Addio TFR in busta paga ogni mese? possibile l’anticipo TFR senza pagare più tasse
A partire dalla busta paga di luglio 2018 non sarà più possibile erogare la QUIR, ossia il TFR in busta paga ogni mese ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. Si tratta di una misura approvata in via sperimentale con la Legge di Bilancio 2015, che ha visto soli 387 mila aderenti e che era possibile ottenere in busta paga fino al 30 giugno 2018.
La motivazione? L’assoggettamento del TFR in busta paga mensile (o QUIR) a tassazione ordinaria, rispetto alla tassazione separata della quale gode il trattamento di fine rapporto (TFR) erogato normalmente al termine del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissione o risoluzione consensuale. In molti casi, soprattutto per i lavoratori retribuzione annua lorda superiore a 20 mila euro, la QUIR non conveniva.
I lavoratori e i loro datori di lavoro possono tranquillamente passare dalla QUIR all'accordo sull'erogazione di uno o più anticipazioni del TFR, senza aumento di tasse da parte del lavoratore e nel pieno diritto di entrambi ai sensi del codice civile e della legge italiana.
Dal funzionamento della QUIR, alla tassazione del TFR, dal messaggio dell’Inps sullo stop alla QUIR, a tutti i diritti dei lavoratori in termini di anticipazione del TFR secondo il codice civile, affrontiamo una panoramica sul TFR in busta paga ogni mese o mensile oppure al termine del rapporto di lavoro. E su come è possibile gestire un anticipo del TFR in busta paga, pur se l'erogazione del TFR in busta paga ogni mese (QUIR) è già passato essendo finita la sperimentazione.
Come funzionava la QUIR
Il TFR in busta paga mensile secondo la legge è la “quota integrativa della retribuzione”, ossia la QUIR.
L’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha previsto, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato – ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo – con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.
La manifestazione di volontà dei lavoratori interessati – che una volta espressa era irrevocabile fino al 30 giugno 2018 – poteva essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità tacite o esplicite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
In sostanza, tutti i lavoratori dipendenti privati potevano optare, attraverso una esplicita manifestazione di volontà (ossia domanda), per farsi erogare fino a giugno 2018, la quota di TFR in busta paga e fino al 30 giugno 2018, data in cui si è ultimata questa possibilità. La QUIR infatti era una misura sperimentale, che non è stata prorogata.
Il flop del TFR in busta ogni mese dovuto alla tassazione
Affrontiamo ora il bilancio del TFR in busta paga mensile: perché è stato un flop annunciato. La misura sperimentale non è stata prorogata, e quindi finisce al 30 giugno 2018, perché è stato un flop. Fino ad aprile 2018, i dati forniti dall’Inps, parlano di un numero di lavoratori che hanno optato per la QUIR pari a 387.524. Una percentuale dell’1,3% dei lavoratori dipendenti del settore privato attivi in Italia. La QUIR non poteva essere richiesta invece dai dipendenti pubblici.
Il Tfr in busta paga mensile non conviene, meglio a fine rapporto. Uno dei deterrenti che hanno sconsigliato l’esercizio dell’opzione per l’erogazione della quota di TFR in busta paga mensile da parte dei lavoratori è stata sicuramente l’irrevocabilità della scelta. In sostanza, il lavoratore scegliendo il TFR in busta paga ogni mese, scelta che poteva essere fatta dal 1ç marzo 2015 al 30 giugno 2018, era costretto ad incassare la QUIR in busta paga mensile fino a giugno 2018, senza possibilità di revocare la propria scelta.
TFR in busta paga ogni mese a tassazione ordinaria e non separata. Ma il principale motivo per il quale pochissimi lavoratori hanno aderito all’erogazione della QUIR sta nella tassazione. Già in primo lancio della misura sorsero diversi dubbi e la domanda fu “TFR in busta paga ogni mese conviene?”. La risposta, leggendo poi la normativa approvata riguardo la QUIR, fu proprio che il “TFR in busta paga mensile è a tassazione ordinaria: chi lo richiede paga più tasse”.
L’analisi è semplice e parte dalla tassazione separata alla quale è assoggettato il TFR, che è sempre il trattamento di fine rapporto, ossia una retribuzione differita spettante al lavoratore al termine del rapporto di lavoro. In sostanza, quando il lavoratore cessa il proprio rapporto di lavoro per qualsivoglia motivo di cessazione (dimissione, licenziamento, risoluzione consensuale), egli ha diritto all’erogazione del trattamento di fine rapporto, che viene tassato con la tassazione separata.
Come funziona la tassazione del TFR
Il trattamento di fine rapporto accantonato in maniera ordinaria è pari alla retribuzione annua lorda diviso 13,5. E la quota di TFR viene rivalutata di anno in anno. Al termine del rapporto il TFR lordo viene assoggettato a tassazione separata.
Ossia viene applicata la tassazione Irpef su un reddito di riferimento che è pari al TFR lordo diviso per gli anni di lavoro effettuati. E il risultato della divisione tra TFR lordo e anni e mesi di lavoro viene moltiplicato per 12. Si ottiene che la tassazione non è quella ordinaria, ma separata. Perché l’aliquota di tassazione del TFR, da poi applicare sul TFR lordo viene calcolata sul reddito di riferimento e non sul TFR lordo.
Per intenderci, e semplificando, se un lavoratore ha maturato 20 mila euro di TFR lordo in 10 anni di lavoro (retribuzione annua lorda media di 27 mila euro circa), egli avrà un reddito di riferimento ai fini della tassazione separata del TFR pari a 20 mila diviso 10 anni, ossia 2.000 euro che andrà poi moltiplicata per 12. Quindi il reddito di riferimento è 24 mila euro. L’aliquota di tassazione separata del TFR, seguendo le aliquote ordinarie Irpef, sarà pari al 23% fino a 15.000 euro e al 27% da 15.000 euro a 24.000 euro. La tassazione ipotetica è 5.880 euro, pari al 24,5%. E’ questa la tassazione separata del TFR accantonato, quindi il lavoratore in questione su 20 mila euro di TFR, pagherà il 24,5%, ossia 4.900 euro.
Come funzionava la tassazione della QUIR
Lo stesso lavoratore, se avesse optato per l’erogazione mensile del TFR, si sarebbe visto sommare ogni anno, dal 2015 al 2018, la QUIR, ossia il TFR maturato, erogato ogni mese, con la propria retribuzione annua lorda, con applicazione della tassazione ordinaria annuale sulla QUIR. In altre parole, al proprio reddito di 27 mila euro si sarebbe sommata la quota annuale (in realtà erogata ogni mese) del TFR in busta paga mensile o Quir. Quindi i circa 2.000 euro di TFR sarebbero stati tassati, una volta sommati ai 27 mila euro di imponibile fiscale del lavoratore, con l’aliquota vigente per i redditi oltre 27 mila, ossia con l’aliquota Irpef del 27%. In altre parole, il soggetto in questione avrebbe pagato il 27% ogni mese sul QUIR anziché il 24,5% a fine rapporto.
A questa valutazione va aggiunta anche la perdita del lavoratore in termini di mancata rivalutazione del TFR accantonato, essendo il TFR stesso erogato in busta paga mensilmente fino al 30 giugno 2018. Con scelta irrevocabile.
La QUIR pertanto conveniva, o meglio non comportava perdite in termini fiscali, solo per coloro che sono assoggettati all’aliquota Irpef del 23% fino a 15.000 euro.
Il messaggio dell’Inps: da luglio il TFR tornerà ad essere accantonato
L’ente previdenziale dà l’addio alla QUIR disponendo, con il messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018, il ritorno della maturazione ordinaria del TFR per i lavoratori che avevano optato per la QUIR: “Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati – in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione – dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari:
a) accantonamento in azienda;
b) versamento al Fondo di tesoreria;
c) versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione”.
Pertanto, i lavoratori in questione torneranno a maturare il TFR con accantonamento, con l’opportuna rivalutazione del TFR stesso e con il diritto all’erogazione al termine del rapporto di lavoro.
Come e quando richiedere l’anticipazione TFR secondo la legge
Andata in soffitta l'opportunità QUIR, vediamo ora quali sono i diritti dei lavoratori in termini di anticipazione del TFR per ottenere la liquidità.
Tutti i lavoratori, da coloro che hanno optato per la QUIR agli altri che hanno deciso di rinunciarvi, possono avere la necessità, durante il rapporto di lavoro, di richiedere un’anticipazione del TFR per svariate motivazioni.
Prima cosa da sapere: L’anticipo del TFR può essere richiesto sempre, nel senso che lavoratore e datore di lavoro, aldilà dei requisiti di legge, possono accordarsi sull’erogazione del TFR in anticipo. O comunque il lavoratore può fare formale richiesta al datore di lavoro di anticipazione del TFR, anche senza le motivazioni di legge.
A disciplinare l’anticipazione del TFR è l’art. 2120 del codice civile, che contiene i requisiti per la richiesta dell’anticipazione del TFR ““il lavoratore che ha otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un anticipo del TFR non superiore al 70%. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro deve soddisfare annualmente le richieste entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. E in ogni caso la richiesta è giustificata:
- dalla necessità di eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- oppure per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile”.
Lo stesso art. 2120 c.c. stabilisce un passaggio importantissimo perché consente a lavoratore e datore di lavoro di accordarsi sull’anticipo del TFR: “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione”.
Pertanto, così come il lavoratore ha optato per la QUIR (e il datore di lavoro gliel'ha comunque erogata, essendo obbligato per legge), è possibile anche per le parti optare per l’anticipo del TFR in ogni momento del percorso lavorativo, anche prima della maturazione del diritto all’anticipo del TFR dopo 8 anni di servizio.
TFR in busta paga ogni mese: i rischi. L’unico paletto importante è quello di evitare che l’anticipo del TFR, magari erogato erroneamente ogni anno, o peggio ancora ogni mese, possa determinare l’assoggettamento del TFR a tassazione ordinaria e, peggio ancora, a contribuzione previdenziale. Aldilà della QUIR, che è stata una parentesi dal 2015 al 30 giugno 2018, l’erogazione del TFR in busta paga mensile snatura il concetto di retribuzione differita propria del trattamento di fine rapporto, che si dissocia dalla normale retribuzione annua lorda assoggettata a contribuzione previdenziale e tassazione ordinaria. E pertanto il rischio, anche in fase ispettiva, è quello di un assoggettamento del TFR, erogato mensilmente, a contribuzione previdenziale, con quota a carico datoriale dovute all'Inps.
Pertanto è consigliabile per le parti, laddove vi sia un accordo per l'erogazione del TFR in deroga di legge, che la richiesta di anticipazione sia supportata da valide motivazioni o che comunque l'anticipo avvenga quantomeno ogni due anni.
Vediamo ora tutti i diritti dei lavoratori in termini di anticipo del TFR, anche se non vi fosse volontà datoriale di erogazione.
Quando la richiesta di anticipo TFR è un diritto del lavoratore. E gli spetta. Dall’anticipazione del TFR per acquisto dell’abitazione, anche per i figli o coniuge, all’anticipo TFR per ristrutturazione della prima casa. Dai congedi, anche per adozioni internazionali, alle spese mediche o per interventi chirurgici straordinari, ecco tutti i casi in cui è possibile richiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR). Ecco i diritti dei lavoratori e doveri del datore di lavoro, secondo la normativa e le sentenze dei giudici. Ecco l’approfondimento su quando la richiesta di anticipo TFR è un diritto del lavoratore. E gli spetta.
Anticipo TFR per ristrutturazione o acquisto prima casa, anche per i figli. Il lavoratore per legge può richiedere al datore di lavoro l’anticipazione del TFR per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli. Accanto alla normativa, la giurisprudenza consente in alcuni casi la richiesta di anticipo del TFR per:
- ristrutturazione o costruzione della casa;
- acquisto dell’abitazione principale del coniuge.
E in alcuni casi basta il preliminare di acquisto prima dell’atto notarile. Vediamo maggiori informazioni nell’approfondimento relativo all’anticipo TFR per ristrutturazione acquisto prima casa anche per i figli.
L’anticipazione del Tfr per spese sanitarie, acquisto prima casa e congedi. I lavoratori dipendenti con almeno 8 anni di servizio possono chiedere al datore di lavoro un’anticipazione del trattamento di fine rapporto fino al 70% nei seguenti casi:
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari;
- acquisto della prima casa, anche per i figli;
- astensione facoltativa per maternità;
- congedi per la formazione.
Necessaria una richiesta, vediamo tutti gli aspetti e quando l’azienda può negare l’anticipo. Per maggiori informazioni vediamo l’anticipazione del TFR per spese sanitarie, acquisto prima casa e congedi.
Quando l’azienda può negare l’anticipazione TFR: le deroghe dei CCNL. I dipendenti con almeno 8 anni di servizio possono richiedere l’anticipo del 70% del TFR maturato per spese sanitarie, acquisto prima casa e congedi per astensione facoltativa o formazione. Il datore di lavoro può negare l’anticipo, la legge consente il pagamento entro determinati limiti, dal 4% dei lavoratori in forza all’esonero per le aziende in crisi e in cassa integrazione guadagni. I contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore. Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento su quando l’azienda può negare l’anticipo TFR.