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Assegno unico figli: tabella importi Isee e maggiorazioni 2022, normativa per il calcolo

La normativa per il calcolo dell’assegno unico e universale per i figli a carico è il Decreto Legislativo n. 230 del 2021, art. 4 e 5. Sono previsti otto calcoli dell’importo spettante per ogni figlio minorenne (fino a 175 euro), maggiorenne under 21 a carico (85 euro) e le maggiorazioni per ogni figlio ulteriori al secondo (fino a 85 euro), minorenne disabili non autosufficienti (150 euro), con disabilità grave (95 euro) o media (85 euro), maggiorenne under 21 disabili (80 euro) e over 21 anni disabili (85 euro), nonché la maggiorazione per madri under 21 e per genitori lavoratori (20 euro e 30 per ogni figlio). Prevista anche la maggiorazione compensativa per nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, legata all’ISEE, al reddito dei genitori e agli ANF percepiti. Tutto raccolto nella tabella 1 e nelle tabelle A, B, C, D del Decreto. Vediamo come funziona il calcolo dell’assegno unico figli, la normativa, le tabelle ed il simulatore dell’Inps.
A cura di Antonio Barbato
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Assegno unico figli: tabella importi Isee e maggiorazioni 2022, normativa per il calcolo

L'assegno unico e universale per figli a carico ha un sistema di calcolo degli importi legato all'ISEE ed alla composizione del nucleo familiare avente al suo interno dei figli minorenni o maggiorenni under 21 in possesso di determinate condizioni o figli disabili di qualsiasi età.

Si tratta di ben 8 calcoli di importo cumulativi che formano l'importo mensile dell'assegno unico e universale erogato con pagamento direttamente dall'Inps, su domanda del genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale.

L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021 stabilisce i "Criteri per la determinazione dell'assegno" unico e universale per i figli a carico. Esso contiene importi e maggiorazioni spettanti, per ogni figlio.

Il successivo articolo 5 prevede una maggiorazione per le famiglie con ISEE non superiore a 25 mila euro.

Gli importi dell'assegno sono tra l'altro individuati dalla tabella 1 allegata al decreto e vengono aggiornati di anno in anno, così come le relative soglie ISEE. L‘adeguamento annuale è in base alle variazioni dell'indice del costo della vita.

L'Inps ha previsto un simulatore importo assegno mensile, ma per poterlo compilare al meglio, per poter individuare bene quali sono le cifre spettanti, occorre conoscere cosa prevede l'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021, perché dettaglia il sistema di calcolo dei vari importi nelle varie casistiche, nonché l'articolo 5 per la maggiorazione in caso di ISEE fino a 25 mila euro.

Assegno unico figli: ISEE e normativa per il calcolo

L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di ISEE.

Ai fini dell’individuazione dell’ISEE da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati).

Infatti, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 230/2021, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa.

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, dal richiedente, sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.

Al riguardo, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione spettante, il comma 9 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 230/2021 stabilisce che in assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8 del medesimo articolo 4.

Il sistema di calcolo dell'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico prevede i seguenti casi disciplinati dall'articolo 4 commi da 1 a 8:

  • calcolo importo per ogni figlio minorenne;
  • calcolo importo per ogni figlio maggiorenne under 21 anni;
  • calcolo maggiorazione per figli successivi al secondo;
  • calcolo importo per figli con disabilità;
  • calcolo maggiorazione per madri di età inferiore a 21 anni;
  • calcolo maggiorazione per ciascun figlio di genitori entrambi lavoratori;
  • maggiorazione forfettaria per nuclei con 4 o più figli.

Il sistema di calcolo dell'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico prevede, all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021, anche una:

  • maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, che è valida dal 2022 al 2025 ed è legata anche alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) nell'anno 2021.

Affrontiamo le tabelle e tutti i commi che dettagliano come si calcolano tutti gli importi, che sono cumulativi e formano l'importo mensile totale dell'assegno unico e universale per i figli a carico spettante alla famiglia.

Assegno unico figli: come funzionano le tabelle

Il Decreto Legislativo n. 230 del 2021 prevede all'articolo 4, il riferimento a ben cinque tabelle che occorrono per il calcolo dell'assegno unico e universale per figli a carico.

La tabella 1 contiene gli importi mensili in base all'indicatore ISEE e per tutti i casi ed è la tabella di riferimento per i casi di cui ai da 1 a 8 dell'art. 4 che ora vedremo.

La tabella A, che è la tabella degli ANF in vigore fino al 28 febbraio 2022 per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, e la tabella B, che è la tabella degli ANF in vigore fino al 28 febbraio 2022 per i nuclei familiari con un genitore e almeno un figlio minore, servono per il calcolo della maggiorazione nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro ed in particolare per la componente familiare del calcolo.

La tabella C e la tabella D riguardano il valore medio delle detrazioni fruite per figli a carico, rispettivamente per i nuclei con entrambi i genitori ed i nuclei diversi. Le due tabelle servono per il calcolo della maggiorazione nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro ed in particolare per la componente fiscale del calcolo.

Vediamo ora come funziona il calcolo dell'assegno unico e universale per figli a carico, in particolare il calcolo di ogni singolo importo per ogni figlio.

Come vedremo è importante consultare bene la tabella 1 in base ai casi che ora descriviamo.

Figlio minorenne: da 50 a 175 euro mensili

L'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021 stabilisce che "per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a:

  • 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • Per livelli di ISEE da 15.001 a 39.999 euro, l'importo si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1;
  • 50 euro mensili per un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante".

Quindi, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con
ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Ricordiamo che il figlio minorenne deve essere a carico fiscalmente, ossia possedere un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili non superiore a 4.000 euro.

Figlio maggiorenne under 21 anni: da 25 a 85 euro mensili

L'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021 stabilisce che "per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a:

  • 85 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • Per livelli di ISEE da 15.001 a 39.999 euro, l'importo si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1;
  • 25 euro mensili per un ISEE pari o superiore a 40.000 euro".

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Quindi, anche in questo caso per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Ricordiamo che il figlio maggiorenne under 21 ha diritto all'assegno se è a carico fiscalmente (reddito fino a 4.000 euro) e se rispecchia determinate condizioni. Ossia se rientra in uno di questi casi:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale.

Per maggiori informazioni ecco i requisiti dell'assegno unico.

Poi la norma, dopo aver previsto i casi per i figli minorenni e/o maggiorenni, inizia a disciplinare le varie maggiorazioni spettanti al nucleo familiare sempre legate ai figli oppure a determinate condizioni, vediamole.

Figlio successivo al secondo: maggiorazione da 15 a 85 euro mensili

L'articolo 4 comma 3 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021 stabilisce che "per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione pari a:

  • 85 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • Per livelli di ISEE da 15.001 a 39.999 euro, l'importo si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1;
  • 15 euro mensili per un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante".

Quindi anche in questo caso, per ciascun figlio successivo al secondo (quindi dal terzo figlio in poi) è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Questo vuol dire che la maggiorazione spetta, nella misura minima di 15 euro mensili, anche senza ISEE o per i nuclei con ISEE superiore a 40 mila euro.

Tale maggiorazione non richiede lo status di figlio a carico fiscalmente.

La maggiorazione da 15 ad 85 euro si somma agli importi spettanti per i figli minorenni a carico (fino a 175 euro) e per i figli maggiorenni under 21 a carico e in possesso di determinate condizioni (fino ad 85 euro).

Il Decreto poi tratta tutti i casi di nuclei familiari con figli con disabilità, distinguendo tra figli minorenni, figli maggiorenni under 21 e figli maggiorenni di 21 anni compiuti oppure over 21.

Figlio con disabilità minorenne: da 85 a 105 euro mensili

L'articolo 4 comma 4 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021 stabilisce che "per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE ed è pari:

  • 105 euro mensili per i figli non autosufficienti indipendentemente dall'ISEE;
  • 95 euro mensili per i figli con disabilità grave;
  • 85 euro mensili per i figli con disabilità media".

Quindi, per ciascun figlio minorenne con disabilità come definita ai fini ISEE, gli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 del citato articolo 4, sono incrementati di una somma pari a 105
euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Tale maggiorazione non richiede lo status di figlio a carico fiscalmente.

La maggiorazione si somma anche in questo caso. Questo vuol dire che per ogni figlio disabile, oltre all'importo previsto per i casi di figlio minorenne (fino a 175 euro mensili) spetta anche, in base alla condizione di disabilità, una delle tre maggiorazioni.

Vediamo ora la maggiorazione prevista per figlio con disabilità maggiorenne.

Figlio con disabilità maggiorenne under 21: 80 euro mensili

L'articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021 stabilisce che "per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione pari a:

  • 80 euro mensili".

La circolare dell'Inps n. 23 del 9 febbraio 2022 prevede che tale maggiorazione è prevista per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità di grado almeno medio.

La maggiorazione si somma anche in questo caso. Questo vuol dire che per ogni figlio disabile, oltre all'importo previsto per i casi di figlio maggiorenne under 21 a carico in possesso di determinati condizioni (fino ad 85 euro) spetta anche la maggiorazione di 80 euro mensili.

Tale maggiorazione non richiede lo status di figlio a carico fiscalmente.

Figlio con disabilità a carico di età pari o superiore 21 anni

L'articolo 4 comma 6 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021 stabilisce che "per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un importo pari a:

  • 85 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • Per livelli di ISEE da 15.001 a 39.999 euro, l'importo si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1;
  • 25 euro mensili per un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante".

Questo vuol dire che la maggiorazione spetta, nella misura minima di 25 euro mensili, anche senza ISEE o per i nuclei con ISEE superiore a 40 mila euro.

Questa maggiorazione richiede lo status di figlio a carico, quindi il figlio di 21 o più anni deve essere a carico fiscalmente, ossia possedere un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili non superiore a 4.000 euro.

Madri under 21 anni: 20 euro per ciascun figlio

L'articolo 4 comma 7 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021 stabilisce che "per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione pari a 20 euro per ciascun figlio".

La maggiorazione ha quindi come requisito l'età anagrafica della madre, mentre come calcolo il riferimento è ad ogni singolo figlio. Essendo i figli minorenni, hanno il requisito sia per gli importi in qualità di minorenni che per la maggiorazione.

Anche in questo caso la maggiorazione si somma agli importi e le maggiorazioni che spettano ai figli in base alla loro condizione, di età (minorenni a carico o maggiorenni under 21 a carico in possesso di determinate condizioni) o eventuale disabilità.

La maggiorazione spetta se la madre ha meno di 21 anni. Ed è quindi cumulabile con la maggiorazione per genitori lavoratori, che ora vediamo.

Genitori lavoratori: maggiorazione fino a 30 euro per ciascun figlio minore

L'articolo 4 comma 8 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021 stabilisce che "nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta".

In questo caso la maggiorazione è legata al requisito riguardo alla condizione di lavoro di entrambi i genitori (indipendentemente se coniugati, separati, ecc.) ed è poi spettante, come importo, in base ad ogni figlio ed in base all'ISEE.

La maggiorazione ovviamente si somma agli importi spettanti ad ogni figlio in base ad età, condizione di disabilità, status di figlio a carico ecc.  Ed è cumulabile

Quali sono i redditi da lavoro che determinano il diritto. L'Inps ha precisato che rilevano, ai fini della maggiorazione, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lett. c), e 55 del TUIR, che devono essere posseduti al momento della domanda.

Ecco quali sono i redditi:

  • redditi da lavoro dipendente (art. 49 TUIR comma 1 e 2 del TUIR);
  • compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lettera a) del TUIR);
  • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (art 50 comma 1, lettera c-bis) del TUIR).
  • le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica (art. 50, c0mma 1, lettera g) del TUIR);
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art. 50, comma 1, lettera l) del TUIR);
  • redditi di lavoro autonomo (art. 53, commi 1 e 2, del TUIR);
  • redditi d'impresa (art. 55 del TUIR).

I redditi devono essere posseduti al momento della domanda.

In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo di cui al citato articolo 53, comma 2, del TUIR, l'Inps precisa che rilevano altresì:

  • i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
  • le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

Esempi di calcolo dell'assegno unico e universale

Esempio: Nucleo con tre figli minorenni, ISEE fino a 15.000 euro ed entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro. Si avrà l’importo di 175,00 euro per ciascun figlio, a cui si aggiungono la maggiorazione di 85,00 euro per il terzo figlio e l’importo di 30,00 euro per ciascun figlio previsto per i genitori lavoratori, per un totale mensile spettante (sulla base dell’articolo 4) di euro 700,00. In assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a euro 40.000, l’importo spettante al medesimo nucleo sarà pari ad euro 165,00.

Esempio: Nucleo con tre figli di cui 2 minorenni e uno maggiorenne che frequenta un corso di laurea, ISEE pari a 20.000 euro. Si avrà l’importo di 150,00 euro per ciascun figlio minorenne e 73,00 euro per il maggiorenne. Nell’ipotesi di disabilità grave del figlio minorenne si aggiunge l’importo di 95 euro. In considerazione della numerosità del nucleo, si aggiungono ulteriori 71 euro. Il totale mensile spettante (sulla base dell’articolo 4) sarà pari a 539 euro.

Assegno unico: importo minimo senza ISEE

L'articolo 4 comma 9 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021 stabilisce che "nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8". Ossia gli importi minimi finora descritti per ogni casistica.

Il richiamato articolo 1 comma 3 prevede che in assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Maggiorazione di 100 euro con almeno 4 più figli

L'articolo 4 comma 10 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021 stabilisce che "a decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o piu' figli, pari a 100 euro mensili per nucleo".

Tale maggiorazione si somma a tutte le altre legate alla condizione di età dei figli, presenza di figli disabili, madri under 21, genitori lavoratori, ecc. nel caso in cui i figli siano almeno 4, spettano 100 euro in più, anche se qualche figlio non possiede i requisiti per rientrare nel calcolo dell'assegno unico e universale per figli a carico.

Affrontati tutti gli importi e le maggiorazioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 8 del D. Lgs. n. 230 del 2021, nonché la maggiorazione per famiglie numerose di cui al comma 10 del medesimo articolo, vediamo ora la maggiorazione compensativa prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, che è in vigore negli anni 2022-2025.

Maggiorazione nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

La maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro è prevista dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021 ed è una maggiorazione valida per le prime tre annualità dell'assegno unico e universale per figli a carico, quindi è valido nel 2022, nel 2023 e nel 2024.

La finalità è quella di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività.

In altre parole, traghettare le famiglie dall'assegno per il nucleo familiare (ANF), dalla detrazione per figli a carico under 21, al nuovo assegno unico e universale per i figli a carico, che essendo legato all'ISEE può comportare il diritto ad un assegno più basso.

La maggiorazione di natura transitoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 5, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno (tutte le categorie precedente elencate) in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Calcolo maggiorazione

La maggiorazione mensile, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 230 del 2021 "è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4".

Il calcolo è particolare, vediamolo.

In sostanza, la maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall’INPS, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell’articolo 12 del TUIR. A tale somma verrà sottratto l’ammontare mensile dell’assegno unico e universale determinato ai sensi dell’articolo 4 del decreto.

In altre parole, la maggiorazione va a rapportare:

  • l'assegno unico e universale per i figli a carico;
  • con l'assegno per il nucleo familiare percepito nell'anno precedente e con il valore teorico della detrazione per figli a carico.

Vediamo in che modo.

Componente familiare: cosa è

Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 "per componente familiare si intende:
a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al D. Lgs. n. 230 del 2021;
b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al D. Lgs. n. 230 del 2021″.

Il calcolo della “componente familiare” viene effettuato distinguendo i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, da quelli che comprendono un solo genitore (esempio genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento).

A tale fine, la norma chiarisce che si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l’altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.

In presenza di entrambi i genitori, per calcolare il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare occorre riferirsi alla tabella A allegata al decreto, assumendo dall’ultima attestazione ISEE valida del genitore richiedente l’assegno il parametro dell’Indicatore della situazione reddituale (ISR). Nel caso di nuclei monoparentali, l’operazione da compiere è la stessa, ma occorre rifarsi ai valori della tabella B allegata al decreto.

Componente fiscale: cosa è

Ai sensi del comma 5 dell'art. 5: "per componente fiscale si intende:
a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;
b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.

Il comma 5 descrive il calcolo della cosiddetta “componente fiscale”, che si applica nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui e nei casi diversi.

Analogamente a quanto precisato per la componente familiare, ai fini della corretta quantificazione della componente fiscale riferita a ciascuno dei genitori, occorre applicare una delle due tabelle (C o D) allegate al decreto legislativo n. 230/2021, a seconda della
circostanza che nel nucleo siano presenti (oltre ai figli) tutti e due i genitori ovvero uno soltanto di essi.

Il reddito dei genitori è quello risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e pertanto va desunto dall’ultimo ISEE valido presentato; in particolare, il riferimento è al reddito complessivo ai fini IRPEF, a cui viene sommato l’eventuale reddito soggetto a
tassazione sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta rilevabile dall’ISEE.

Calcolo componenti in base ad ISEE e DSU

Il comma 6 dell'art. 5 stabilisce che "ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D:
a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;
b) va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D".

Esempi calcolo maggiorazione

La circolare dell'Inps fornisce due esempi, uno di una famiglia alla quale non spetta la maggiorazione ed un altro esempio di famiglia con diritto alla maggiorazione.

Esempio: Nucleo con due genitori e due figli minorenni
Assegno unico e universale per i figli minori (ai sensi dell’art. 4) = 350,00 euro;
ISR Nucleo ISEE genitore richiedente = 14.775,06 euro;
Componente familiare mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 4 – tabella A) = 258,33 euro;
Reddito complessivo ISEE 1° genitore (foglio componente ISEE) = 5.000 euro importo. Detrazione teorica spettante (tabella C): 527,00 euro;
Reddito complessivo ISEE 2° genitore* (foglio componente ISEE) = 2.500 euro importo. Detrazione teorica spettante (tabella C): 179,00 euro;
Componente fiscale mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 5) = 527 + 179 = 706/12 = 58,8 euro;
MAGGIORAZIONE TRANSITORIA (258,33 + 58,8) – 350 = – 32,87. La maggiorazione transitoria in questo caso non spetta.

Esempio: Nucleo con due genitori e due figli minorenni
Assegno unico e universale per i figli minori (ai sensi dell’art. 4) = 200,00 euro mensili;
ISR Nucleo ISEE genitore richiedente = 25.000 euro;
Componente familiare mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 4 – tabella A) = 164,08 euro;
Reddito complessivo ISEE 1° genitore (foglio componente ISEE) = 15.000 euro;
Reddito complessivo ISEE 2° genitore (foglio componente ISEE) = 10.000 euro;
Componente fiscale (ai sensi dell’art. 5, comma 5 – tabella C) = (803,07+458,8)/12 = 105,15 euro mensile
MAGGIORAZIONE TRANSITORIA (164,08 + 105,15) – 225,00 = 44,23.
In questo caso spetta una maggiorazione transitoria mensile, in aggiunta all’assegno base, pari a 44,23 euro.
L’importo mensile complessivamente spettante è pari a 244,23 euro.

Maggiorazione decrescente dal 2022 al 2025

Il comma 7 dell'art. 5 stabilisce che la maggiorazione mensile spetta:
a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

Il comma 8 dell'art. 5 stabilisce che la maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

Autodichiarazione percezione ANF 2021-2022

Il comma 9 dell'art. 5 prevede una autodichiarazione riguardo alla effettiva percezione dell'assegno per il nucleo familiare nel 2021, resa al momento della richiesta di assegno unico e universale per i figli a carico dal richiedente l'assegno unico, che per espressa previsione del decreto è chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 2 comma 2).

E' previsto inoltre che "Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente".

Affrontate tutte le norme relative al calcolo dell'assegno unico e universale per figli a carico, il richiedente l'assegno può quindi compilare correttamente il simulatore dell'Inps per determinare o controllare l'importo complessivo dell'assegno unico.

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