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Contribuenti del regime dei minimi: la determinazione del reddito

I contribuenti che optano per il regime dei minimi determinano il proprio reddito, sul quale calcolare l’imposta sostitutiva, col principio di cassa. Vediamo i ricavi, compensi e le spese utili alla determinazione.
A cura di Antonio Barbato
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contribuenti del regime dei minimi

AGGIORNAMENTO 2014 – I contribuenti che optano per il regime agevolato dei contribuenti minimi, possono applicare l’imposta sostitutiva del 5% in luogo del pagamento dell’Irpef, dell’Irap, dell’IVA, delle addizionali regionali e comunali all’Irpef. L’imposta sostitutiva si applica sul reddito di impresa o di lavoro autonomo del contribuente minimo, che viene determinato applicando regole specifiche.

Il primo importante principio è che viene determinato il reddito annuale col principio di cassa, ossia imputando le spese, i ricavi, i compensi, nel momento dell’effettiva percezione del ricavo o compenso o nel momento dell’effettivo sostenimento del costo o della spesa. Quindi nel reddito annuale saranno comprese solo le spese pagate ed i ricavi incassati.

Il principio di cassa è normalmente applicato per la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Per i contribuenti minimi trova applicazione anche nella determinazione del reddito d’impresa.

Determinazione del reddito

Per la determinazione del reddito sul quale applicare l’imposta sostitutiva del 5% (prima del 2012 era al 20%), sono da considerare tutti i componenti positivi e negativi, pertanto oltre ai ricavi o ai compensi  percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta (l’anno solare), concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’esercizio dell’impresa e dell’arte o professione, e le sopravvenienze attive e quelle passive. Vediamo alcuni componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

Contributi previdenziali e assistenziali. I contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (es. all’Inps, all’Inail), per i contribuenti minimi sono deducibili dal reddito d’impresa o arte o professione. La deducibilità è sia sul reddito d’impresa, che sul reddito del contribuente nel caso ci sia un eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività esercitata. Vediamo l’approfondimento sulla deducibilità dei contributi obbligatori.

Le rimanenze. Non hanno invece alcuna rilevanza nella determinazione del reddito dei contribuenti minimi, essendo il costo sostenuto per l’acquisto dei stessi beni imputato al periodo d’imposta in cui avviene il pagamento. Nel caso di rimanenze finali nell’esercizio precedente all’ingresso nel regime dei minimi, essere sono rilevanti come componente negativo e vanno a decremento dei componenti positivi del reddito dell’esercizio in cui c’è l’applicazione del regime.

Beni ad uso promiscuo. In questo caso, essendo i beni parzialmente inerenti all’attività, sono rilevanti per la formazione del reddito nella misura del 50% dell’importo corrisposto, al lordo dell’IVA. Si presumono ad uso promiscuo le autovetture, i ciclomotori, motocicli e la telefonia.

Beni strumentali. Anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali, come ad esempio macchinari, attrezzature, canoni di locazione, concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento, in applicazione del principio di cassa. Analogamente, la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale concorre nel periodo d’imposta in cui è stato percepito il corrispettivo.

In tema di acquisto di beni strumentali, il Regime dei minimi prevede una limitazione: massimo 15.000 euro di acquisti nell’arco del triennio precedente, pertanto va calcolato il valore complessivo degli acquisti. Per approfondimenti vediamo il regime dei minimi ed i beni strumentali.

Vitto, alloggio e omaggi. Se la spesa è inerente all’esercizio dell’attività d’impresa ed è dimostrabile sulla base di criteri oggettivi, anche le spese per omaggi, vitto e alloggio possono essere portate in deduzione dal reddito per l’intero importo pagato. E’ il caso ad esempio delle spese per alberghi e ristoranti utilizzati per l’attività esercitata.

Calcolo dell’imposta sostitutiva

Una volta ottenuto il reddito imponibile, attraverso la somma algebrica tra i componenti positivi (ricavi, compensi) e negativi del reddito (spese per l’attività, per beni strumentali, contributi previdenziali, ecc), si calcola l’imposta sostitutiva del 5% (a partire dall’anno 2012 l’imposta sostitutiva è del 5%, in precedenza era del 20%).

Tale imposta così calcolata sostituisce l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), le relative addizionali regionali e comunali all’Irpef e l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), che pertanto per i contribuenti minimi non sono dovute.

Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente ai fini del calcolo di eventuali imposte dovute per ulteriori attività esercitate. Mentre è rilevante ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per la determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non viene considerato invece utile nel determinare il reddito sul quale si basa il riconoscimento delle altre detrazioni fiscali.

I contribuenti minimi restano soggetti all’applicazione delle ritenute previste dal D.P.R. n. 600 del 1973 (compresa quella del 4% dovuta dal condominio sui corrispettivi) che si considerano effettuate a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva.

I contribuenti minimi, ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta, devono presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello Unico, ed il quadro del modello dedicato all’attività d’impresa o professionale è il quadro CM.

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