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Le ricevute che il CAF deve rilasciare al contribuente che presenta il 730

Lavoratori e pensionati devono presentare al Caf il modello 730 e la documentazione allegata. Il Centro di assistenza fiscale, o il professionista abilitato, a sua volta, rilascia le ricevute di presentazione 730-2, il visto di conformità, il modello elaborato ed il prospetto di liquidazione 730-4. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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visto di conformità e prospetto di liquidazione

AGGIORNATO AL 730 2014 – Hanno tempo fino al 31 maggio di ogni anno i contribuenti italiani per presentare il modello 730 tramite il Caf o i professionisti abilitati. Avvalersi della loro assistenza fiscale necessità il rispetto di una tempistica, nonché di procedere alla puntuale presentazione della documentazione giustificativa di quanto dichiarato o da dichiarare nel modello 730, poi inviato dal Caf all’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 31 maggio 2014 il modello 730 già compilato e firmato, oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione dello stesso, ed il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.

E’ necessario poi provvedere a presentare tutta la documentazione al CAF o al professionista, soprattutto quella inerente ai redditi (Cud, ad esempio) e alle spese oggetto di detrazione fiscale o deducibilità (come gli scontrini parlanti della farmacia, le fatture inerenti a spese agevolate, ecc.). Per maggiori informazioni vediamo la documentazione da presentare al Caf. Una volta presentato il modello 730, la scelta relativa all’8 x mille o 5 x mille, e la documentazione allegata, il Centro di assistenza fiscale o il professionista, provvedono ad una serie di adempimenti, vediamoli.

Il modello 730-2  ed il visto di conformità

Il CAF o il professionista abilitato rilascia, al contribuente, una ricevuta dell’avvenuta presentazione del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1 consegnati, e della documentazione esibita. Prima di rilasciare la ricevuta, che prende il nome di modello 730-2 e costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il Caf o il professionista verifica che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d’imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente o dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.

Il CAF e il professionista nel mod. 730-2 devono indicare se intendono o meno assumere l’impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. L’assunzione dell’impegno deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate barrando l’apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione. 

L’indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti, nel modello 730-2, può avvenire in forma sintetica quando il CAF o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel mod. 730-2. Ad esempio, le spese per farmaci si intendono elencate analiticamente se indicate con il relativo importo, anche complessivo, separatamente dalle altre spese sanitarie. L’analitica redazione della ricevuta è sufficiente a garantire, in caso di controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, al CAF o al professionista abilitato, l’avvenuta verifica da parte del responsabile dell’assistenza fiscale della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione alla documentazione prodotta dall’assistito (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005). 

Il visto di conformità. I Caf ed i professionisti ai quali i contribuenti si rivolgono sono obbligati a rilasciare il visto di conformità. Ossia una certificazione di correttezza dei dati indicati nel modello 730 2014 presentato, rilasciata a seguito della verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (CUD; certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);
  • degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
  • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
  • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
  • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
  • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (CUD).

Esiti e trasmissione della dichiarazione: il prospetto di liquidazione 730-3

Il CAF, o il professionista abilitato, sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, elabora la dichiarazione, acquisisce le scelte per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef effettuate dall’assistito, provvedendo all’apertura dell’apposita busta, che non costituisce documentazione da conservare, e liquida le relative imposte.

Se emergono, anche nel corso dell’attività di assistenza, situazioni che non consentono l’utilizzo del modello 730, il CAF, o il professionista abilitato, deve tempestivamente informarne il contribuente perché possa presentare, entro i previsti termini ordinari, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2013 – Persone fisiche.

Entro il 15 giugno 2014 (poi prorogato a 24 giugno 2014 dal DPCM del 3 giugno 2014), il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3.

Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto anche solo attraverso l'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del responsabile dell’assistenza fiscale o del professionista abilitato, sono evidenziati:

  • gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio fiscale;
  • le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;
  • i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;
  • la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’ Irpef.

La firma del contribuente sul 730 elaborato dal Caf. Il contribuente è tenuto alla conservazione della dichiarazione originale da lui sottoscritta e che la copia su supporto informatico conservata dall’incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente. Pertanto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale può richiedere al contribuente l’apposizione della sottoscrizione sulla copia della dichiarazione. E’ possibile anche la consegna telematica del modello.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate dal CAF o dal professionista abilitato. Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF o dal professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2013 Persone fisiche.

Entro il 30 giugno 2014 (poi prorogato al 8 luglio 2014), il CAF e il professionista abilitato trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.

Sulla base di quest’ultimi, i sostituti d’imposta effettueranno le dovute trattenute o rimborsi in busta paga, per i lavoratori, o nella rata di pensione, per i pensionati. Per maggiori informazioni vediamo le trattenute o i rimborsi Irpef da 730.

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