando attenti a seguire le disposizioni in materia di versamenti con F24 in vigore dal 1 ottobre 2014.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.

L’acconto versato deve essere, inoltre, sottratto all’Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).

Codici tributo. I codici tributo da utilizzare nell’F24 per il versamento dell’acconto Iva sono i seguenti:

  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.

I versamenti vanno eseguiti indicando come anno, l’anno in corso, ossia il 2018.

Quale metodo scegliere?

La risposta potrebbe essere banale: bisogna scegliere il metodo più conveniente e quindi in molti penseranno che è bene versare l’acconto IVA secondo il metodo che consente di pagare di meno. Ciò non è sempre la scelta migliore in quanto comunque poi va versato il saldo.

Abbiamo visto che la scadenza naturale del Saldo IVA è il 16 marzo dell’anno successivo. Quindi abbiamo un acconto entro il 27 dicembre e un saldo entro il 16 marzo.

Abbiamo anche detto però che se il contribuente è tenuto alla presentazione del modello Redditi come ad esempio i professionisti o i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, il versamento Iva può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, quindi a giugno o luglio. Tuttavia se il contribuente decida di versare l’Iva in sede di versamento per Unico, dovrà applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

L’Iva calcolata in base alla dichiarazione annuale in forma autonoma deve essere versata entro il 16 marzo ed è rateizzabile in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
  • le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Per ogni rata successiva alla prima sarà applicato l’interesse dello 0,33%.

Se il contribuente, invece, è tenuto a presentare oltre la dichiarazione IVA anche il modello Redditi, può scegliere di:

  • versare l’importo dovuto in unica soluzione entro il 16 marzo;
  • versare tale importo sempre in unica soluzione entro la scadenza per i versamenti da modello Redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
  • rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Dallo scorso anno è stata modificata la data per il primo versamento delle rate relative alle imposte scaturenti da dichiarazione dei redditit. Il saldo delle imposte derivanti da unico ed il versamento del primo acconto slitta al 30 giugno.

Il versamento del saldo Iva deve essere comunque maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16 marzo 2017 ed il 30 giugno, nuova data per il versamento della prima rata delle imposte scaturenti dal Modello redditi.

Modalità di compilazione F24 saldo IVA 2018. Il saldo IVA 2018 deve essere versato utilizzando il modello F24 telematico, riportando all’interno della Sezione “Erario”:

  • il codice tributo “6099”;
  • il codice tributo "1668″ per gli interessi rateali;
  • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate;
  • l’anno di riferimento “2018”;
  • l’importo del saldo IVA dovuto.

Sulla base di quanto esposto, il contribuente può quindi verificare quale migliore metodo di acconto IVA scegliere per il proprio versamento, tenendo conto che a marzo o giugno/luglio deve comunque il saldo, considerando l’acconto già versato. In ogni caso non si può omettere, salvo alcuni casi, il versamento dell’acconto.

Acconto IVA: sanzioni e ravvedimento operoso

Il mancato versamento dell’acconto è sanzionato dalla legge. La sanzione è del 30%, salvo effettuare il ravvedimento operoso per usufruire della sanzione ridotta (0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni, 3% se entro 30 giorni, 3,75% oltre), da versare separatamente col codice tributo 8904, oltre agli interessi legali 0,30% codice 1991.

Quindi l’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto IVA è applicabile la sanzione del 30% e tali violazioni della normativa fiscale possono essere comunque regolarizzate utilizzando il ravvedimento operoso.

Più precisamente avremo una sanzione ridotta dallo 0,1% al 1,4%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%.

Se il pagamento avviene entro 30 giorni la sanzione è del 3% mentre se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale la sanzione è del 3,75%.

L’ammontare degli interessi da ravvedimento devono essere versati distintamente, utilizzando l’apposito codice tributo 1991.

Variazione liquidazione IVA da trimestrale ad annuale

 In caso di variazione del regime dei versamenti, in caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:

  • per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente;
  • per il passaggio da regime trimestrale a regime mensile l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.

Soggetti con contabilità separate. I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del D.P.R. n. 633/1972) devono determinare distintamente l'importo riferibile a ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell'imposta. Pertanto, l’acconto Iva deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito. 

Acconto IVA: versamento in ritardo con il ravvedimento operoso

E se il versamento non è effettuato entro il 27 dicembre?

Coloro i quali non dovessero effettuare il pagamento dell’acconto IVA 2016 entro il 27 dicembre, termine ultimo per quest’anno, possono fruire del ravvedimento operoso a condizioni ancora più vantaggiose rispetto al passato.

Il mancato versamento dell’acconto è sanzionato dalla legge. La sanzione è del 30%, salvo effettuare il ravvedimento operoso per usufruire della sanzione ridotta, da versare separatamente col codice tributo 8904, oltre agli interessi legali col codice 1991.

Con il “ravvedimento operoso” (art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) è data la possibilità di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

L’omesso o insufficiente pagamento può essere regolarizzato attraverso il pagamento spontaneo:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; della sanzione in misura ridotta.

Gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1° gennaio 2016 dal comma 133 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno apportato modifiche all’istituto del “ravvedimento operoso”, già profondamente rinnovato con la legge di stabilità per il 2015, in particolare riducendo l’importo della sanzione minima (dal 30% al 15%), da prendere a base per il calcolo nelle fattispecie di ravvedimento effettuato entro 90 giorni.

Per cui, dal 1° gennaio 2016, per sanare irregolarità nel versamento di imposte, si può usufruire:

  • del “ravvedimento sprint” (D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo), che prevede sanzioni pari a 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall’omissione;
  • del “ravvedimento breve” (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall’omissione;
  • del “ravvedimento intermedio” (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
  • del “ravvedimento lungo” (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b), che prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.

Quindi oltre al «ravvedimento sprint» nei 15 giorni successivi al 27 dicembre, la penalità da pagare sarà:

  • l’1,5% dell’imposta non versata (1/10 del 15%) se il ravvedimento spontaneo avviene entro il 27 gennaio 2019 (trentesimo giorno dalla scadenza);
  • l’1,67% dell’imposta non versata (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene tra il 27 gennaio 2019 e il 27 marzo 2019 (primo giorno lavorativo successivo al novantesimo giorno dalla scadenza).
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