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Lavoratori domestici: tra assegno unico e ANF cosa spetta

Per i lavoratori domestici con nuclei familiari con figli minorenni a carico e con figli maggiorenni under 21 a carico che presentano determinate condizioni spetta dal 1 marzo 2022 il diritto all’assegno unico e universale per figli a carico. Per tutti gli altri spetta il diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF) in presenza dei requisiti previsti dalla normativa. Vediamo i lavoratori domestici, colf, badanti, baby-sitter, come devono orientarsi per presentare la domanda.
A cura di Antonio Barbato
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Lavoratori domestici assegno unico ANF

I lavoratori domestici, ivi compreso colf, badanti, baby-sitter, hanno diritto all’assegno unico e universale per i figli a carico oppure all’assegno per il nucleo familiare (ANF). Fino al 28 febbraio 2022, le prestazioni spettanti erano gli assegni familiari ANF, dal 1 marzo 2022 per i nuclei familiari con figli minori a carico, o con figli a carico maggiorenni under 21 che rispecchiano determinate condizioni, spetta il diritto all’assegno unico e universale per i figli minori.

Orientarsi tra le due prestazioni non è difficile. Vediamo come funziona la normativa.

Lavoratori domestici: a chi spetta l’assegno unico e universale

La prima cosa da sapere è che dal 1 marzo 2022 è in vigore l’assegno unico e universale per i figli a carico e tale prestazione, erogata direttamente dall’Inps, spetta esclusivamente ai nuclei familiari che rientrano tra i beneficiari, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, che è la norma che ha istituito il cosiddetto assegno unico.

Secondo la normativa, l’assegno unico e universale per i figli a carico è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza.

E’ altresì riconosciuto per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Pertanto, i lavoratori domestici richiedenti, che hanno nel proprio nucleo familiare o un figlio minorenne fiscalmente a carico oppure un figlio maggiorenne a carico under 21 che rispecchia una delle condizioni di cui sopra, devono presentare domanda per l’assegno unico e universale e non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare per i periodi successivi al 1 marzo 2022.

Occorre effettuare alcune precisazioni importanti.

Quando si parla di figli a carico, si intende a carico dal punto di vista fiscale. Si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni.

Un altra precisazione riguarda la possibilità di richiedere, per il figlio maggiorenne under 21 a carico, l'assegno unico.

Il giovane deve frequentare un corso oppure svolgere attività lavorativa o un tirocinio, oppure deve essere in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), oppure deve svolgere il servizio civile universale. Se il figlio è con disabilità va sempre richiesto l'assegno unico.

A chi spettano gli assegni per il nucleo familiare (ANF)

I nuclei familiari dei lavoratori domestici che non hanno figli minorenni e/o maggiorenni a carico possono aver diritto, in presenza dei requisiti, all’assegno per il nucleo familiare, anche per i periodi dal 1° marzo 2022 in poi.

In particolare, continueranno ad aver diritto all’assegno per il nucleo familiare i nuclei familiari:

  • composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • composti dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Quindi, per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate da parte dei lavoratori domestici domande di ANF esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.

Prima del 1° marzo 2022, data di entrata in vigore dell’assegno unico e universale, l’unica prestazione spettante, in presenza dei requisiti, è l’assegno per il nucleo familiare (ANF).

La circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2022 stabilisce che per l’attività lavorativa svolta nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 69/1988, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.

Per i lavoratori domestici l’ANF viene erogato dall’INPS con pagamento diretto nella misura di tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore che corrispondono alla contribuzione complessivamente versata nella specifica gestione nel trimestre in favore del lavoratore.

In riferimento alle richieste di competenza dell’anno 2022, gli importi ANF saranno calcolati non sul dato contributivo trimestrale, come normativamente previsto, ma sulla base delle risultanze per i soli primi due mesi del 2022 e relativi al versamento della dovuta contribuzione.

Normativa assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici

Vediamo ora come cambia la normativa per l’assegno per il nucleo familiare rivolto ai lavoratori domestici e domestici somministrati.

La prima cosa da sapere è che è una prestazione a sostegno del reddito per le famiglie dei lavoratori domestici italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia.

La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare sia composto da più persone e che il reddito sia al di sotto dei limiti stabiliti per legge di anno in anno.

Gli assegni per il nucleo familiare vengono erogate, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 69/1988, alle famiglie che possono essere composte da:

  • il richiedente l’Assegno per il Nucleo Familiare;
  • il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Poi fino al 28 febbraio 2022 dai seguenti familiari:

  • i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni (requisito fino al 28 febbraio 2022, in presenza spetta l’assegno unico e universale per i figli a carico);
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Dal 1 marzo 2022, laddove nel nucleo familiare siano presenti i figli sopra descritti, il nucleo familiare potrebbe aver diritto all’assegno unico e universale per i figli a carico, non avendo più diritto a  presentare domanda per l’assegno per il nucleo familiare.

Riguardo ai cittadini non italiani, ma comunitari o extracomunitari, le regole sono sempre le stesse.

lavoratori comunitari hanno diritto all’ANF per i familiari residenti in Italia o all’estero.

lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’ANF:

  • solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri.

I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’ANF anche per i familiari residenti all’estero.

 L’importo dell’ANF erogato dall’INPS è calcolato in base alla contribuzione di lavoro domestico, alla tipologia, al numero dei componenti e ai redditi del nucleo familiare.

I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all' IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Quindi, se la richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima.

Se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono invece quelli conseguiti nell'anno precedente.

In caso di domanda per periodi pregressi deve essere inviata una richiesta per ogni anno.

Gli arretrati ANF spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

La domanda per l’assegno per il nucleo familiare ANF, sia per i periodi prima del 28 febbraio 2022, che per le prestazioni dal 1 marzo 2022, va presentata all’INPS:

  • attraverso il servizio online dedicato;
  • tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

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