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Covid 19

Cassa integrazione: chi paga i contributi? Due aliquote a carico lavoratore

Durante la cassa integrazione ordinaria (CIGO), l’assegno ordinario FIS e la CIG in deroga i lavoratori versano i contributi previdenziali secondo l’aliquota 9,19% per le ore lavorate e l’aliquota ridotta per apprendisti del 5,84%, calcolo sulla retribuzione globale comprensiva di ratei di tredicesima e quattordicesima, per le ore di integrazione salariale durante il mese. Vediamo come funziona tra CIG a zero ore, ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività, pagamento diretto Inps o anticipazione del datore di lavoro e cosa succede con i massimali orari e mensili CIG.
A cura di Antonio Barbato
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L’emergenza Coronavirus Covid-19 ha costretto una vastissima platea di lavoratori a trovarsi, anche per la prima volta, in cassa integrazione. O per meglio dire in sospensione o riduzione del lavoro per integrazione salariale. Uno dei dubbi dei lavoratori, confusi dalle tante normative in materia di integrazioni salariali, è trovare risposta alla domanda “Cassa integrazione: chi paga i contributi?”.

La risposta è che pur essendo il periodo di integrazione salariale coperto da contribuzione figurativa (quindi i datori di lavoro non versano i contributi a carico azienda), i lavoratori dipendenti per le ore di integrazione salariale versano i contributi a carico lavoratore con l’aliquota 5,84% degli apprendisti, in busta paga o addebitati direttamente dall’Inps in caso di pagamento diretto della prestazione.

Per le ore lavorate nel mese, i lavoratori versano i contributi previdenziali con l'aliquota 9,19%.

Le ore di integrazione salariale sono coperte da contribuzione figurativa e il datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi a carico azienda.

Per emergenza Coronavirus, quindi per causale Covid-19, il Governo con il Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto l’accesso dei lavoratori alle integrazioni salariali ordinarie, che sono le seguenti:

Sommariamente, la CIGO spetta nel settore industria ed edilizia, il FIS per le aziende da 6 dipendenti in su, ma vi sono particolarità, la CIG in deroga in generale spetta a chi non ha altre prestazioni di integrazione salariale e comunque per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti.

Vediamo nei vari casi come funziona con i contributi previdenziali a carico azienda e lavoratore.

Cassa integrazione, contribuzione figurativa e contributi a carico datore di lavoro

La prima cosa da sapere che è a disciplinare la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, così come l'assegno ordinario FIS è  il Decreto Legislativo n. 148 del 2015.

Tale Decreto all'"art. 6 – contribuzione figurativa" stabilisce che "I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui e' riferita l'integrazione salariale.

2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario".

Quindi la prima risposta è che durante la cassa integrazione ordinaria, anche per emergenza Coronavirus e quindi causale Covid-19, il datore di lavoro, esclusivamente per le ore di integrazione salariale (quindi per tutte le ore in caso di CIG a zero ore o per le ore non lavorate in caso di CIG a rotazione o CIG con riduzione dell'orario di lavoro), il datore non versa i contributi a carico azienda, perché i periodi di integrazione salariale sono coperti da contribuzione figurativa.

E il lavoratore non perde nulla (ai fini pensionistici e contributivi) perché si vede accreditati, nell'estratto conto contributivo, i contributi figurativi sulla retribuzione globale, ossia stipendio lordo più ratei di tredicesima e quattordicesima.

Va detto che il lavoratore, e l'azienda, beneficiano di tale agevolazione contributiva per effetto dei versamenti effettuati tutti i mesi dell'aliquota contributiva relativa al contributo CIGO, disciplinata dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 148 del 2020 (1,70% o 2,00%). Per la cassa integrazione ordinaria per causale Covid-19, il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo addizionale.

Il discorso è analogo per tutti coloro che accedono all'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), ossia ai lavoratori spetta la contribuzione figurativa accreditata, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali a carico azienda per le ore di integrazione salariale di ogni lavoratore.

La contribuzione versata mensilmente al Fondo di integrazione salariale (tutti i mesi ordinari) è invece disciplinata dall'art. 23 del D. Lgs. n. 148 del 2015 (0,60% di cui 0,30% a carico del lavoratore trattenuta in busta paga).

Per la CIG in deroga si applicano per quanto compatibili le normative relativa alla cassa integrazione ordinaria, quindi diritto alla contribuzione figurativa.

Chiarito ciò vediamo i singoli casi dei lavoratori che beneficiano di un trattamento di integrazione salariale per Covid-19.

Cassa integrazione: contributi a carico del lavoratore

I lavoratori dipendenti versano ogni mese in busta paga i contributi a carico lavoratore, che per la maggior parte dei lavoratori è l'aliquota contributiva del 9,19%. Gli apprendisti versano invece l'aliquota ridotta del 5,84%.

Questo versamento mensile dei contributi a carico dipendente non è dovuto per le ore di cassa integrazione. Viene sostituito da un'aliquota ridotta, appunto l'aliquota del 5,84% normalmente prevista per gli apprendisti.

L'obbligo di versamento dell'aliquota apprendisti del 5,84% è contenuta nell'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 richiamata per quanto riguarda la CIGO e CIGS dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 148 del 2015. E tale norma vale anche per l'assegno ordinario FIS e per la CIG in deroga, in quanto alle stesse si applicano, ove compatibili, le norme della CIGO.

Vediamo con esempi i singoli casi.

CIGO, assegno ordinario FIS e CIG in deroga a zero ore

In questo caso c'è la sospensione dall'attività lavorativa. Il lavoratore ha diritto all'integrazione salariale, alla copertura con contribuzione figurativa. Per le sole ore di integrazione salariale, il datore di lavoro non deve versare i contributi a carico azienda.

Il lavoratore, per le sole ore di integrazione salariale, sia con anticipazione datoriale che con pagamento diretto Inps, versa li contributi previdenziali nella misura del 5,84%.

Ma sulle ore lavorate del mese, il datore di lavoro versa la contribuzione ordinaria a carico azienda e il lavoratore la contribuzione ordinaria del 9,19%.

Nel caso di pagamento diretto dell'Inps dell'integrazione salariale, al lavoratore arriverà il pagamento con bonifico con il 5,84% a carico lavoratore già trattenuto dall'Inps.

Ore lavorate nel mese: contributi 9,19%. Questo vuol dire che se un lavoratore è stato collocato in CIG a zero ore un lunedì 9/3 o 16/3, per le giornate lavorate precedenti la cassa integrazione, l'azienda versa i contributi a carico datoriale e il lavoratore riceve la trattenuta del 9,19% sulle ore lavorate e sul normale imponibile previdenziale relativo a quelle ore lavorate.

Ore in CIG a zero ore del mese: contributi 5,84%. per le giornate in cassa integrazione, in caso di anticipazione del datore di lavoro, riceve il pagamento della CIG in busta paga, ma con la trattenuta dei contributi con aliquota del 5,84% calcolata sulle sole ore di integrazione salariale. Tale trattenuta avviene in busta paga in caso di anticipazione datoriale oppure direttamente da parte dell'Inps in caso di pagamento diretto.

C'è un aspetto importante da chiarire: i contributi del 5,84% sono dovuti sull'integrazione salariale che è calcolata sulla retribuzione globale, ossia non sull'imponibile previdenziale del mese, ma sulla retribuzione mensile compreso i ratei di tredicesima e quattordicesima. Ma attenzione, il sistema di integrazione salariale prevede dei massimali CIG, quindi nella maggior parte dei casi per ogni ora di cassa integrazione, assegno ordinario FIS e CIG in deroga, il lavoratore riceverà 5,34 euro al lordo della tassazione Irpef e al netto dei contributi previdenziali carico lavoratore del 5,84%.

Spettano infatti, secondo i massimali CIG spettano 939,89 euro mensili netti (998,18 euro lordi) per i lavoratori con retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 euro; e 1.129,66 euro mensili netti (1.199,72 euro lordi) per i lavoratori con retribuzione superiore a 2.159,48 euro. Per il calcolo del massimale per ogni ora calcolare per marzo e aprile diviso 176. Quindi 998,18 euro diviso 176 viene 5,67 euro e versando il 5,84% come contributi, il calcolo porta a 5,34 euro, che sono al lordo della tassazione Irpef del dipendente.

Quanto appena chiarito è il sistema di calcolo della prestazione, quindi sia di importo mensile e orario spettante, che di contributi a carico del lavoratore, anche in caso di assegno ordinario FIS e CIG in deroga.

CIGO, assegno ordinario FIS e CIG in deroga a rotazione

Il ragionamento è lo stesso anche per la CIG a rotazione, per la CIG in deroga a rotazione o per l'assegno ordinario FIS a rotazione. Ossia in tutti quei casi in cui l'azienda non ha previsto la sospensione del lavoratore per un massimo di 9 settimane, ma ha scelto una riduzione dell'orario di lavoro.

In sostanza, in alcune aziende, ai lavoratori inquadrati ful-time con 40 ore settimanali, l'azienda ha scelto ad esempio una combinazione tra 20 ore lavorate e 20 ore in "cassa integrazione" durante ogni settimana. Oppure il lavoratore part-time a 24 ore settimanali, che ne lavora 12 e altre 12 è in cassa integrazione durante la settimana. Il discorso è lo stesso anche per CIG in deroga o assegno ordinario FIS con riduzione dell'orario di lavoro.

Ore lavorate nel mese: contributi previdenziali al 9,19%. Per le ore lavorate durante il mese, nulla cambia, il datore di lavoro deve versare per quelle ore la contribuzione a carico azienda, il lavoratore si vede trattenuto in busta paga il versamento dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nella misura del 9,19% dell'imponibile previdenziale del mese, relativo solo alle ore lavorate.

Ore in "cassa integrazione nel mese: contributi previdenziali al 5,84%. Per le ore non lavorate del mese, quindi le ore in cui il lavoratore è in cassa integrazione ordinaria CIGO per causale Covid-19, oppure è in assegno ordinario FIS o CIG in deroga per Covid-19, è dovuta la contribuzione previdenziale a carico del lavoratore secondo l'aliquota ridotta del 5,84%.

Quindi per coloro che sono in CIG a rotazione, per le ore di integrazione salariale, comunque percepite secondo i massimali CIG, sulla retribuzione globale oraria (quindi per ogni ora viene calcolato l'80% della retribuzione globale, ossia stipendio mensile lordo a livello previdenziale più ratei di tredicesima e quattordicesima. Se tale retribuzione globale, su base mensile, supera il massimale CIG, si applica il massimale CIG) il lavoratore versa i contributi del 5,84%.

Quindi nella maggior parte dei casi, il lavoratore percepirà 5,34 euro al loro della tassazione Irpef, quindi il netto in tasca è poi inferiore, per ogni ora in "cassa integrazione". Se l'azienda ha optato per l'anticipazione della cassa integrazione ordinaria CIGO o dell'assegno ordinario FIS in busta paga, i 5,34 euro sono al netto dei contributi previdenziali a carico lavoratore del 5,84%. Al lordo l'importo mensile è invece 5,64 euro ad ora.

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