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I nuovi coefficienti di trasformazione pensione dal 2019 al 2021

I coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il calcolo della pensione nel 2019, nel 2020 e nel 2021 saranno più bassi, per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici, ma anche del coefficiente stesso, alla speranza di vita. La conseguenza è una riduzione degli importi pensionistici. Vediamo come cambiano i coefficienti di trasformazione e importi pensione nel sistema contributivo e nelle quote contributive del sistema misto o retributivo.
A cura di Antonio Barbato
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Ogni tre anni per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita del sistema pensionistico italiano il Ministero del Lavoro cambia i coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il calcolo della pensione con il sistema contributivo o per la quota contributiva del sistema di calcolo misto o interamente retributivo. I coefficienti di trasformazione dal 2019 al 2021 saranno inferiori al triennio precedente e determineranno un riconoscimento di un importo di pensione più bassa per gli italiani che maturano i requisiti e fanno accesso alla pensione nel triennio 2019, 2020 e 2021.

Coefficienti di trasformazione e pensioni più basse per effetto della speranza di vita. Con il Decreto 15 maggio 2018, il Ministero del Lavoro ha operato la “Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo” e con tale revisione avremo delle pensioni più basse a parità di età e contributi versati.

La motivazione della revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo del sistema contributivo di calcolo della pensione sta negli adeguamenti alla speranza di vita del sistema pensionistico previsti dalla Riforma Fornero, che non solo fanno aumentare i requisiti pensionistici (si pensi che la pensione di vecchiaia nel 2019 si raggiunge a 67 anni, mentre nel 2018 si raggiunge a 66 anni e 7 mesi), ma fanno anche ridurre progressivamente i coefficienti, che come vedremo determinano in maniera sostanziale gli importi pensionistici, in quanto il lavoratore rimarrà più tempo a lavoro accumulando più contribuzione e di conseguenza più pensione.

Prima di addentrarci nell’argomento è bene precisare che:

  • I coefficienti di trasformazione riguardano il sistema di calcolo delle pensioni con il sistema interamente contributivo, ma incidono per la quota contributiva anche nel sistema di calcolo misto e retributivo;
  • i coefficienti di trasformazione del triennio 2019-2021 riguardano coloro che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione negli anni 2019, 2020 e 2021 e decidono di accedere al pensionamento facendo domanda di pensione;
  • La revisione dei coefficienti di trasformazione non riguarda coloro che sono già in pensione prima del triennio 2019-2021.

Chiarito ciò vediamo quali sono in termini percentuali i nuovi coefficienti di trasformazione del triennio 2019-2021, quali erano i coefficienti di trasformazione del triennio 2016-2018, cosa sono i coefficienti di trasformazione, quali sono le differenze, come funziona il calcolo della pensione con il sistema contributivo e misto ed ovviamente come cambia il calcolo della pensione per coloro che, maturando i requisiti di legge, decidono di accedere al pensionamento negli anni 2019-2021.

Cosa sono i coefficienti di trasformazione

I coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo sono delle percentuali stabilite dalla legge che molto semplicemente consentono di determinare, al momento della domanda di pensionato ed a requisiti di età e contributi raggiunti da lavoratore, l’importo annuo lordo della pensione. Come? moltiplicando il montante contributivo appunto per il coefficiente di trasformazione espresso in termini percentuali.

Il montante contributivo a sua volta non è altro che l’ammontare dei contributi accumulati dal lavoratore nella vita lavorativa secondo il sistema contributivo. I contributi stessi sono rivalutati di anno in anno secondo gli indici Istat e sono determinati sulla base della base imponibile lorda annua, che non è altro che lo stipendio annuo lordo del lavoratore o imponibile previdenziale. Per maggiori informazioni ecco il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

I nuovi coefficienti di trasformazione 2019, 2020 e 2021

Con il Decreto 15 maggio 2018 il Ministero del Lavoro ha effettuato la “Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo”.

Ecco i nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione di coloro che accedono alla pensione negli anni 2019, 2020 e 2021:

– età 57 anni: divisore pari a 23,812 e coefficiente pari al 4,2%

– età 58 anni: divisore pari a 23,236 e coefficiente pari al 4,304%

– età 59 anni: divisore pari a 22,654 e coefficiente pari al 4,414%

– età 60 anni: divisore pari a 22,067 e coefficiente pari al 4,532%

– età 61 anni: divisore pari a 21,475 e coefficiente pari al 4,657%

– età 62 anni: divisore pari a 20,878 e coefficiente pari al 4,79%

– età 63 anni: divisore pari a 20,276 e coefficiente pari al 4,932%

– età 64 anni: divisore pari a 19,672 e coefficiente pari al 5,083%

– età 65 anni: divisore pari a 19,064 e coefficiente pari al 5,245%

– età 66 anni: divisore pari a 18,455 e coefficiente pari al 5,419%

– età 67 anni: divisore pari a 17,844 e coefficiente pari al 5,604%

– età 68 anni: divisore pari a 17,231 e coefficiente pari al 5,804%

– età 69 anni: divisore pari a 16,609 e coefficiente pari al 6,021%

– età 70 anni: divisore pari a 15,982 e coefficiente pari al 6,257%

– età 71 anni: divisore pari a 15,353 e coefficiente pari al 6,513%

Coefficienti di trasformazione 2016-2018

Ecco invece i coefficienti di trasformazione in vigore per coloro che sono andati in pensione negli anni 2016, 2017 e 2018:

– età 57 anni: divisore pari a 23,55 e coefficiente pari al 4,246%

– età 58 anni: divisore pari a 23,969 e coefficiente pari al 4,354%

– età 59 anni: divisore pari a 22,382 e coefficiente pari al 4,447%

– età 60 anni: divisore pari a 21,789 e coefficiente pari al 4,589%

– età 61 anni: divisore pari a 21,192 e coefficiente pari al 4,719%

– età 62 anni: divisore pari a 20,593 e coefficiente pari al 4,856%

– età 63 anni: divisore pari a 19,991 e coefficiente pari al 5,002%

– età 64 anni: divisore pari a 19,385 e coefficiente pari al 5,159%

– età 65 anni: divisore pari a 18,777 e coefficiente pari al 5,326%

– età 66 anni: divisore pari a 18,163 e coefficiente pari al 5,506%

– età 67 anni: divisore pari a 17,544 e coefficiente pari al 5,700%

– età 68 anni: divisore pari a 16,992 e coefficiente pari al 5,910%

– età 69 anni: divisore pari a 16,301 e coefficiente pari al 6,135%

– età 70 anni: divisore pari a 15,678 e coefficiente pari al 6,378%

Consultando i coefficienti sopra elencati si può notare che il coefficiente sale al crescere dell’età anagrafica di accesso alla pensione, mentre nel confronto a parità di età (es. 57 anni) il coefficiente scende nel triennio 2019-2021 rispetto al triennio 2016-2018. E’ l’effetto negativo degli adeguamenti alla speranza di vita del requisiti pensionistici e dei coefficienti stessi, voluto dalla Riforma Fornero.

L’età che conta è quella di accesso alla pensione, quindi l’esatta età in cui si presenta la domanda di pensione al raggiungimento dei requisiti.

Per quali pensioni si applicano i coefficienti di trasformazione

La risposta giusta è: per tutte le pensioni. La risposta più dettagliata è che il coefficiente di trasformazione, così come il sistema di calcolo del montante contributivo, si applica ogni volta che scatta il sistema di calcolo contributivo della pensione.

I coefficienti di trasformazione, infatti, riguardano solo le pensioni o le quote di pensione determinate con il sistema contributivo.

Pertanto, risultano interessati da questo meccanismo:

  • Sistema interamente contributivo: i lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali hanno tutto l'assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;
  • Sistema misto o retributivo: i lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 i quali hanno l'applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure al 1° gennaio 1996;
  • le donne che esercitano l'opzione donna di cui all'articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243;
  • e, in generale, i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le regole attualmente vigenti o la cui pensione in forza di istituti di cumulo di periodi assicurativi è calcolata col contributivo.

Esempio pensione di vecchiaia a 67 anni nel 2019 o 2021

Un lavoratore che nel 2019 raggiungerà il requisito anagrafico dei 67 anni di età per la pensione di vecchiaia, vedrà il calcolo della pensione di vecchiaia stessa basato su un coefficiente di trasformazione pari a 5,604%.

Come si traduce in importo pensionistico? Il lavoratore nato nel 1952 (che compie 67 anni nel 2019) si vedrà determinare la propria pensione come un importo pari al 5,604% del proprio montante contributivo (somma dei contributi versati). Ovviamente nel caso in questione si tratterà della quota contributiva del sistema di calcolo misto (poi c’è anche la quota calcolata con il sistema retributivo).

Lo stesso lavoratore se fosse andato in pensione nel 2018, avrebbe potuto beneficiare di un coefficiente di trasformazione del 5,700%. Quindi un coefficiente più alto che determina una variazione in ribasso dell’importo pensionistico pari a 96 euro annui lordi ogni 100.000 euro di montante contributivo.

Coloro che accederanno alla pensione di vecchiaia nel 2021, potranno farlo a 67 anni e 3 mesi (quindi con 3 mesi di lavoro in più), sempre per effetto dell’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita. In questo caso il coefficiente di trasformazione di 5,604% andrà incrementato tenendo conto dei 3 mesi di lavoro in più.

Il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione. Quindi il coefficiente diventerà del 5,654%. L’importo pensionistico in questo caso salirà leggermente, ma anche e soprattutto per effetto dei tre mesi di lavoro in più. Ma se si applicasse lo stesso calcolo ai coefficienti del triennio 2016-2018, il lavoratore in questione si ritroverebbe con un coefficiente migliore e quindi un importo pensionistico lordo annuo più alto. Ovviamente a parità di montante contributivo,  ossia di contributi versati.

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