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Calcolo dell’incremento occupazionale netto per gli incentivi sulle assunzioni

I datori di lavoro che richiedono e ottengono il bonus giovani, l’incentivo fino a 650 euro, sulle assunzioni e trasformazioni con contratto a tempo determinato in favore di giovani di età tra i 18 e 30 anni, devono realizzare un incremento occupazionale netto, pena la sospensione dell’incentivo. Il requisito va mantenuto per tutti i mesi di spettanza, 12 o 18 mesi. Ecco le modalità di calcolo Inps sulla base dell’U.L.A., Unità Lavoro annua.
A cura di Antonio Barbato
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Gli incentivi previsti dalla riforma Fornero e dal Decreto Lavoro sono erogati ai datori di lavoro ad una importante condizione posta dal legislatore. Le nuove assunzioni di lavoratori giovani under 30, donne o uomini under 50, devono comportare un incremento occupazionale netto, ossia il sostanziale aumento di una unità lavorativa, di un lavoratore più, nel calcolo della forza lavoro aziendale, o presso il datore di lavoro che richiede il bonus. L’incremento occupazionale deve essere netto, come ben specificato nelle condizioni per usufruire del bonus giovani.

L’incremento occupazionale netto va verificato anche successivamente all’ottenimento dell’incentivo da parte dell’Inps. La circolare n. 131 del 2013, infatti, detta anche le condizioni per il suo mantenimento, oltre ad includere alcuni esempi relativi al calcolo dell’incremento occupazionale netto stesso. Trattasi quindi, quella della creazione di un posto di lavoro in più, di una condizione importantissima posta dal legislatore per riconoscere l’incentivo.

Il cosiddetto bonus giovani spetta per 12 mesi in caso di trasformazione di un rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato o per 18 mesi in caso di nuova assunzione. La misura è pari ad un terzo della retribuzione imponibile e fino ad un massimo di 650 euro mensili. Quindi il datore di lavoro recupera, attraverso l’Inps, un terzo dell’imponibile previdenziale in busta paga del lavoratore, ovviamente decurtando dalle ritenute Inps da versare mensilmente.

Tornando al requisito dell’incremento occupazionale netto, la circolare Inps precisa che l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato).

E’ altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento. L’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

Esempio: ALFA assume in data 01.10.2013; il beneficio scade il 31.03.2015; se non mantiene l’incremento per il 4° mese e lo ripristina per il 7° mese, non spetta il beneficio per i mesi dal 4° al 6°, mentre spetta nuovamente dal 7° e, se il nuovo incremento è mantenuto, per i mesi successivi fino al 31.03.2015.

Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) 800/2008, l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:

  • dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
  • invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Va presa a riferimento l’intera organizzazione del datore di lavoro. In forza dell’articolo 1, comma 7, del Decreto Legge n. 76/2013, la realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l’eventuale ripristino dell’incremento devono essere valutati in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Quali lavoratori vanno computati nel calcolo. Per valutare l’incremento dell’occupazione è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Devono essere considerati anche i lavoratori che sono utilizzati mediante somministrazione nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, in quanto si computa il lavoratore sostituito.

In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (sia essa a tempo determinato che indeterminato), l’incremento occupazionale iniziale e il suo mantenimento devono essere valutati rispetto ai dipendenti dell’agenzia; nella base di computo della forza aziendale dell’agenzia devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e gli altri dipendenti (rispetto a questi ultimi si computano sia i lavoratori a tempo determinato che indeterminato).

L’incremento deve essere valutato rispetto all’intera organizzazione dell’agenzia e di eventuali società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Non devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo determinato a scopo di somministrazione (questi devono essere compresi nella forza aziendale dell’utilizzatore).

Calcolo dell’incremento occupazionale netto in Unità lavoro Annuo

Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incremento netto dell’occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali:

  • Il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione;
  • Il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione. Per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all’assunzione.

Esempio: assunzione effettuata il 15.10.2013; il beneficio scade il 14.04.2015; per i primi 12 mesi di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013 e la forza media relativa al periodo 15.10.2013-14.10.2014; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013 e la forza media relativa al periodo 15.10.2014-14.10.2015).

In caso di trasformazione ci vuole una nuova assunzione compensativa entro un mese. In forza della speciale previsione contenuta nell’articolo 1, comma 5, del Decreto Lavoro, D. L. 76/2013, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incremento netto dell’occupazione può essere realizzato alla data di decorrenza della trasformazione oppure, mediante un’assunzione compensativa successiva, entro un mese da tale data. In caso di assunzione compensativa successiva, il periodo di spettanza massima del benefico (12 mesi) decorre comunque dalla data della trasformazione.

Quando non è necessaria l’ulteriore assunzione. L’art. 1 comma 5 ultimo periodo, stabilisce che l’assunzione compensativa (contestuale o differita rispetto al giorno di decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato, per la quale si intende chiedere il beneficio) è prevista per garantire il rispetto della condizione dell’incremento occupazionale. Pertanto tale assunzione compensativa deve ritenersi necessaria solo nelle ipotesi in cui, altrimenti, considerando il valore in ULA del rapporto trasformato e degli altri rapporti in essere alla data di decorrenza della trasformazione, non si realizzerebbe l’incremento.

Esempio: ALFA ha un solo dipendente a tempo determinato; dopo 5 mesi il rapporto è trasformato a tempo indeterminato; la forza media occupata da ALFA prima dell’assunzione è pari a 5/12 di ULA; la forza media occupata da ALFA per effetto della trasformazione è pari a 12/12 di ULA; 12/12 è maggiore di 5/12; la trasformazione realizza l’incremento netto dell’occupazione, senza necessità di effettuare alcuna assunzione ulteriore.

Calcolo incremento occupazionale per le assunzioni a tempo indeterminato

La circolare n. 131 del 2013 dell’Inps contiene alcuni esempi esplicativi del calcolo dell’incremento occupazionale netto e fa riferimento alla circolare n. 111 del 2013. Quindi per le assunzioni a tempo indeterminato deve essere preliminarmente verificato se è realizzato l’incremento netto dell’occupazione in relazione al giorno dell’assunzione per cui si chiede il beneficio (ad esempio, 01.10.2013) applicando i criteri che ora illustriamo.

Calcolo dell’incremento occupazionale in U.L.A. Per stabilire se l'assunzione di un lavoratore, astrattamente portatore dell’incentivo, determina un incremento occupazionale in termini di ULA si deve procedere come segue:

  • un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per tutto il periodo da considerare, vale 1 ULA;
  • gli altri lavoratori valgono una frazione di ULA, in proporzione della durata del rapporto e della percentuale di eventuale part time;
  • i lavoratori assunti in sostituzione non si considerano; si considera il lavoratore sostituito;
  • si deve confrontare il valore in ULA, riferito ai 12 mesi precedenti l’assunzione, con il valore in ULA del giorno dell’assunzione, riferito ai dodici mesi successivi all’assunzione; va prestata particolare attenzione, tra l’altro: alla modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto è in corso alla data dell’assunzione;  o alla modalità di computo dei lavoratori assunti durante i dodici mesi che precedono l’assunzione del lavoratore portatore dell’incentivo;
  • il lavoratore stagionale equivale al lavoratore a tempo determinato;
  • i lavoratori intermittenti, ripartiti e accessori non si considerano.

Calcolo della forza occupazionale media nel periodo di 12 mesi anteriori all'assunzione:

  1. un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio per tutti i dodici mesi del periodo da considerare vale 1 (esprimibile in vario modo secondo le necessità di computo; ad esempio, si possono effettuare rappresentazioni in dodicesimi o trecentosessantacinquesimi, per cui può valere 12/12 o 365/365)
  2. un lavoratore a tempo pieno e determinato, impiegato per tutti i dodici mesi del periodo da considerare vale 1 (12/12 o 365/365)
  3. un lavoratore a tempo pieno e determinato, impiegato per un periodo inferiore a dodici mesi nel periodo da considerare vale una frazione di ULA; (es. per sei mesi vale 0,5 ovvero 6/12, …);
  4. il lavoratore in part time vale una frazione dei valori sopra calcolati; es. un part time al 50%, vale: o 0,5 (ovvero 6/12) nel caso A) e B); o vale 0,25 (la metà di 0,5) (ovvero 3/12, cioè la metà di 6/12) nell’esempio sub C).

Calcolo della forza occupazionale media nel periodo di 12 mesi successivi all'assunzione: Come ha chiarito la giurisprudenza comunitaria, nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro- anno dell’anno successivo all’assunzione”; ciò significa che:

  1. un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio il giorno considerato vale 1 (ovvero 12/12 o 365/365);
  2. un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade dopo dodici mesi dal giorno considerato vale 1 (ovvero 12/12 o 365/365);
  3. un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade prima di dodici mesi dal giorno considerato vale una frazione di ULA, in relazione alla parte di rapporto che ancora deve essere svolta; se, ad esempio, scade dopo sei mesi dal giorno considerato, vale 0,5 (ovvero 6/12);
  4. il lavoratore in part time vale una frazione dei valori sopra calcolati; es. un part time al 50%, vale:  o 0,5 (ovvero 6/12) nel caso A) e B); o vale 0,25 (la metà di 0,5) (ovvero 3/12, cioè la metà di 6/12) nell’esempio sub C).

Deve trattarsi ovviamente di forza stimata sulla base della situazione al momento dell’assunzione. In linea generale non rileva la situazione effettivamente verificatasi nell’anno successivo all’assunzione (il lavoratore di cui alla lettera A) vale 12/12, anche se dopo tre mesi sia stato licenziato).

Quindi deve attendersi che trascorra interamente il primo mese di calendario di vigenza del rapporto per cui si chiede il beneficio e verificare se l’incremento inizialmente realizzato è stato mantenuto. Se nel periodo compreso tra il giorno successivo all’assunzione e la fine dello stesso mese (nell’esempio formulato il periodo è 02.10.2013-31.10.2013, visto che l’assunzione è il 1 ottobre 2013), non sono intervenute cessazioni anticipate dei rapporti che erano in essere il giorno dell’assunzione, ovvero sono intervenute cessazioni anticipate per le cause “neutre” previste dall’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento 800/2008, si conclude che l’incremento è mantenuto e quindi spetta il beneficio per il primo mese di rapporto (nell’esempio formulato, ottobre 2013).

Se sono intervenute cessazioni anticipate, per ragioni diverse da quelle “neutre”, è necessario effettuare un ricalcolo della forza media del primo anno successivo all’assunzione e verificare se, nonostante le cessazioni anticipate, tale forza continui ad essere superiore (anche se per un valore diverso da prima) alla forza media dell’anno precedente l’assunzione.

La stessa verifica deve essere ripetuta per i mesi di calendario successivi, dal 2° fino al 12°; per tali mesi, il periodo di osservazione per la verifica del mantenimento dell’incremento comprende l’intero mese di calendario (dal primo all’ultimo giorno del mese).

Il beneficio spetta in caso di nuova assunzione per 18 mesi, e non per 12 mesi come nel caso della trasformazione. Le regole per il calcolo dell’incremento occupazionale netto dopo il mese n. 12 cambiano, in considerazione della circostanza che l’incremento inziale e il suo mantenimento sono stati valutati attribuendo ad ogni lavoratore un valore convenzionale (espresso in ULA) riferito al periodo fisso dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata (nell’esempio formulato: 01.10.2013-30.09.2014). Dal 13° mese l’incremento deve essere ora nuovamente valutato nel seguente modo:

  • si considera sempre (espressa come somma di ULA) la forza media occupata nei dodici mesi anteriori all’originaria assunzione agevolata (perciò si considera – come primo termine di raffronto – lo stesso valore già calcolato a suo tempo; nell’esempio formulato: 01.10.2012-30.09.2013)
  • si considerano i lavoratori in servizio nel 13° mese di calendario di vigenza del rapporto agevolato (nell’esempio formulato: da 01.10.2014 a 31.10.2014);
  • si sommano i valori convenzionali (espressi in ULA) di tali lavoratori – compreso il lavoratore della cui assunzione agevolata si tratta – riferiti al secondo anno successivo all’assunzione agevolata (nell’esempio formulato, si considerano i valori in ULA dei lavoratori riferiti al periodo 01.10.2014-30.09.2015);
  • si confrontano i valori ottenuti (forza media dell’anno precedente e forza media del secondo anno successivo all’assunzione agevolata);
  • se la forza media del secondo anno successivo all’assunzione agevolata è maggiore (anche di un valore inferiore all’unità) della forza media dell’anno precedente l’assunzione agevolata, si deve ritenere che l’incremento occupazionale sia stato mantenuto anche nel 13° mese di calendario di vigenza del rapporto agevolato.

In relazione al 14° mese di calendario si procede in questo modo: trascorso il singolo mese, se nel periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorno del mese di calendario non sono intervenute cessazioni anticipate dei rapporti che erano in essere il 13° mese, ovvero sono intervenute cessazioni anticipate per le cause “neutre” previste dall’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) 800/2008, si conclude che l’incremento è mantenuto.

Se sono intervenute cessazioni anticipate, per ragioni diverse da quelle “neutre”, è necessario effettuare un ricalcolo della forza media del secondo anno successivo all’assunzione e verificare se, nonostante le cessazioni anticipate, tale forza continui ad essere superiore (anche se per un valore diverso da prima) alla forza media dell’anno precedente l’assunzione. Analoga valutazione viene effettuata per i successivi quattro mesi di calendario. Nelle ipotesi in cui il rapporto agevolato non decorre dal 1° giorno del mese (es. il 15.10.2013), la verifica dell’incremento riguarderà 19 mesi di calendario (in proposito si veda l’esempio n. 2).

Calcolo in caso di trasformazione in un contratto a tempo indeterminato

In caso di trasformazione a tempo indeterminato, Il beneficio spetta per 12 mesi dal giorno di decorrenza della trasformazione. Considerando la trasformazione in data 1 ottobre 2013, si procede in questo modo: Deve essere preliminarmente verificato se è realizzato l’incremento netto dell’occupazione in relazione al giorno di decorrenza della trasformazione per cui si chiede il beneficio (ad esempio, 01.10.2013) applicando i criteri della circolare n. 111/2013 descritti sopra.

In deroga parziale a tali criteri,  ai sensi dell’articolo 1 comma 5, del Decreto Lavoro, D. L. n. 76/2013, se l’incremento non si realizza subito è possibile rinviare la valutazione dell’incremento per massimo un mese, durante il quale è possibile effettuare un’assunzione compensativa. Quindi devono essere effettuate le verifiche mensili circa il mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione con criteri analoghi  a quelli indicati per l’assunzione a tempo indeterminato. Poiché il beneficio spetta per 12 mesi non si pone evidentemente la necessità del ricalcolo dell’incremento in relazione al secondo anno successivo alla decorrenza del rapporto agevolato.

Decorrenza diversa dal 1° giorno del mese. Nelle ipotesi in cui la trasformazione agevolata non decorre dal 1° giorno del mese, la verifica dell’incremento riguarderà un periodo di dodici mesi effettivi di beneficio, compreso nell’arco di 13 mesi di calendario (es.: la trasformazione decorre dal 15.10.2013; il beneficio scade il 14.10.2014; i mesi di calendario di riferimento per la verifica del mantenimento dell’incremento sono 13;  ottobre 2013 e ottobre 2014 sono considerati parzialmente).

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