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Credito imposta vendita giornali, riviste e periodici per gli anni 2021-2022

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta per la vendita di giornali, riviste, periodici. Il credito spetta per un massimo di 4.000 euro commisurati in base alle spese sostenute dagli esercenti nel corso dell’anno precedente a quello di richiesta del credito. L’agevolazione spetta alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione che riforniscono a rivendite situate in comuni con meno di 5.000 abitanti e in comuni con un solo punto vendita. Il credito va utilizzato in compensazione tramite modello F24.
A cura di Antonio Barbato
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Credito d'imposta giornali, riviste, periodici

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato per il 2021 e fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici, la cosiddetta (tax credit edicole). Nello specifico si tratta del credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività̀ commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Tale credito è riconosciuto anche alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Il credito spetta per un importo massimo di 4.000 euro (prima fissato a 2.000 euro e poi raddoppiato dall’anno 2020 in poi) fruibile da ciascun beneficiario esclusivamente in compensazione.

Vediamo cosa dice la norma in relazione al credito e chi può accedere al beneficio.

Credito imposta vendita giornali, riviste e periodici: normativa

Per il 2021 e il 2022 è stato confermato il credito d’imposta per la vendita di giornali, riviste e periodici dalla Legge di Bilancio 2021. Il comma 609, art. 1 Legge di Bilancio 2021, infatti, stabilisce quanto segue: “Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili”.

Il credito spetta quindi sia agli esercenti che hanno come attività la vendita di giornali, riviste e periodici sia alle imprese di distribuzione della stampa a patto che riforniscano rivendite situate in comuni con meno di 5.000 abitanti.

Alla copertura dell'onere derivante dalla concessione di tale credito, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del citato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto, il Fondo è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Credito di imposta edicole 2021: beneficiari

Il credito di imposta per la vendita giornali, riviste e periodici è destinato a:

  • esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

  • sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo;
  • residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici.

Sono inoltre ammessi all’agevolazione, i soggetti con indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 e nella circolare del Capo del Dipartimento del 17 luglio 2020 e, in particolare:

  • nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10;
  • nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170: la presenza come codice attività primario di uno dei seguenti codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10;
  • nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici: la presenza del codice attività primario 82.99.20.

Credito di imposta edicole 2021: spese compensabili

Il calcolo del credito di imposta per le edicole e le imprese di distribuzione della stampa è diverso rispetto alle altre tipologie di credito. Non è infatti stabilita una percentuale fissa da applicare alle spese effettuate, bensì l’ammontare del credito di imposta di cui si può beneficiare è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, in relazione alle seguenti spese:

  1. imposta municipale unica (IMU);
  2. tassa per i servizi indivisibili (TASI);
  3. canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
  4. tassa sui rifiuti (TARI);
  5. spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (per il solo anno 2019, le spese di locazione sono ammesse a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale);
  6. servizi di fornitura di energia elettrica;
  7. servizi telefonici e di collegamento a Internet;
  8. servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

Queste ultime tre voci di spesa sono state aggiunte dall'anno 2020.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di 4.000 euro per ciascun esercente, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).

Punti vendita “non esclusivi”: accesso al credito

Qualora il richiedente credito sia un punto vendita esercente più attività, e quindi "non esclusivo" dell’attività di vendita o distribuzione di giornali, riviste e periodici, le voci di spesa di cui sopra, da tenere in considerazione per il calcolo del credito, vanno commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici (al lordo di quanto dovuto ai fornitori) e i ricavi complessivi.

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