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Lavoratori domestici: le aliquote Inps per il pagamento dei contributi

Ecco i contributi da pagare per colf, badanti e baby sitter. Pubblicate dall’Inps le istruzioni per il pagamento trimestrale, con tutti gli importi da versare in base alla fascia relativa alla retribuzione oraria effettiva riconosciuta al lavoratore domestico. Novità dalla riforma lavoro, introdotto il contributo aggiuntivo per i contratti a termine. Vediamo come cambiano le aliquote per l’anno 2015 rispetto al 2014 e 2013.
A cura di Antonio Barbato
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AGGIORNATO AL 2015 – Come ogni anno, arriva la definizione degli importi orari per il calcolo dei contributi per il lavoro domestico, che notoriamente sono dovuti con cadenza trimestrale. Il pagamento avviene in base ai parametri forniti dall’Inps.  Con la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015, l’ente previdenziale ha pubblicato gli “importi dei contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici”. Le famiglie italiane che hanno alle proprie dipendenze colf, badanti, baby sitter, ecc, devono calcolare i contributi dovuti all’Inps sulla base di questi parametri. Gli importi sono aggiornati annualmente in base agli indici di prezzo al consumo pubblicati dall’Istat.

Variazione indice Istat del 0,2% per l’anno 2015. La variazione percentuale, calcolata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2013 ed il periodo gennaio-dicembre 2014, è risultata essere pari all’0,2%. Di conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici. Nell’anno 2014 e 2013, come vedremo,. tale variazione era stata rispettivamente dell'1,2% e del 3%.

SOMMARIO:
Contributi da versare nell'anno 2015
Contributi dovuti per l’anno 2014
Novità riforma lavoro sul lavoro domestico
Contributi 2013 per il lavoro domestico
Esoneri
Modalità di pagamento

Contributi dovuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015

Per i lavoratori italiani e stranieri, colf, badanti, e altri lavoratori del settore domestico, in tutti i casi in cui c’è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono dovuti i contributi senza il contributo addizionale per i contratti a termine. Quando il contratto di lavoro è a tempo determinato è dovuta anche una contribuzione aggiuntiva, quella che come vedremo è stata introdotta dalla Riforma Fornero.

Per l’anno 2015 la retribuzione oraria di riferimento (quella riconosciuta ai lavoratori) per il calcolo dei contributi è quella fino a 7,86 euro, quella della fascia tra 7,86 euro e 9,57 euro, oppure quella della fascia superiore a 9,57 euro. L’ente previdenziale comunica l’importo dei contributi dovuti nei vari casi (e nelle varie fasce di retribuzione), ossia con o senza quota CUAF, con o senza contributo addizionale per contratti a termine. Per le cifre nel dettaglio, vediamo i Contributi per i lavoratori domestici: gli importi dovuti all’Inps per l’anno 2015.

Contributi dovuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014

Per l’anno 2014 la retribuzione oraria di riferimento (quella riconosciuta ai lavoratori) per il calcolo dei contributi è la stessa dell'anno 2015, pertanto quella fino a 7,86 euro, quella della fascia tra 7,86 euro e 9,57 euro, oppure quella della fscia superiore a 9,57 euro. L’ente previdenziale anche in questo caso ha emesso la circolare con gli importi dei contributi dovuti nei vari casi (e nelle varie fasce di retribuzione), ossia con o senza quota CUAF, con o senza contributo addizionale per contratti a termine. Per le cifre nel dettaglio, vediamo i Contributi per i lavoratori domestici: gli importi dovuti all’Inps per l’anno 2014.

Le novità della riforma sul lavoro domestico

La legge 28 giugno 2012 n. 92 ha introdotto una importantissima novità in materia di prestazioni a sostegno del reddito nei casi di disoccupazione involontaria, ossia l’abrogazione dell’indennità di disoccupazione (sia ordinaria che con requisiti ridotti) e l’introduzione dell’Aspi (Assicurazione Sociale per l’Impiego). Le novità che coinvolgono anche il settore domestico riguardano il finanziamento all’Aspi, ossia i contributi dovuti dal datore di lavoro.

Tale finanziamento dell’indennità di disoccupazione involontaria era già presente nella contribuzione per lavoro domestico, ma ora è sostituito dal finanziamento all’ASpI, ai sensi del comma 1 del citato articolo 2, a cui concorrono i contributi di cui agli artt. 12, sesto comma (1,30%), e 28, primo comma (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160. Come precisato dalla circolare Inps n. 25 del 2013.

La novità della riforma lavoro consiste in due tipologie di contributi ora dovuti per finanziamento all’Aspi:

  • Il contributo addizionale per i contratti a termine;
  • Il contributo di licenziamento per le risoluzioni del rapporto di lavoro diverse dalla dimissione.

Si tratta di importanti novità che comportano un aumento dei costi per le aziende che impiegano lavoratori del settore domestico (e non solo) con contratto a termine e di un consistente contributo oneroso da versare all’Inps per il licenziamento dei lavoratori a tempo indeterminato. Ma in questo caso, come vedremo, i datori di lavoro del settore domestico, sono esclusi dal versamento.

Contributo addizionale contratti a termine dell’1,40%. L’art.2 comma 28 della legge Fornero ha previsto, inoltre, che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Quindi rincaro per le assunzioni di colf, badanti, baby sitter con contratto a termine. Per maggiori informazioni vediamo il contributo addizionale.

Restituzione del contributo addizionale per trasformazione in indeterminato. Nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, al comma 30 del citato art. 2, è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi. La restituzione può avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.   

Esempio di restituzione contributo: Lavoratore a tempo determinato (01/01-28/12/2013) – a 25 ore settimanali con una retribuzione convenzionale di 5,00 euro – per il quale è stato pagato il contributo addizionale dell’1,40%. L’Inps pone le seguenti retribuzioni mensili e contributi addizionali dovuti:

  • luglio (4 settimane), € 500,00 con contributo addizionale dovuto di  € 7,00;
  • agosto (5 settimane), € 625,00 con contributo addizionale dovuto di € 8,75;
  • settembre (4 settimane), € 500,00 con contributo addizionale dovuto di € 7,00;
  • ottobre (4 settimane), € 500,00 con contributo addizionale dovuto di € 7,00;
  • novembre (5 settimane), € 625,00 con contributo addizionale dovuto di € 8,75;
  • Dicembre (4 settimane), € 500,00 con contributo addizionale dovuto di € 7,00;
  • Il totale delle retribuzioni del periodo è di € 3.250,00 con un totale di contributi addizionali pari a € 45,50. 

Se il rapporto di lavoro viene trasformato alla scadenza il datore di lavoro ha diritto al rimborso del contributo addizionale versato per le sei mensilità: 45,50 euro. Se il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato ad aprile 2014 il datore di lavoro ha diritto al rimborso di 3 mensilità (€ 45,50/6 x 3 = € 22,75). 

Domanda telematica per il rimborso. Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170 del 30 dicembre 2011, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center Multicanale,  numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore;
  • Intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

Contratti a termine in corso: il contributo è dovuto. L’Inps nella circolare precisa che per tutti i rapporti di lavoro per i quali è già stata presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 01/01/2013, il contributo addizionale sarà calcolato direttamente dall’Istituto al momento della generazione del bollettino Mav o dell’utilizzo delle altre modalità di pagamento.

La comunicazione per chi assume per sostituzione. Il contributo addizionale è calcolato dall’Inps nella generazione del bollettino Mav per tutti i rapporti di lavoro a termine. I datori di lavoro che hanno assunto un lavoratore in sostituzione di lavoratore assente devono presentare tempestiva comunicazione all’Inps nelle seguenti modalità: identificatosi con Pin, comunicando al  Contact Center Multicanale numero gratuito803 164 oppure numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore, e devono  comunicare che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente. L’Inps precisa che per consentire il corretto calcolo dei contributi dovuti, in tempo utile per l’invio dei MAV relativi al 1° e 2° trimestre 2013 , è opportuno che tale informazione sia data entro il 28 febbraio 2013.

Contributo di licenziamento del 50% Aspi non dovuto nel lavoro domestico.  La circolare precisa che nel settore domestico non è dovuto il contributo di licenziamento, ossia quel contributo che il datore di lavoro deve versare all’Inps a seguito di una interruzione del rapporto di lavoro

Nel lavoro domestico, questo avrebbe comportato per le famiglie un versamento di un contributo di 1.500 euro, nel caso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che durava da più di 2 anni, ad esempio. Oppure di 500 euro per un rapporto di lavoro che non ha superato l’anno. Questo ha scatenato molte polemiche sul contributo di licenziamento dovuto dalle famiglie. Anche perché a rientrare nelle ipotesi di licenziamento oggetto di versamento del contributo è anche il licenziamento per giusta causa (esempio furti in casa da parte del lavoratore).

La circolare dell’Inps ha poi chiarito che questo contributo non è dovuto nel lavoro domestico: “Relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto al comma 31, art. 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dal comma 250, art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si ritiene che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo”. Quindi la motivazione è la peculiarità del settore domestico. Il contributo è dovuto solo dalle imprese.

Contributi da versare per il lavoro domestico 2013

L’Inps ha comunicato con la circolare n. 25 del 1 febbraio 2013, gli importi dovuti per l’anno 2013, ed i dettagli della variazione annuale. L’Istat ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 è risultata del 3,00%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici. Vediamo allora quali sono gli importi dei contributi ed i coefficienti di ripartizione. E quali sono state le novità.

Tenuto conto delle variazioni introdotte dalla riforma del mercato del lavoro del giugno 2012, gli importi dei contributi da versare per i rapporti di lavoro nel settore domestico (colf, badanti, baby sitter, ecc.), subiscono a partire dal 1 gennaio 2013, importanti variazioni. Soprattutto in riferimento al contributo addizionale che, come abbiamo visto, è dovuto per i contratti di lavoro a tempo determinato. Vediamo tutti gli importi dei contributi da versare per l’anno 2013.

Importo dei contributi per l’anno 2013 senza addizionale. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (o contratti a termine per sostituzione), quindi senza contributo addizionale sopra descritto, per i lavoratori sia italiani che stranieri sono dovuti i seguenti contributi:

  • Retribuzione oraria effettiva fino a € 7,77, convenzionale di € 6,88, l’importo del contributo orario dovuto è pari a € 1,37 (€ 0,35 quota carico lavoratore) comprensivo di quota CUAF, oppure a € 1,38 (€ 0,35 carico lavoratore) senza CUAF;
  • Retribuzione oraria effettiva oltre € 7,77 e fino a € 9,47, convenzionale di € 7,77, l’importo del contributo orario dovuto è pari a € 1,55 (€ 0,39 quota carico lavoratore) comprensivo di quota CUAF, oppure a € 1,56 (€ 0,39 carico lavoratore) senza CUAF;
  • Retribuzione oraria effettiva oltre a € 9,47, convenzionale di € 9,47, l’importo del contributo orario dovuto è pari a € 1,89 (€ 0,47 quota carico lavoratore) comprensivo di quota CUAF, oppure a € 1,90 (€ 0,47 carico lavoratore) senza CUAF.
  • Per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali, la cui retribuzione convenzionale è pari € 5,00, l’importo del contributo orario è pari a € 1,00 (€ 0,25 a carico del lavoratore), sia con CUAF che senza.

Ricordiamo che il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

Importo dei contributi 2013 per lavoro domestico per contratti a termine (con addizionale). Questa contribuzione dovuta all’Inps è invece comprensiva del contributo addizionale previsto dalla Riforma Fornero in materia di Aspi. Quindi trattasi dei contributi dovuti per i contratti a termine stipulati con colf, badanti, baby sitter dalle famiglie italiane. Si tratta dei seguenti contributi:

  • Retribuzione oraria effettiva fino a € 7,77, convenzionale di € 6,88, l’importo del contributo orario dovuto è pari a € 1,47 (€ 0,35 quota carico lavoratore) comprensivo di quota CUAF, oppure a € 1,48 (€ 0,35 carico lavoratore) senza CUAF;
  • Retribuzione oraria effettiva oltre € 7,77 e fino a € 9,47, convenzionale di € 7,77, l’importo del contributo orario dovuto è pari a € 1,66 (€ 0,39 quota carico lavoratore) comprensivo di quota CUAF, oppure a € 1,67 (€ 0,39 carico lavoratore) senza CUAF;
  • Retribuzione oraria effettiva oltre a € 9,47, convenzionale di € 9,47, l’importo del contributo orario dovuto è pari a € 2,02 (€ 0,47 quota carico lavoratore) comprensivo di quota CUAF, oppure a € 2,03 (€ 0,47 carico lavoratore) senza CUAF.
  • Per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali, la cui retribuzione convenzionale è pari € 5,00, l’importo del contributo orario è pari a € 1,07 (€ 0,25 a carico del lavoratore), sia con CUAF che senza.

La retribuzione oraria effettiva e le ore retribuite nel trimestre sono quindi elementi utili per il calcolo. La retribuzione oraria effettiva serve per individuare in quale fascia di contribuzione rientra il rapporto di lavoro, le ore retribuite nel trimestre consentono di determinare il contributo dovuto nel trimestre, ossia vengono moltiplicate per il contributo orario di cui all’elenco sopra. Riveste quindi particolare importanza individuare questi parametri. Per tutte le informazioni vediamo il calcolo dei contributi da versare nel lavoro domestico.

Gli esoneri che determinano una minore aliquota contributiva

Confermati gli esoneri. Anche per l’anno 2013, conferma la circolare, restano in vigore i seguenti esoneri:

  • gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001;
  •  e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006.

Con gli esoneri si determina una minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva. Vediamo quali sono questi esoneri.

L’art. 120 della legge n. 388 del 2000 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1  febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,80%) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,80%). Questo in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione.

L’esonero della legge finanziaria 2006 sugli ANF. In base alla legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1 gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione (ex articolo 24 della legge n. 88/1989) è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

La riduzione del contributo per la maternità. L’art. 49 della legge n. 488 del 1999 dispone, dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’art. 43 della Legge n. 488 del 2001, ossia la legge finanziaria del 2002.

Le modalità di pagamento dei contributi domestici

Il pagamento dei contributi avviene mediante il versamento degli stessi con cadenza trimestrale e più precisamente entro i seguenti termini:

  • dal 1 al 10 aprile, per il primo trimestre gennaio – marzo;
  • dal 1 al 10 luglio, per il secondo trimestre aprile – giugno;
  • dal 1 al 10 ottobre, per il terzo trimestre luglio – settembre;
  • dal 1 al 10 gennaio, per il quarto trimestre ottobre – dicembre.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il versamento può essere effettuato tramite le reti amiche, come le tabaccherie, gli sportelli Unicredit, le Poste italiane. Può essere effettuato anche online ed utilizzando il bollettino Mav inviato dall’Inps o scaricato dal sito tramite codice Pin. Per maggiori informazioni su tutte le alternativa di pagamento vediamo la guida al versamento dei contributi nel lavoro domestico.

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