Assunzioni a tempo indeterminato 2015: sgravi contributivi al 100% per 3 anni
Tra le novità della Legge di Stabilità 2015 c’è un articolo che introduce gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi, per 36 mesi o 3 ani, per tutti i datori di lavoro che assumono con il nuovo contratto a tutele crescenti. Lo stesso articolo sopprime gli sgravi della Legge 407/1990. I contributi previdenziali all’Inps non sono dovuti dal datore di lavoro, mentre i premi Inail sono dovuti. L’incentivo spetta fino a 8.060 euro su base annua.
La Legge di Stabilità quindi contiene una norma che favorire in maniera decisa le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo all’assunzione consistente in un esonero o sgravio contributivo al 100% dei contributi da versare, è concesso a tutti i datori di lavoro che assumono con quel contratto, indipendentemente dal numero di mesi o anni di stato di disoccupato del lavoratore. Vediamo la nuova misura nel dettaglio.
Il comma 118 – Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nella Legge di Stabilità 2015: “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati con l’esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con l’esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua”.
Questa la prima parte del comma 118 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015. Quindi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, secondo il nuovo contratto a tutele crescenti, spetta uno sgravio contributo al 100% al datore di lavoro.
Questa la prima parte dell’articolo 12. Quindi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, secondo il nuovo contratto a tutele crescenti, spetta uno sgravio contributivo al 100% al datore di lavoro.
Questo significa che il lavoratore paga in busta paga la quota di contributi a proprio carico (generalmente il 9,19%), quindi continua a subire la trattenuta in busta paga dei contributi calcolati sull’imponibile previdenziale.
Sgravi solo sulle assunzioni effettuate nell’anno 2015. La norma limita la concessione degli sgravi al periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. Quindi negli anni successivi, tale incentivo non è concesso sulle nuove assunzioni.
Va subito detto che la stessa legge di stabilità prevede al comma 122 che il finanziamento di questo incentivo è pari ad 1 miliardo di euro nel 2015. Pertanto c’è un limite di risorse disponibili, oltre le quali il beneficio potrebbe non spettare al datore di lavoro, anche se assume con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti entro il 31 dicembre 2015.
Lo stato di disoccupazione non è necessario. Gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato inseriti nella bozza della Legge di Stabilità 2015 non sono legati agli anni e mesi di status di disoccupazione certificato al Centro per l’Impiego, come per i benefici della Legge 407/1990, che in seguito vedremo, e gli altri incentivi alle assunzioni. Lo sgravio contributivo è concesso per qualsiasi lavoratore assunto a tempo indeterminato, anche se non ha periodi di disoccupazione da far valere.
Fino a 8.060 euro annui di sgravi contributivi: oltre 21.000 euro di retribuzione annua i contributi sono dovuti. Il datore di lavoro per 3 anni, per 36 mesi, non deve contributi a proprio carico all’Inps. Ma c’è un limite importante inserito nella norma. L’importo di esonero dai contributi è nel limite massimo di 8.060 euro su base annua. Cioè in sostanza, in un anno di rapporto di lavoro, i contributi fino a 8.060 euro non sono dovuti. Se nell’anno il calcolo dei contributi, applicando le aliquote contributive Inps per il settore di riferimento del datore di lavoro, è superiore a tale cifra, i contributi eccedenti i 8.060 euro sono dovuti.
Facendo due conti, in maniera generale si può affermare che fino a 28.000 euro di retribuzione annua del lavoratore non sono dovuti contributi. Se la retribuzione lorda annua imponibile previdenziale supera i 28.000 euro, i contributi dovuti calcolati secondo le aliquote contributive Inps sono superiori a 8.060 euro e la parte eccedente va versata dal datore di lavoro. Quindi gli sgravi contributi per 3 anni non sussistono in maniera piena come riduzione contributiva al 100%, ma come benefici contributivi concessi fino a 8.060 euro.
I premi Inail sono dovuti per il trienno. Gli sgravi contributivi inseriti nella Legge di Stabilità escludono espressamente i premi e contributi dovuti all’Inail, quindi il premio Inail calcolato in autoliquidazione è dovuto per tutti i tre anni interessati dagli sgravi.
Il beneficio non spetta nel settore del lavoro domestico e se l’assunzione è con contratto di apprendistato.
Gli esclusi dagli sgravi contributivi
L’articolo 12 della Legge di Stabilità 2015, sempre in versione bozza approvata al Senato ma non ancora legge, prevede alcuni casi di esclusione dagli incentivi.
Esclusi i lavoratori con contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti. Il lavoratore che ha subito un licenziamento, e quindi ha perso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche se si è dimesso, non potrà essere assunto da una nuova azienda con gli sgravi contributivi. Questo almeno nei 6 mesi successivi al licenziamento o dimissione. L’art. 12 esclude dallo sgravio triennale “le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”.
Esclusi i lavoratori che hanno già beneficiato di sgravi contributivi. Sempre l’art. 12 dice che il beneficio “non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.
L’esonero dal versamento dei contributi non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Infine l’art. 12 prevede “L’esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o facenti capo, per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l data di entrata in vigore della presente legge”
Le abrogazioni della Legge 407/1990 e dei benefici per apprendistato
L’articolo 12 della Legge di Stabilità 2015, in attesa di diventare legge, non tratta solo l’introduzione degli sgravi contributivi di cui sopra, ma al secondo e terzo comma contiene due importanti soppressioni di legge.
Il comma 3 dell’articolo 12 sopprime uno degli articoli più importanti in materia di incentivi all’assunzione, lo sgravio contributivo più utilizzato da ben 24 anni: “I benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9 della Legge n. 407 del 1990, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati a decorrere dal 1 gennaio 2015”.
Vengono quindi soppressi gli sgravi contributivi del 50% o 100% della Legge 407/1990. Tenuto conto della nuova introduzione degli sgravi contributivi per 3 anni di cui sopra, tra l’altro senza necessità di uno status di disoccupazione di almeno 24 mesi, l’abrogazione del famoso art. 8, comma 9, della Legge 407/1990, sembra una cosa dovuta. Ma tra i due benefici contributivi vi sono delle differenze importanti, che vanno dal periodo in cui lo sgravio è concesso, fino ai limiti imposti solo per i nuovi sgravi sulle assunzioni, e che non erano presenti nella legge 407/1990. Per maggiori informazioni vediamo Legge di Stabilità 2015: la soppressione degli sgravi della Legge 407/1990.
Il comma 2 dice: “I benefici contributi di cui all’art. 7, comma 9, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 167 del 2011, sono soppressi con riferimento alle prosecuzioni del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione decorrenti dal 1° gennaio 2015”. Viene quindi soppresso il sistema di incentivazione economica dell’apprendistato con i benefici contributivi previsti per l’apprendistato che erano mantenuti per un anno in caso di prosecuzione del rapporto con l’apprendista.