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Scadenze fiscali settembre 2018: dai rimborsi a IVA, Irpef, Ires, Irap da pagare

Dall’invio della comunicazione liquidazioni periodiche IVA, alla liquidazione e pagamento dell’IVA mensile, fino ad arrivare alla richiesta rimborsi IVA passando per il pagamento delle imposte sui redditi IRPEF, IRES ed IRAP e delle ritenute operate dai sostituti d’imposta. Vediamo tutte le scadenze del mese di settembre 2018.
A cura di Antonio Barbato
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scadenze fiscali settembre 2018

Il mese di settembre è contraddistinto da una serie di scadenze fiscali che i contribuenti non possono dimenticare. Finita la pausa estiva si ritorna alla quotidianità ed è bene che non sfuggano all’attenzione dei contribuenti le scadenze sia in termini di versamenti che di comunicazioni che l’Agenzia delle Entrate ha fissato per il mese di settembre 2018.

Si va dall’invio dell’invio della comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare precedente cioè la LI.PE relativa al 2° trimestre, al pagamento dell’IVA per i soggetti mensili fino ad arrivare alla scadenza del termine ultimo per la richiesta di rimborso IVA.

Vediamo nello specifico le date da ricordare.

Comunicazione LI.PE 2018: invio entro il 17 settembre

Cade lunedì 17 settembre il termine ultimo per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2018.

L’invio previsto per il giorno 16 settembre, ma essendo di domenica il termine è stato posticipato a lunedì 17 settembre.

L’invio della comunicazione LI.PE. va fatto secondo il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Sono obbligati alla trasmissione i soggetti passivi IVA al fine di comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, mentre ne sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche a meno che nel corso dell’anno non vengano meno le condizioni di esonero.

La LI.PE. va inviata anche nel caso in cui la liquidazione IVA evidenzi un credito IVA.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Scadenze 17 settembre 2018

L’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del 2° trimestre 2018 non è l’unica scadenza prevista per il 17 settembre.

Entro tale data (ricordiamo che il 16 cade di domenica) i contribuenti devono adempiere a numerosi obblighi. Nello specifico:

  • liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, per i soggetti mensili;
  • versamento della 7° rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,98% mensile a titolo di interessi;
  • versamento 4° rata del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo che va dal 16/03/2018 al 30/06/2018, con l’aggiunta degli interessi nella misura dello 0,82%;
  • versamento delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) risultanti dal modello Redditi per i soggetti che hanno optato per la rateizzazione, con l’applicazione degli appositi interessi;
  • versamento delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta operate nel mese precedente.

Scadenze 30 settembre 2018

Cade il 30 settembre il termine ultimo per la presentazione delle istanze di rimborso Iva.

Così come comunicato dall’Agenzia delle Entrate, il termine del 30 settembre, previsto dalla Direttiva 2008/9/CE, è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo.

Inoltre, sempre secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate possono presentare la richiesta:

  • i soggetti stabiliti in Italia che hanno assolto l’Iva in uno Stato membro dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati nello stesso Stato UE;
  • i soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE o in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, che hanno assolto l’Iva in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.

Quindi nonostante il giorno 30 settembre cada di domenica, per tale presentazione non si potrà attendere il giorno successivo, ma il termine va rispettato perentoriamente.

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