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Come si calcola la pensione con il sistema contributivo

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo è basato interamente sui contributi versati nella vita lavorativa. Il calcolo della pensione contributiva avviene applicando al montante contributivo (somma contributi rivalutati annualmente) il coefficiente di trasformazione che varia in base all’età di accesso alla pensione del lavoratore. Vediamo come funziona il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
A cura di Antonio Barbato
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In Italia sono in vigore tre metodi di calcolo della pensione: il sistema retributivo, il sistema contributivo ed il sistema misto. Negli ultimi due casi la pensione, in tutto o in quota, viene calcolata con il sistema contributivo. Il calcolo pensione con il sistema contributivo è quel sistema che è basato sul montante contributivo (contributi versati opportunamente rivalutati) e sui coefficienti di trasformazione del montante contributivo che consento di determinare l’importo annuo lordo della pensione.

La data più importante del sistema pensionistico italiano è il 31 dicembre 1995.  La pensione erogata dall’Inps, infatti, è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

La pensione è calcolata con il sistema retributivo e misto (una quota con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Dal 1° gennaio 2012, a tutti i lavoratori viene applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

E’ quindi importante per ormai quasi tutti i lavoratori italiani che intendono accedere alla pensione capire bene come funziona il calcolo della pensione con il sistema contributivo, in quanto una bella fetta di pensione o tutta la pensione sarà calcolata con tale sistema.

Calcolo pensione con il sistema contributivo: metodo ed esempi

La prima cosa da fare per calcolare la pensione è partire dai dati utili. L’Inps chiarisce che ai fini del calcolo della pensione con il sistema contributivo (o comunque la quota contributiva della pensione per coloro che sono nel sistema misto o retributivo) occorre:

  • individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
  • calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti, 20% o quella vigente anno per anno per gli autonomi e per gli iscritti alla Gestione Separata che varia anche a seconda della situazione del contribuente);
  • determinare il montante contributivo individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) determinata dall'ISTAT;
  • applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione.

Quindi vi sono due cose importanti da fare: calcolare il montante contributivo e poi individuare ed applicare il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in importo pensionistico.

Calcolo montante contributivo

Il montante contributivo è il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi. Si tratta quindi dell’ammontare dei contributi versati dal lavoratore negli anni lavoro, che è poi alla base concettuale del sistema del calcolo contributivo, che si differenza appunto dal sistema retributivo proprio perché a centro del calcolo non c’è l’ultima retribuzione percepita dal lavoratore ma l’ammontare dei contributi previdenziali accantonati dal lavoratore stesso.

Secondo l’Inps “Per determinare il montante contributivo dei contributi bisogna:

  • individuare la base imponibile annua (retribuzione annua per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti oppure reddito annuo per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto o da ricongiunzione fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;
  • calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33% in caso di lavoratore dipendente oppure per l'aliquota di computo del 20% in caso di lavoratore autonomo. Per i parasubordinati l'aliquota varia dal 17% al 27%;
  • determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL), calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente.

L'importo così ottenuto costituisce quindi il montante contributivo per i periodi maturati dopo il 31 dicembre 1995.

La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere effettuata al 31 dicembre di ciascun anno, escludendo i contributi dell'ultimo anno lavorato, e ha effetto per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo”.

L’ente previdenziale dà dei parametri di riferimento importanti per consentire al lavoratore di ipotizzare il proprio calcolo della pensione.

Quando l’Inps parla di “base imponibile annua” non è altro che la retribuzione imponibile dal punto di vista previdenziale accumulata in un anno intero, che è poi pari alla sommatoria annuale dell’imponibile previdenziale presente in tutte le buste paga (quello sul quale si versa il 9,19% di contributi a carico lavoratore, per intenderci), nonché che all’esatto ammontare dell’imponibile previdenziale presente ogni anno sul CUD (ora Certificazione Unica), nonché dell’importo presente nel proprio estratto conto contributivo.

Ovviamente la base imponibile annua dà un dato in termini di retribuzione imponibile previdenziale, poi quel che conta è quanto quella retribuzione annua lorda percepita determini il calcolo della pensione. Tranne alcuni casi afferenti le collaborazioni nella Gestione Separata dell’Inps, per tutti i lavoratori vige il principio di automaticità delle prestazioni, che in altre parole comporta che al lavoratore spetta l’accredito dei contributi, e quindi la pensione, anche se per alcuni anni o mesi il datore di lavoro non ha poi effettivamente versato i contributi all’Inps, ivi compreso i contributi a carico del lavoratore.

L’ammontare dei contributi per ciascun anno segue per i lavoratori dipendenti la percentuale del 33%. Quindi dalla base imponibile annua il 33% confluisce nel calcolo del montante contributivo.

Il montante contributivo è quindi la sommatoria di tutti i contributi versati nella vita lavorativa e fino alla data del pensionamento. Ovviamente, i contributi vanno rivalutati annualmente in base a degli indici istat.

 Calcolo pensione con il coefficiente di trasformazione

Una volta determinato il montante contributivo del lavoratore il più è fatto, ma manca l’ultimo tassello, quello decisivo. Perché proprio dal coefficiente di trasformazione, che non è altro che una percentuale, viene fuori l’importo della pensione annua lorda.

I coefficienti di trasformazione sono valori che concorrono al calcolo della pensione con metodo contributivo. Grazie a questi valori il montante contributivo versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa viene trasformato nella pensione annua.

I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 70 anni (71 anni dal 2019). Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione.

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

I coefficienti di trasformazione sono stabiliti di triennio in triennio e vengono modificati, purtroppo in ribasso, in base alla speranza di vita.

I coefficienti di trasformazione dal 2019 al 2021 sono i seguenti:

– età 57 anni: divisore pari a 23,812 e coefficiente pari al 4,2%

– età 58 anni: divisore pari a 23,236 e coefficiente pari al 4,304%

– età 59 anni: divisore pari a 22,654 e coefficiente pari al 4,414%

– età 60 anni: divisore pari a 22,067 e coefficiente pari al 4,532%

– età 61 anni: divisore pari a 21,475 e coefficiente pari al 4,657%

– età 62 anni: divisore pari a 20,878 e coefficiente pari al 4,79%

– età 63 anni: divisore pari a 20,276 e coefficiente pari al 4,932%

– età 64 anni: divisore pari a 19,672 e coefficiente pari al 5,083%

– età 65 anni: divisore pari a 19,064 e coefficiente pari al 5,245%

– età 66 anni: divisore pari a 18,455 e coefficiente pari al 5,419%

– età 67 anni: divisore pari a 17,844 e coefficiente pari al 5,604%

– età 68 anni: divisore pari a 17,231 e coefficiente pari al 5,804%

– età 69 anni: divisore pari a 16,609 e coefficiente pari al 6,021%

– età 70 anni: divisore pari a 15,982 e coefficiente pari al 6,257%

– età 71 anni: divisore pari a 15,353 e coefficiente pari al 6,513%

In base all’età al momento del pensionamento (nel 2019, nel 2020 o nel 2021 seguendo i coefficienti di cui sopra), al lavoratore verrà moltiplicato il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione di riferimento.

Nel 2019 ad esempio si raggiunge la pensione di vecchiaia a 67 anni nel 2019 e nel 2020 ed a 67 anni e 3 mesi nel 2021.

Quando capita una frazione d’anno al momento del pensionamento (come nel caso di accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni e 3 mesi), scatta il meccanismo di adeguamento del coefficiente di trasformazione. La legge prevede che il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione.

Quindi ad esempio per coloro che andranno in pensione di vecchiaia a 67 anni e 3 mesi, il coefficiente sarà pari a 5,604% più 3 dodicesimi della differenza tra il coefficiente 5,804 (68 anni) e il coefficiente 5,604% (67 anni). Ossia il coefficiente di 5,604% in caso di pensione di vecchiaia a 67 anni e 3 mesi, per effetto dei 3 mesi in più sarà pari a 5,654%. Al lavoratore basterà moltiplicare il proprio montante contributivo per tale percentuale ed ottenere l’importo della pensione annua lorda, che a sua volta dividendo per 13, potrà essere trasformato in importo della pensione lorda mensile.

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