Detrazione fiscale al 36% per le ristrutturazioni edilizie: guida all’agevolazione
Le famiglie italiane si trovano sempre più spesso con la necessità di effettuare degli interventi di ristrutturazione edilizia sia sulla propria casa che sulle parti condominiali. Visto il costo che spesso è elevato, e le politiche che tendono a favorire l’ammodernamento del patrimonio edilizio nazionale, lo stato è intervenuto concedendo delle agevolazioni fiscali. Il Fisco prevede per questa spesa, e per delle altre, delle detrazioni fiscali, che riducono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'Irpef.
Tra queste detrazioni fiscali vi è quella del 36% dedicata ai lavori per il recupero del patrimonio edilizio. Questo bonus ristrutturazioni edilizie permette di ridurre l’imposta Irpef da pagare e si applica sul totale della spesa sostenuta per l’intervento edilizio. L’agevolazione riguarda le ristrutturazioni di immobili, l’acquisto o l’assegnazione di immobili, che sono stati ristrutturati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
I contribuenti hanno la possibilità, quindi, di detrarre dall’Irpef, il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione. Il beneficio spetta, per ogni unità immobiliare, per l’importo massimo di spesa detraibile di 48.000 euro da suddividere per dieci anni. (es. spesa 30.000 euro, la detrazione sarà il 36% quindi di 10.800 euro totali e quindi si potranno detrarre dall’Irpef 1.080 euro per 10 anni). Essendo calcolato per ogni unità immobiliare, il beneficio va suddivido tra tutti i soggetti (es. marito e moglie cointestatari). I contribuenti di età non inferiore a 75 anni e 80 anni, posso ripartire la detrazione rispettivamente in 5 anni e 3 anni. La quota annuale di detrazione fiscale del 36% è recuperabile compilando il quadro E del modello 730.
Si sottolinea però che trattandosi di una detrazione fiscale del 36% e non di un rimborso fiscale, la detrazione è usufruibile nei limiti dell’imposta dovuta nell’anno. In altri termini, può al massimo azzerare l’Irpef che si è tenuti a pagare nell’anno, non può dare diritto a rimborso. Quindi l’importo eccedente si perde, non è possibile neanche conteggiarlo in diminuzione dell’Irpef dovuta per l’anno successivo (proseguendo l’esempio di prima, se nell’anno si è tenuti a versare un’Irpef di 1.000 euro e si ha una quota annua di detrazione del 36% di 1.080 euro, si perdono gli 80 euro di eccedenti).
La detrazione inoltre compete per le spese sostenute nell’anno e pertanto rispetta il principio di cassa. Per gli interventi effettuati su parti comuni dell’edificio condominale la detrazione, per la propria quota come singolo condomino, compete nell’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore del condominio.
Nel caso di immobili sui quali si opera una prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo di spese detraibili bisognerà tener conto delle spese sostenute per i lavori degli anni precedenti, per i quali si è già usufruito della detrazione. Infatti solo se la spesa non avrà superato i 48.000 euro si avrà diritto all’agevolazione fiscale.
Chi può fruire della detrazione
Sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
Oltre ai proprietari degli immobili, possono beneficiare dell’agevolazione anche altri soggetti che hanno sostenuto le spese per i lavori in casa o sull’immobile. E’ il caso dei titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), di chi occupa l’immobile a titolo di locazione (quindi l’inquilino), dei familiari conviventi (coniuge e parenti entro terzo grado, affini entro secondo grado), dell’acquirente di un immobile per il quale è stato stipulato un compromesso, dei soci di cooperative, di società semplici, e degli imprenditori individuali.
Quali lavori sono agevolati con la detrazione 36%
Nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (DPR n. 380/2001), c’è l’elenco dei lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali, che si possono sintetizzare negli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Si può usufruire della detrazione del 36% anche per l’eliminazione di barriere architettoniche, per l’acquisto o la sostituzione di caldaie e condizionatori. Vediamo l’approfondimento su quali sono i lavori agevolati dalla detrazione 36%.
Si può usufruire della detrazione del 36% anche per l’acquisto o la realizzazione di box auto o garage. La condizione essenziale è che siano pertinenze. Vediamo l’approfondimento sulla detrazione 36% per acquisto box auto.
Come richiedere la detrazione
Per poter richiedere e quindi usufruire della detrazione fiscale del 36% occorre osservare degli adempimenti. Fino a maggio del 2011 andava effettuata una comunicazione al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, la comunicazione è stata soppressa. Il contribuente dovrà effettuare degli adempimenti stesso nella dichiarazione dei redditi e dovrà conservare delle documentazioni che possono essere eventualmente richieste dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha emesso un provvedimento. Vediamo le novità e quali sono i nuovi documenti da conservare per la detrazione 36%.
Va inoltre effettuata, nei casi previsti, una comunicazione all’Asl competente territorialmente. Una ulteriore condizione essenziale è che i pagamenti vengano effettuati tramite bonifico bancario o postale. Vediamo le informazioni sugli adempimenti per la richiesta della detrazione 36%.
I casi di perdita della detrazione del 36%
L’Agenzia delle Entrate elenca tutti i casi in cui non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici finanziari:
- la comunicazione non è stata trasmessa preventivamente al Centro Operativo di Pescara;
- la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento);
- non sono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
- in assenza dei dati catastali, non è allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
- non sono allegate le fotocopie dei versamenti dell’Ici relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
- non è allegata la copia della delibera assembleare, quando necessaria, e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
- non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori;
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, quando obbligatoria;
- non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario o postale oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
- le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro operativo di Pescara e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.
- Non viene rispettato l’obbligo di indicare in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, il costo della manodopera.
Non allegare i documenti o non compilare in modo corretto il modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provvede entro il termine indicato dall’Ufficio.
In caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.