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Covid 19

Assegni familiari durante la cassa integrazione per Coronavirus

Gli assegni familiari spettano ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO) e in CIG in deroga per causale Covid-19. Dopo una modifica al Decreto Cura Italia, il Decreto Rilancio ha esteso il diritto agli assegni familiari ai lavoratori percettori dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale FIS per causale Covid-19. Trattasi di una vasta platea: lavoratori del settore commercio, terziario, turismo, servizi in azienda da 6 dipendenti in poi, con qualche deroga. Vediamo la normativa sugli assegni familiari durante la cassa integrazione e le integrazioni salariali ai sensi del Decreto Legislativo n. 148/2015 e cosa è cambiato durante l’emergenza Coronavirus.
A cura di Antonio Barbato
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assegno ordinario FIS e ANF
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Gli assegni familiari in cassa integrazione spettano durante la CIGO, la CIGS, la CIG in deroga, non spettano di norma per le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS), ossia assegno ordinario e assegno di solidarietà, ma per effetto delle modifiche del Decreto Rilancio alla normativa sulle integrazioni salariali per emergenza Coronavirus del Decreto Cura Italia, spettano a chi percepisce l'assegno ordinario FIS per la specifica causale Covid-19.

Il Governo italiano con il Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), infatti, ha deciso di estendere gli ammortizzatori sociali ordinari, ai sensi del D. Lgs. n. 148/2015, ai lavoratori per l'emergenza Covid-19, nel periodo di 9 settimane da marzo a maggio, poi prorogato con ulteriori 5 settimane più eventuali altre 4 settimane. I lavoratori quindi non percepiscono un ammortizzatore sociale unico con pari diritti, ma accedono alle integrazioni salariali ordinarie di legge previste per le crisi aziendali, ossia accedono nei vari casi alla cassa integrazione ordinaria CIGO, alla CIG in deroga e all'assegno ordinario FIS.

Gli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO, FIS e CIGD), secondo il D. Lgs. 148/2015, decreto che non è stato modificato dal Decreto Rilancio e dai decreti durante l'emergenza Coronavirus, contendono delle differenze e tra queste c'è anche il diritto agli assegni per il nucleo familiare, che spetta ai lavoratori in CIGO e CIG in deroga per Coronavirus, ma di norma non viene erogato dall'Inps per il lavoratori che percepiscono l'assegno ordinario FIS.

Questa importante discriminazione è stata corretta con una modifica all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, da parte del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), che ha esteso il diritto agli assegni familiari per i lavoratori in assegno ordinario FIS causale Covid-19. 

I lavoratori destinatari dell'assegno ordinario FIS per causale Covid-19, quindi che non prenderanno la cassa integrazione ma tale prestazione, sono quelli del settore Commercio, Terziario, Servizi, nelle aziende da 6 dipendenti in poi.

Secondo i dati del CNEL in questi settori sono impiegati 6 milioni di lavoratori.

Come funzionano gli ammortizzatori sociali causale Covid-19

Il Governo poteva risolvere la questione semplificazione e diritti dei lavoratori prevedendo un ammortizzatore sociale unico di natura speciale, ma ha preso una strada diversa: ha introdotto una causale Covid-19 agli ordinari ammortizzatori sociali.

Quindi la parità di trattamento è solo nella motivazione (la causale Covid-19), che come tutti sanno è uguale per tutta l'Italia, l'emergenza Coronavirus ma restano le differenze tra i vari ammortizzatori sociali, in termini di procedure di attivazione, pagamento, ecc. (diversificate, con varie complicazioni).

La conseguenza è che le aziende hanno richiesto diversi ammortizzatori sociali:

L'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale spetta ad una vastissima platea di lavoratori, perché abbraccia il settore del Commercio, del Terziario, del Turismo e Servizi dai 6 dipendenti in poi. Esiste una deroga solo per le aziende oltre i 50 dipendenti.

Assegni familiari e stipendio durante cassa integrazione: come funziona

La conseguenza del ricorso agli ammortizzatori ordinari per causale Covid-19, come confermato anche dall'Inps nella circolare attuativa, circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020, è che gli assegni familiari in cassa integrazione in realtà spettano e sono erogati in caso di:

  • cassa integrazione ordinaria CIGO causale Covid-19,
  • CIG in deroga causale Covid-19,
  • Assegno ordinario FIS causale Covid-19,

ma non sono erogati ai lavoratori che percepiscono l'assegno ordinario e assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale (FIS), quindi non per causale Covid-19.

La motivazione è che il diritto agli assegni per il nucleo familiare è previsto dal Decreto Legislativo n. 148 del 2015 per la CIGO e la CIGS, è esteso alla CIG in deroga dal Decreto Legge n. 18/2020, ed è stato esteso all'assegno ordinario FIS, nel Decreto Legge n. 18/2020 ma solo dopo le modifiche apportate dal Decreto Rilancio nel mese di maggio, a seguito di segnalazioni.

Vista la situazione di emergenza in Italia, considerato che gli annunci in TV forniscono una informazione generale sulla cassa integrazione, occorre che i lavoratori sappiano che per moltissimi non è vero che la cassa integrazione è pari all'80% dello stipendio, in quanto tale percentuale è solo una base di partenza del calcolo, anzi i lavoratori nella maggior parte dei casi percepiranno 5,29 euro lordi ad ora.

Questo perché facendo ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario FIS), e non prevedendo un ammortizzatore sociale unico con intervento uguale per tutti (come poi ha fatto con i 600 euro ai lavoratori autonomi), il Governo non ha derogato neanche agli importi massimi CIG, previsti per legge, e stabiliti ogni anno da una circolare dell'Inps (quest'anno la circolare Inps n. 20/2020).

Così come non è vero che tutti i lavoratori percepiranno la cassa integrazione, perché non tutte le aziende vanno in cassa integrazione ordinaria (CIGO). Anche se da più parti viene citata la CIG in deroga, sostanzialmente per le realtà fino a 5 dipendenti, compreso i pubblici esercizi, negozi ecc., c'è una grande fetta di lavoratori che pensa di andare in cassa integrazione ma andrà a percepire l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale. E vedrà riconoscersi l'erogazione degli ANF dopo l'intervento normativo del Decreto Rilancio, con un pagamento diretto da parte dell'Inps o tramite il datore di lavoro.

Ai lavoratori in assegno ordinario FIS spettano sempre i 5,29 euro lordi ad ora, perché secondo la normativa il sistema di calcolo mensile e orario è uguale alla CIGO, quindi andranno a percepire in caso di "CIG a zero ore" un importo massimo mensile di 939,89 euro compreso di ratei di tredicesima e quattordicesima. E dopo le modifiche del Decreto Rilancio la cifra percepita mensilmente è integrata dall'assegno per il nucleo familiare, ma solo per per la causale Covid-19 per emergenza Covid-19.

E a loro come vedremo non spetta neanche la quota di TFR per le 9 settimane di integrazione salariale.

Normativa assegni familiari durante cassa integrazione

Abbiamo capito che in realtà "andare in cassa integrazione per Coronavirus" non è uguale per tutti e che le prestazioni sono CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario FIS. Vediamo ora la normativa sugli assegni familiari durante queste prestazioni spettanti per Covid-19.

Assegni familiari nel D. Lgs. n. 148/2015

Gli ammortizzatori sociali in Italia sono disciplinati dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che è uno dei decreti del Jobs Act. Il Decreto prevede un Titolo I – Trattamenti di integrazione generale e un Capo I – Disposizioni generali. In questa sezione viene disciplinata la normativa sulla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e la normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). Solo queste due, attenzione.

Tra le disposizioni generali all'art. 1 viene elencato i lavoratori beneficiari (assunti con contratto di lavoro subordinato, indeterminato o determinato, ivi compreso apprendisti, escluso dirigenti e lavoratori a domicilio), all'art. 2 la sezione relativa agli apprendisti e all'art. 3 la misura del trattamento di integrazione salariale.

L'articolo 3 del D. Lgs. n. 148/2015 stabilisce sia che spetta l'80% della retribuzione globale (comma 1) che al comma 5 e 6 la disciplina dei massimali CIG (e per questo spettano 5,29 euro ad ora). Al comma 7 viene indicato la normativa sulla malattia durante la CIGO-CIGS, al comma 8 la normativa sulle festività e assenze non retribuite durante la CIGO-CIGS e al comma 9 la normativa sugli assegni familiari durante la CIGO-CIGS:

"9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni".

Gli assegni familiari, tra l'altro, durante la CIGO e la CIGS spettano anche in caso di pagamento diretto da parte dell'Inps. All’articolo 7, comma 4, viene previsto che

“nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa”.

L'art. 3 comma 9 fa parte delle disposizioni generali del Capo I del Titolo I – Trattamenti di integrazione salariale, quindi riguarda il Capo II – Integrazioni salariali ordinarie (sarebbe la CIGO) e il Capo III – Integrazioni salariali straordinarie (sarebbe la CIGS). Quindi la normativa sugli ANF dell'art. 3 del D. Lgs. n. 148 del 2015 riguarda solo la CIGO e la CIGS.

L'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è una prestazione rientrante nel Titolo II – Fondi di solidarietà del Decreto Legislativo n. 148 del 2015.

E non è prevista l'estensione del diritto agli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori che percepiscono l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale. Tale estensione è stata approvata con il Decreto Rilancio solo per l'assegno ordinario FIS per causale Covid-19, quindi le prestazioni erogata durante l'emergenza Coronavirus.

Assegni familiari nel Decreto Cura Italia (D. L. n. 18/2020)

Per l'emergenza Coronavirus il Governo ha adottato misure contenute nel Decreto Legge n. 18 del 2020. Più precisamente gli articoli da 19 a 22, contenute nel Titolo II – Misure a sostegno del lavoro – Capo I – Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

L'articolo 19 prevede norme speciali per la cassa integrazione ordinaria per Covid-19 e misure straordinarie per l'assegno ordinario FIS per Covid-19. Non contiene alcuna norma riguardo agli assegni per il nucleo familiare estesi ai beneficiari di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale.

L'articolo 22 disciplina la cassa integrazione in deroga (CIG in deroga) per Covid-19 e prevede al comma 1 la dicitura "Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori".

Assegni familiari nel Decreto Rilancio (D. L. n. 34/2020)

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, Decreto Rilancio, ha integrato l'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) con la seguente disposizione normativa: "Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.". 

Si tratta dell'estensione degli assegni familiari ai lavoratori in assegno ordinario FIS per la causale Covid-19 per emergenza Coronavirus.

Assegni familiari nella circolare Inps n. 47/2020

Il Decreto Legislativo n. 148/2015 garantisce l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), anche per causale Covid-19 per emergenza Coronavirus, così come per la cassa integrazione straordinaria (CIGS).

La circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020 sulle "Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga" in riferimento al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, nella specifica sezione C relativa alla "Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)" laconicamente chiude la porta ai lavoratori percettori di assegno ordinario FIS per causale Covid-19 riguardo agli ANF:

"Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare". Tale disposizione sarà poi modificata dal Decreto Rilancio, che ha riconosciuto gli ANF ai lavoratori in FIS.

L'esclusione dall'erogazione degli assegni familiari per i percettori di assegno ordinario e assegno di solidarietà FIS non è una novità, ma è la normativa, applicata da circolari Inps.

La circolare Inps n. 130 del 15 settembre 2017 prevede il seguente punto 4 – Prestazioni garantite dal FIS, assegno al nucleo familiare e T.F.R.: 

"Durante il periodo di percezione sia dell’assegno di solidarietà che dell’assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare e del T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal D.I. n. 94343/2016".

Quindi resta confermato che ai lavoratori in assegno ordinario e assegno di solidarietà FIS, tranne il caso dell'assegno ordinario FIS per emergenza Covid-19 sia per le prime 9 settimane che per le successive 5+4 settimane di proroga, non spetta l'erogazione, durante il periodo di percezione, né degli assegni familiari né la retribuzione percepita (sempre 5,29 euro lordi da tassare compreso ratei di tredicesima e quattordicesima) è valida per il calcolo del TFR.

Assegni familiari e CIG in deroga

Il problema degli assegni per il nucleo familiare quindi non è stato risolto dal Governo, con una modifica normativa all'impianto normativo delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, ma è stata solo estesa, nel Decreto Legge n. 18 del 2020, modificato dal Decreto Legge n. 34 del 2020, l'erogazione degli assegni familiari ai lavoratori in assegno ordinario FIS causale Covid-19.

Equiparando il loro trattamento ai lavoratori in cassa integrazione in deroga o CIG in deroga per emergenza Covid-19.

Nel Decreto Legge n. 18 del 2020 all'articolo 22, in materia di CIG in deroga, è presente questa norma al comma 1 "Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori".

Cosa vuol dire l'ha chiarito l'Inps nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020, sempre per l'emergenza Covid-19. La sezione F della circolare chiarisce ciò:

"La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti".

Pertanto ai lavoratori in cassa integrazione in deroga o CIG in deroga per Coronavirus verranno riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare durante le 9 settimane di integrazione salariale in deroga.

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