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Calcolo ULA: l’incremento occupazionale netto va verificato dopo 12 mesi

La creazione di un posto di lavoro in più, condizione di spettanza degli incentivi alle assunzioni, deve essere verificata tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione. Questa l’importante risposta del Ministero del Lavoro in un interpello in materia di calcolo dell’ULA (unità lavoro annuo) per la verifica dell’incremento occupazionale netto che i datori di lavoro devono garantire per fruire degli sgravi contributivi Inps.
A cura di Antonio Barbato
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Il Ministero in un interpello ha fornito importanti indicazioni in materia di fruizione di sgravi contributivi per nuove assunzioni. Tali incentivi sono legati da una norma della Riforma Fornero al realizzarsi di un incremento occupazionale netto, ossia che la nuova assunzione deve rappresentare la creazione di un posto di lavoro in più. A tal fine il calcolo dell’incremento è effettuato secondo il calcolo ULA, ossia unità lavoro annuo.

Il Ministero ha chiarito che la verifica dell’incremento occupazionale va effettuata dopo un anno e non all’atto dell’assunzione. Tale pronuncia modifica un’interpretazione dell’Inps del 2013 che aveva creato non pochi problemi.

Che la legge n. 92 del 2012 abbia legato le condizioni di spettanza degli incentivi all’incremento occupazionale netto e quindi più precisamente all’ULA, sulla base di alcune direttive dell’Unione Europa, può essere inteso come una giusta garanzia, richiesta agli imprenditori, per erogare degli incentivi, di creazione di nuovi posti di lavoro.

Ma l’interpretazione dell’Inps con la circolare n. 131 del 2013 aveva introdotto un calcolo ULA stimato, ossia l’impresa doveva stimare nei successivi 12 mesi se si verificava l’incremento occupazionale per poter beneficiare degli sgravi contributivi sulla nuova assunzione, con tutti i rischi a proprio carico in termini di restituzione degli incentivi.

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 34 del 17 dicembre 2014 ha allineato l’interpretazione della norma a quando previsto dalle norme europee. Ha infatti risposto al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al requisito dell’“incremento occupazionale netto” quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati a nuove assunzioni.

I Consulenti del Lavoro hanno chiesto di sapere “se in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione”.

Il Ministero ha premesso che ai fini della risoluzione del quesito occorre verificare i contenuti della disciplina comunitaria in materia e delle relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia. E il Ministero nell’interpello cita alcuni orientamenti e sentenze.

L’interpello n. 34/2014

Il punto 17 degli Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (G.U. 1995, C 334, pag. 4), così recita: “(…) è opportuno precisare che per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all’organico (calcolato come media su un certo periodo) dell’impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell’organico, e quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione”.

Secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, il “numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA”.

Risolutiva della questione è tuttavia la sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009, relativa al procedimento n. C 415/07, che ha espressamente stabilito che “gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”.

Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata porta dunque alla conclusione secondo cui l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata” e dunque teorica.

Pertanto, in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. 

Per tale motivo, i benefici potranno essere fruiti:

  • sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento, salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
  • al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.

In conclusione, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.

I Consulenti del Lavoro: l’interpello ha effetto retroattivo

In merito alla pronuncia del Ministero con l’interpello è intervenuta anche la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha emesso il proprio parere n. 8 del 19 dicembre 2014. Per i Consulenti del Lavoro è stata rimossa una ingiustizia e anche con effetto retroattivo.

I Consulenti del Lavoro nel ricordare che il calcolo dell’incremento occupazionale delle aziende al fine di fruire dei benefici contributivi (meglio conosciuto come criterio ULA) ha origine in una disciplina comunitaria, sottolinea che per verificare l’incremento "si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”.

Mentre una circolare Inps, la n. 131 del 2013, aveva introdotto un principio di occupazione "stimata" per questa verifica, vale a dire che un'azienda nel giorno di assunzione doveva "stimare" l'occupazione dei 12 mesi futuri sulla base dei dati in suo possesso al momento proprio dell'assunzione agevolata. Ciò creava una serie di problematiche soprattutto riguardanti al corretto calcolo in riferimento ai lavoratori con contratto a termine, alle trasformazioni con contratto a tempo indeterminato. Si determinava un errato calcolo dell’ULA.

Con l’intervento ministeriale ora è chiaro che la verifica reale dell’incremento occupazionale netto non sarà fatta al momento dell'assunzione, ma al termine dei 12 mesi effettivi.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro indica due strade da poter seguire:

  • la prima, godere delle agevolazioni sin dal primo mese di assunzione agevolata sempre che sia stimato un incremento del numero dei lavoratori nei 12 mesi successivi l’assunzione stessa.

La stessa azienda però, al termine dei 12 mesi dovrà verificare se  tale incremento sia stato davvero realizzato perché solo in questo caso, come afferma il Ministero, i benefici si "consolidano". Diversamente dovrà restituire lo sgravio goduto.

  • la seconda strada, di maggiore cautela, godere delle agevolazioni contributive solo al termine dei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata (e quindi recuperando il periodo pregresso), momento in cui sarà possibile verificare il reale incremento occupazionale.

Ulteriore aspetto importante segnalato nel parere è che ora le imprese potranno rifare tutti i calcoli e nei limiti della prescrizione richiedere anche gli arretrati.

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