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Contribuenti ex regime dei minimi: come recuperare le ritenute d’acconto

Le ritenute d’acconto del 2012 trattenute da banche e Poste Italiane Spa ai contribuenti superminimi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ossia coloro che versano l’imposta sostitutiva del 5%, possono essere recuperate con una istanza di rimborso, oppure in via eccezionale scomputandole nel modello Unico 2013 nel quadro LM. Vediamo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
A cura di Antonio Barbato
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contribuenti ex regime dei minimi

Una importante risoluzione risolve il problema delle ritenute d’acconto subite, e che non andavano versate, nel 2012 dai contribuenti ex regime dei minimi, confluiti nel nuovo regime di vantaggio dei “superminimi” per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Si tratta di coloro che per 5 anni sono assoggettati ad una imposta sostitutiva dell’Irpef del 5%. Tali contribuenti, giovani under 35 anni, non devono subire, a partire dal 2012, anno di lancio del nuovo regime, alcuna ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta. Ma banche e Poste Italiane hanno trattenuto e versato tali ritenute. Vediamo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Il problema nel dettaglio: “In relazione ai bonifici disposti dai contribuenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico individuati dall’articolo 16-bis del TUIR (in materia di detrazioni fiscali), delle associazioni di categoria hanno segnalato che alcune banche applicano la ritenuta d’acconto prevista all’atto dell’accredito anche sui bonifici emessi nei confronti dei contribuenti rientranti nel c.d. “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 98 del 2011”.

Il nuovo regime dei superminimi con il 5% di imposta sostitutiva e nessuna ritenuta d’acconto. L’Agenzia delle Entrate, in applicazione delle disposizioni che hanno introdotto il regime di vantaggio dei superminimi, ex contribuenti minimi, i quali versano una imposta sostitutiva dell’Irpef del 5% (il vecchio regime dei minimi prevedeva un’imposta sostitutiva del 20% ed una conseguente ritenuta d’acconto del 20% operata dai sostituti d’imposta), con il provvedimento protocollo n. 185820 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 ha previsto che “I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.

Si pone il problema riguardo le ritenute subite e versate nel 2012. Le modalità di recupero le segnala la risoluzione n. 47/E dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2013: “Con riferimento alle ritenute già subite nel periodo d’imposta 2012 e regolarmente certificate dal sostituto d’imposta, vengono chiesti dei chiarimenti sulla modalità di recupero delle stesse, atteso che la modulistica approvata non contiene uno specifico campo per scomputare dette ritenute”.

Perché le banche e le Poste Italiane effettuano la ritenuta del 4%. Lo spiega la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate: “L’articolo 25, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto, in capo alle banche e a Poste Italiane S.p.A., l’obbligo di operare una ritenuta a titolo di acconto, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Detta ritenuta, originariamente fissata nella misura del 10 per cento dell’importo del bonifico al netto dell’IVA, è stata successivamente ridotta al 4 per cento, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 23, comma 8, del medesimo decreto legge n. 98 del 2011.

In via generale, pertanto, le banche e Poste Italiane S.p.A. che procedono all’accredito delle predette somme, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti ad operare le ritenute su detti bonifici e a riversarle all’erario, dichiarandole nel modello 770 Semplificato.

Perché i Superminimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. L’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 98 del 2011, ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2012, per i contribuenti di piccole dimensioni, che intendono iniziare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme di riferimento, un nuovo regime fiscale di vantaggio.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 185820 del 22 dicembre 2011, che dà attuazione ai commi 1 e 2 dell’articolo 27 del citato decreto, è stato previsto che, considerata anche l’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva prevista per tale regime degli ex minimi, i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non siano soggetti a ritenuta d’acconto e che, a tal fine, sia necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto, dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

Il quadro LM modello Unico 2013. In coerenza con tale disciplina, il nuovo quadro LM dedicato ai contribuenti in regime di vantaggio, presente nel modello Unico PF 2013, anno d’imposta 2012, non prevede un apposito campo in cui scomputare le ritenute subite.

Conseguentemente, i contribuenti che rientrano nel predetto “regime di vantaggio” e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argomento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del citato decreto legge n. 78 del 2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti.

Istanza di rimborso o scomputo nel modello Unico PF 2013. Le indicazioni operative della Risoluzione: “Tuttavia, con riferimento al periodo d’imposta 2012, si ritiene che dette ritenute, qualora siano state erroneamente operate e regolarmente certificate dal sostituto d’imposta (che le inserisce nel proprio modello 770), possano essere,  in alternativa all’istanza di rimborso di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, scomputate eccezionalmente nella dichiarazione Unico PF 2013.

A tal fine si dovrà valorizzare con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione”, e riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, al rigo RS33, ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese.

Le ritenute di cui trattasi dovranno essere indicate nella colonna 2 del predetto rigo RS33, esclusivamente nel primo modulo del quadro RS, e non dovrà essere compilata la colonna 1, dedicata al codice fiscale del consorzio.

Qualora debbano essere riportate anche ritenute cedute da consorzi, le stesse dovranno essere esposte nei successivi moduli, riportando, in tal caso, anche i codici fiscali dei consorzi cedenti. Le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno, poi, essere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo LM13, ovvero nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4”.

Con la risoluzione n. 55/E del 5 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente per stabilire i criteri di recupero delle ritenute riferibili a nuovi casi segnalati. La circolare elenca le seguenti nuove fattispecie di erronea applicazione della ritenuta d’acconto del 20%: 1) i compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime; 2) i compensi erogati nel 2012, in relazione a fatture emesse negli anni precedenti, con applicazione della ritenuta prevista dal previgente regime dei c.d. “minimi”, di cui all’articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 3) le indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’INPS”. Per risolvere anche questi casi l’Agenzia ha esteso l’applicazione delle disposizioni della risoluzione n. 47/E a tutti i casi in cui è stata applicata la ritenuta, sempre prevedendo la possibilità di inviare un’istanza di rimborso o di recuperare le ritenute tramite il modello Unico 2013. Per maggiori informazioni, vediamo la risoluzione n. 55/E.

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