Artigiani e commercianti: come compilare il quadro RR del modello Unico 2014
Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali e terziario sono obbligati per legge ad iscriversi alle rispettive Gestioni artigiani e commercianti dell’Inps, ed a versare i relativi contributi previdenziali obbligatori. Uno degli adempimenti più importanti in materia fiscale e contributiva per questi lavoratori autonomi, anche come titolari di partita Iva, è la presentazione del modello Unico PF. I contributi previdenziali per l’anno d’imposta 2013 vanno dichiarati nel quadro RR dell’Unico PF 2014, esattamente nella sezione I.
La sezione I del quadro RR del modello Unico PF 2014 (fascicolo 2), denominata “Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS”), si legge nelle istruzioni, va compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori).
Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell’avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del “codice azienda”. Si tratta di coloro che hanno aperto l’attività nel corso d’anno d’imposta, ad esempio.
Sulla base di queste premesse vediamo dal reddito sul quale si calcolano i contributi, al minimale o massimale, alle aliquote contributive, il calcolo dei contributi da dichiarare e le istruzioni per la corretta compilazione della sezione I del quadro RR del modello Unico Persone Fisiche dell’anno 2014, relativo all’anno d’imposta 2013.
Il reddito sul quale si calcolano i contributi
La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani o dai commercianti è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d’impresa posseduti per l’anno 2013. Per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci.
Nel caso in cui il titolare dell’impresa familiare abbia adottato il nuovo regime dei minimi ossia il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” il reddito prodotto nell’ambito di tale regime concorre alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
L’Inps nella circolare n. 76 del 2014 ha indicato le modalità di calcolo del reddito, della base imponibile, fornendo alcune importanti precisazioni. Per maggiori informazioni vediamo le precisazioni Inps sulla compilazione del quadro RR – Unico PF 2014.
Minimale di reddito sul quale versare i contributi
La base imponibile per il calcolo dei contributi è data sostanzialmente dai ricavi meno i costi della gestione annuale dell’attività di artigiano o di commerciante, ma in queste due gestioni esiste un minimale di reddito per il calcolo dei contributi. Ossia, anche se il reddito (ricavi meno costi) fosse inferiore a tale cifra, i contributi sempre sul minimale vanno calcolati e versati. Nelle percentuali, nelle aliquote che dettagliamo in seguito.
Minimale e massimale di reddito per l’anno 2013 per artigiani e commercianti:
- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 15.357,00 (reddito minimale);
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 75.883,00 (reddito imponibile massimo).
Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l’intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti. Per coloro che svolgono l’attività di affittacamere nonché per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non opera il minimale ma solamente il massimale.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in euro 99.034,00 non può essere rapportato ai mesi di attività.
Le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti
Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate delle aliquote sulla base imponibile. Vediamo quelle per l’anno 2013 da dichiarare nell’Unico PF 2014.
Per la Gestione Artigiani le aliquote sono le seguenti:
- 21,75 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 15.357,00 ed euro 45.530,00;
- 22,75 per cento per i redditi superiori ad euro 45.530,00 fino al massimale di euro 75.883,00 o fino al massimale di euro 99.034,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
Per la Gestione Commercianti le aliquote sono le seguenti:
- 21,84 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 15.357,00 ed euro 45.530,00;
- 22,84 per cento per i redditi superiori ad euro 45.530,00 fino al massimale di euro 75.883,00 o fino al massimale di euro 99.034,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
La compilazione della sezione I del quadro RR
Dando uno sguardo alle istruzioni del modello Unico PF 2014, ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell’impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all’imponibile e ai contributi, anche le eccedenze, i debiti e i crediti. Nel caso emerga un credito, deve altresì indicare la parte che intende chiedere a rimborso e quella che vuole utilizzare in compensazione.
La sezione si compone di un rigo RR1 nel quale va riportato il codice azienda attribuito dall’Inps, che è di otto caratteri numerici e due alfabetici. Le “attività particolari”, RR1 colonna 2, riguardano l’affittacamere o il produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo, che rientrano tra i commercianti. Il rigo RR1 colonna 3 è riservato ai soci lavoratori di s.r.l. per l’esposizione della parte del reddito d’impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.
Per quanto riguarda i dati generali della singola posizione contributiva, quindi il codice fiscale (del titolare o dei componenti il nucleo aziendale), il codice Inps, il reddito d’impresa o perdita, il periodo di imposizione contributiva, lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, il tipo di riduzione e il periodo di riduzione, il titolare dell’impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori. I righi RR2 e RR3 sono riservati all’indicazione dei dati contributivi del titolare dell’impresa e dei collaboratori. Qualora i righi RR2 e RR3 non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.
Il codice Inps della colonna 2 è quello di 17 caratteri relativo all’anno 2013 che individua la posizione contributiva del singolo soggetto e utilizzato nel modello F24 per i versamenti eccedenti il minimale.
Nella colonna 3 va indicato il reddito d’impresa, al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, posseduti per l’anno 2013, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di s.r.l. (di cui al rigo RR1, colonna 3) e della quota derivante nell’ambito del regime. di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Qualora vi sia una perdita di impresa, l’importo indicato deve essere preceduto dal segno meno.
Il periodo imposizione contributiva va indicato dall’inizio alla fine. Si tratta del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2013 (ad es. per l’intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell’iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.). Esso va indicato nelle colonna 4 e 5. La colonna 6 va barrata se il lavoratore è privo di anzianità contributiva (ossia non era iscritto alla Gestione) alla data del 31 dicembre 1995, e quindi è iscritto dopo il 1 gennaio 1996.
Le agevolazioni contributive, ossia le riduzioni riconosciute dall’Inps sono da indicare nella colonna 7. Le agevolazioni possono essere le seguenti: Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni; Riduzione di tre punti dell’aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età non superiore a 21 anni. Nelle successive colonne 8 e 9 vanno indicate rispettivamente l’inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione (ad es. per l’intero anno, da 01 a 12).
Dopo i dati generali della singola posizione contributiva, per gli artigiani e commercianti, che dichiarano i propri contributi previdenziali nel quadro RR del modello Unico PF 2014, c’è da compilare la sezione RR2 nella quale vanno indicati sia i contributi calcolati sul reddito minimale (colonne da 10 a 21) sia i dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale (colonne da 22 a 34).
Se il reddito è inferiore al minimale, ossia ai 15.357 euro nel 2013, nella colonna 10 va comunque indicata la cifra di 15.357 del minimale. Nella colonna 11 vanno indicati i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. E’ chiaro che chi ha un reddito inferiore al minimale deve inserire in questo rigo l’ammontare dei contributi calcolati sul minimale: per gli artigiani va indicato l’importo dei contributi minimi da versare ossia 3.340,15 euro (21,75% di 15.357 euro). Idem per i commercianti, ma l’importo da indicare è 3.353,97 euro (21,84% sempre di 15.357 euro).
Nella colonna 12 va indicato il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili, mentre nella colonna 13 gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori. La colonna 14 del rigo RR2 raccoglie il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (colonne 12 e 13), sommando anche i contributi con scadenze successive all’atto della presentazione della dichiarazione modello UNICO PF 2014.
Nella colonna 15 va l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l’utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato.
La determinazione del contributo a debito o a credito sul reddito minimale, va effettuata la seguente operazione: col. 11 + col. 12 + col. 13 – col. 14 – col. 15. Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, abbiamo un contributo a debito sul reddito minimale e va indicato nella colonna 16. Se invece è inferiore a zero, quindi abbiamo un contributo a credito sul reddito minimale, l’importo in valore assoluto, ossia senza indicare il segno meno negativo, va indicato nella colonna 17 del quadro RR2.
Le colonne da 18 a 21 espongono i crediti. Nella colonna 18 va indicato per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito minimale dell’anno precedente, indicato nella colonna 21 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello UNICO PF 2013. Nell’F24 il credito deve essere esposto con l’indicazione dell’anno 2012, mentre tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all’anno 2012, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio). Ciò che nella colonna 18 è stato compensato va indicato nella colonna 19. Nelle colonne 20 e 21 va indicato, rispettivamente, il credito che si intende chiedere a rimborso e quella da utilizzare in compensazione. La somma degli importi delle colonne 17 e 18, al netto di colonna 19, deve essere ripartita tra le colonne 20 e 21.
La determinazione del contributo sul reddito che eccede il minimale. Quando il reddito dell’iscritto alla Gestione artigiani o Gestione commercianti eccede i 15.357 euro del minimale Inps, vanno compilate le colonne da 22 a 34 del quadro RR2. Nella colonna 22 va indicato il reddito eccedente il minimale fino al massimale di euro 75.883,00 euro (quindi reddito meno 15.357 euro). Nel caso di attività svolta per parte dell’anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 6 barrata), il massimale è di euro 99.034,00 e non deve essere rapportato ai mesi di attività.
Nella colonna 23 va indicato l’importo dei contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 22 (sempre reddito imponibile meno 15.357 euro), le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti), sempre al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. La colonna 24 riguarda solo coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. Nella colonna 25 va indicato il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale.
Nelle colonne 26 e 27 vanno indicati rispettivamente i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all’atto di presentazione del modello UNICO PF 2014, ed l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l’utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato.
Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito eccedente il minimale, è necessario effettuare la seguente operazione: col. 23 + col. 24 – col. 25 – col. 26 – col. 27. Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, quindi abbiamo un contributo a debito sul reddito che eccede il minimale, bisogna indicare il corrispondente importo nella colonna 28. Se invece c’è un risultato inferiore a zero, abbiamo un contributo a credito sul reddito che eccede il minimale e va indicato nella colonna 29, l’importo va indicato in valore assoluto ossia senza senza l’indicazione del segno meno.
Se vi sono importi in eccedenza versati rispetto alla somma dovuta vanno indicati nella colonna 30, mentre nella colonna 31 va indicato, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell’anno precedente, indicato nella col. 34 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del mod. UNICO PF 2013. Anche in questo caso il credito deve essere esposto sul modello F24 con l’indicazione dell’anno 2012, mentre tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all’anno 2012, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).
Nelle colonne da 32 va indicata la parte del credito già esposto a colonna 31 e compensato nel modello F24.
La somma degli importi delle colonne 29, 30 e 31 al netto di quanto già compensato nel modello F24 (colonna 32) deve essere ripartita tra le colonne 33 e/o 34.
La richiesta di rimborso del credito. Il credito che deve essere chiesto a rimborso da parte dell’artigiano o del commerciante va indicato nella colonna 33, mentre nella colonna 34 va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il mod. F24. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all’INPS. Il riepilogo dei crediti va inserito nella colonna RR4. Il totale credito inserito nella colonna 1 è la somma degli importi indicati alle colonne 17 e 29 di tutti i righi compilati. Mentre nella colonna 2 – Eccedenza di versamento a saldo, va riportata la somma degli importi indicati alla colonna 30 di tutti i righi compilati. Il totale credito di cui si richiede il rimborso, colonna 3 del rigo RR4, va compilato riportando la somma degli importi indicati alle colonne 20 e 33 di tutti i righi compilati. Infine nella colonna 4 – totale del credito da utilizzare in compensazione in F4, va riportata la somma degli importi indicati alle colonne 21 e 34 di tutti i righi compilati.