Contributi per i lavoratori domestici: gli importi dovuti all’Inps per l’anno 2014
L’Inps con una circolare ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2014 per i lavoratori domestici. La contribuzione nel settore domestico, gli importi dovuti per colf, badanti e gli altri lavoratori è stabilita in misura fissa sulla base della retribuzione oraria. Per i contratti a termine c’è il contributo addizionale introdotto dalla riforma Fornero. Mentre per i rapporti con orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali l’importo è inferiore rispetto agli altri casi.
La variazione percentuale, calcolata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2012 ed il periodo gennaio-dicembre 2013, è risultata essere pari all’1,10%. Di conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2014 per i lavoratori domestici. Con la circolare Inps n. 23 del 10 febbraio 2014 sono dettagliati i valori dei contributi ed i coefficienti di ripartizione, vediamoli.
Contributi dovuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014. Per i lavoratori italiani e stranieri, in caso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono dovuti i seguenti contributi, senza contributo addizionale per i contratti a termine di cui parleremo in seguito):
- Retribuzione oraria fino a 7,86 euro e convenzionale di 6,96 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,39 euro per ogni ora (di cui 0,35 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,40 euro (di cui sempre 0,35 euro a carico del lavoratore);
- Retribuzione oltre 7,86 euro e fino a 9,57 euro e convenzionale di 7,86 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,57 euro per ogni ora (di cui 0,39 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,58 euro (di cui sempre 0,39 euro a carico del lavoratore);
- Retribuzione oraria oltre 9,57 euro e convenzionale di 9,57 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,91 euro per ogni ora (di cui 0,48 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,92 euro (di cui sempre 0,48 euro a carico del lavoratore);
- Nel caso di un orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, ed un retribuzione convenzionale di 5,06 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,01 euro per ogni ora (di cui 0,25 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,02 euro (di cui sempre 0,25 euro a carico del lavoratore).
Contributi dovuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 per i contratti a termine. Si tratta dei rapporti di lavoro a tempo determinato che devono il contributo addizionale all’Aspi di cui al comma 28, dell’art. 2 della Legge n. 92 del 2012, la Legge Fornero. Per i lavoratori italiani e stranieri gli importi della contribuzione sono i seguenti:
- Retribuzione oraria fino a 7,86 euro e convenzionale di 6,96 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,49 euro per ogni ora (di cui 0,35 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,50 euro (di cui sempre 0,35 euro a carico del lavoratore);
- Retribuzione oltre 7,86 euro e fino a 9,57 euro e convenzionale di 7,86 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,68 euro per ogni ora (di cui 0,39 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,69 euro (di cui sempre 0,39 euro a carico del lavoratore);
- Retribuzione oraria oltre 9,57 euro e convenzionale di 9,57 euro, i contributi dovuti sono pari a 2,04 euro per ogni ora (di cui 0,48 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 2,06 euro (di cui sempre 0,48 euro a carico del lavoratore);
- Nel caso di un orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, ed un retribuzione convenzionale di 5,06 euro, i contributi dovuti sono pari a 1,08 euro per ogni ora (di cui 0,25 euro a carico del lavoratore). Senza quota CUAF l’importo del contributo orario dovuto è pari a 1,09 euro (di cui sempre 0,25 euro a carico del lavoratore).
Nella circolare, la n. 23 del 2014 l’Inps elenca anche i coefficienti di ripartizione con e senza contributo addizionale. Per gli anni precedenti, vediamo i contributi dovuti per l'anno 2013.
A norma dell’art. 27, comma 2-bis della legge n. 30 del 1997 l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) è dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico salvo il caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006. Viene confermata, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per le informazioni sulla contribuzione dovuta per l’anno 2013, per informazioni sulle modalità di calcolo dei contributi, nonché per le modalità di invio dei mav cartecei, e la relativa rinuncia, vediamo la guida ai contributi del lavoro domestico.
Contributo addizionale per i contratti a termine e modalità di restituzione
Se per i rapporti con i lavoratori domestici non è dovuto il ticket di licenziamento, per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale della Riforma Fornero, a carico del datore di lavoro ed a finanziamento dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), che è pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Restituzione dei contributo addizionale in caso di trasformazione a tempo indeterminato. Dal 1° gennaio 2014, tuttavia, in riferimento alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, ai sensi dell’art. 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), non è più previsto il limite delle ultime sei mensilità per la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare, come di consueto, domanda in via telematica, secondo quanto indicato nella circolare n. 170 del 30 dicembre 2011, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center Multicanale – numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore;
- Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
La restituzione avviene anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.