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Cassa integrazione: assegno unico o ANF con pagamento diretto

I percettori di cassa integrazione, assegno ordinario e altre integrazioni salariali con pagamento diretto dell’Inps hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) fino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 hanno diritto all’assegno unico e universale coloro che hanno un nucleo familiare con figli minorenni a carico o figli maggiorenni under 21 a carico in possesso di determinate condizioni o figli con disaibilità. I nuclei familiari di lavoratori in cassa integrazione o altre prestazioni con pagamento diretto Inps hanno diritto all’ANF dal 1 marzo 2022 se nel nucleo sono presenti i coniugi senza figli a carico o altri familiari (fratelli, sorelle, nipoti). Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Cassa integrazione ANF assegno unico pagamento diretto

I lavoratori che percepiscono la cassa integrazione con pagamento diretto da parte dell'Inps, al posto del datore di lavoro, hanno diritto all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) erogato direttamente dall'Inps fino al 28 febbraio 2022.

Dal 1 marzo 2022, con l'entrata in vigore dell'assegno unico e universale per i figli a carico, i nuclei familiari con figli minorenni a carico o con figli maggiorenni under 21 a carico o con disabilità a carico di qualsiasi età, che presentano determinate condizioni di spettanza, devono fare domanda per l'assegno unico e universale per figli minori, perché hanno diritto a tale prestazione indipendentemente dal pagamento diretto da parte dell'Inps dell'integrazione salariale.

E pertanto tali nuclei familiari con figli a carico non percepiranno più l'assegno per il nucleo familiare (ANF) nell'ambito del pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale.

I nuclei familiari che invece hanno diritto agli ANF, ossia i nuclei familiari senza figli a carico che hanno i requisiti per la domanda ANF, dovranno presentare domanda anche dopo il 1 marzo 2022.

La circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2022, ha stabilito per i percettori di CIGO, CIGS; CIGD, CISOA, ASO, AIS e IMA quindi determinate regole da rispettare, vediamole.

Pagamento diretto cassa integrazione e ANF fino al 28 febbraio 2022

Per la gestione dei pagamenti diretti degli ANF relativi a periodi in cui sono in essere prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali:

  • cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO),
  • cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
  • cassa integrazione guadagni e in deroga (CIG in deroga o CIGD),
  • assegno ordinario FIS (ASO),
  • assegno di integrazione salariale (AIS),
  • cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA),
  • indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA),

valgono le medesime disposizioni normative e procedurali valide per le domande “ANF DIP” (come descritto dal messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021).

Infatti, la procedura telematica “ANF DIP” deve essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, AIS, CISOA (impiegati) e IMA.

L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto viene riparametrato dal datore di lavoro nei flussi “Uniemens-Cig” a pagamento diretto o nel modello “SR43” semplificato, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.

Pertanto, per periodi fino al 28 febbraio 2022 potranno essere presentate le domande di ANF per i nuclei con figli, laddove sussistano le previste disposizioni normative in materia di cui al decreto-legge n. 69/1988.

Assegno unico dal 1 marzo 2022

I nuclei familiari che hanno una determinata composizione familiare fuoriescono dalla normativa sul diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF), anche erogato dall'Inps con pagamento diretto dell'integrazione salariale, e confluiscono nella normativa sull'assegno unico e universale per i figli a carico, con il diritto alla prestazione solo su domanda.

Devono presentare domanda per assegno unico e universale per i figli a carico, i nuclei familiari che hanno all'interno percettori di cassa integrazione o assegno ordinario o altre integrazioni salariali con pagamento diretto da parte dell'Inps e che hanno una composizione familiare contenente uno di questi figli:

a) un figlio minorenne a carico;

b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Pertanto, chi ha dei figli minorenni a carico, deve presentare domanda per assegno unico e universale per i figli a carico.

Chi ha dei figli maggiorenni ma di età inferiore a 21 anni, che sono sempre a carico, deve valutare se il proprio figlio possiede una delle condizioni di cui sopra, al fine di presentare domanda per assegno unico e universale per i figli a carico.

E' a carico fiscalmente il figlio che ha un reddito complessivo nell'anno d'imposta (anno solare) superiore a 4.000 euro.

L'assegno unico e universale per figli a carico spetta a prescindere dalla condizione lavorativa, quindi dal rapporto di lavoro, dalla prestazione a sostegno del reddito quale è l'integrazione salariale percepita con pagamento diretto da parte dell'Inps. E' una misura universale, infatti.

Pagamento diretto cassa integrazione e ANF dal 1 marzo 2022

Chiarito che vi sono alcuni (o molti) nuclei familiari di percettori di integrazione salariale con pagamento diretto che hanno diritto all'assegno unico e universale per figli a carico in luogo dell'assegno per il nucleo familiare (ANF), vediamo chi ha diritto a quest'ultima prestazione dal 1 marzo 2022 perché non beneficiario dell'assegno unico.

L'Inps stabilisce che "Per periodi dal 1° marzo 2022 (compreso), diversamente, potranno essere presentate solo domande di ANF sulle integrazioni salariali e/o sulle prestazioni sostitutive della retribuzione, per i nuclei senza figli, nelle previste condizioni di diritto alle prestazioni ANF.

Infine, in relazione a quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dai Fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015, spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'Assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi;

per periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), la predetta tutela (assegno per il nucleo familiare ANF) sarà riconosciuta in relazione ai soli nuclei familiari senza figli in ragione delle novità contenute nel decreto legislativo n. 230/2021, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico".

Il nucleo familiare del percettore dell'integrazione salariale con pagamento diretto deve possedere i requisiti per ANF dal 1 marzo 2022.

Il nucleo familiare del richiedente gli assegni per il nucleo familiare (ANF) deve essere composto:

  • dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Inoltre nel nucleo familiare, ovviamente, non deve essere presente un familiare con i requisiti per il diritto all'assegno unico e universale per i figli minori, ossia un figlio minorenne a carico oppure un un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni sopra descritte.

Domanda telematica per ANF

Vediamo ora come funziona l'Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio e quale è la modalità di presentazione della domanda telematica.

L’Inps con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 ha fornito le indicazioni generali per la presentazione della domanda ANF per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. Dal 2019 è in vigore la presentazione della domanda telematica per l’assegno per il nucleo familiare (ANF).

Con il messaggio 833 del 25 febbraio 2021, l’Inps ha chiarito come funzionano i pagamenti diretti ANF per i periodi in cui sono riconosciute prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA), in particolare riguardo il diritto a la misura della prestazione familiare.

Presentazione domanda ANF

La procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta, evitando la duplicazione dei pagamenti facenti capo a componenti di uno stesso nucleo familiare.

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti, a conclusione del procedimento istruttorio, sono visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata del portale istituzionale www.inps.it.

Viene inviato al cittadino richiedente un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.

L’esito è visibile, con le medesime modalità, anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto a inviare le domande di ANF all’Istituto.

La descritta procedura “ANF DIP” dovrà essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA (impiegati) e IMA.

Ogni lavoratore interessato, pertanto, ove non vi abbia già provveduto, deve inviare tramite l’apposita procedura la richiesta di “ANF DIP” annuale per il periodo che, attualmente, va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, analogamente, per i periodi precedenti o successivi.

E' necessario presentare, precedentemente all’istanza di “ANF DIP”, la domanda di “Autorizzazione ANF” nei casi previsti, quali ad esempio per i nuclei monoparentali, nei casi di separazione/divorzio o per la maggiorazione dell’ANF nei casi di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare, al fine di definire il diritto a maggiorazione della prestazione familiare.

Pagamento diretto ANF su CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA e IMA con modelli SR41 e SR43

 L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto viene riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.

L’importo da erogare a titolo di ANF per un dato lavoratore viene essere indicato dal datore di lavoro nell’apposito campo dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati, con le consuete modalità.

La verifica della coerenza di detto importo ANF con l’esito della elaborazione della domanda “ANF DIP” del lavoratore sarà eseguita in automatico, per quanto riguarda i modelli SR41, e a cura degli operatori dell'Inps, con riferimento ai modelli SR43, prima del pagamento degli importi indicati nei citati modelli. Se viene riscontrata una incoerenza (ad esempio, nel confronto con l’importo autorizzato o eventualmente già corrisposto per la stessa mensilità) la richiesta di pagamento sarà sottoposta a verifica a cura dell’operatore della Struttura territoriale competente, che potrebbe valutare di procedere con il pagamento della prestazione escludendo il pagamento dell’importo a titolo di ANF.

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