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Domanda ANF con maggiorazione per lavoratori in cassa integrazione

I lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS), in cassa integrazione in deroga (CIGD) o assegno ordinario (FIS), anche in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, dovranno presentare l’ordinaria domanda di assegni per il nucleo familiare per il diritto agli ANF da luglio 2021 a giugno 2022, nonché per ottenere la maggiorazione ANF per i figli minori prevista da luglio a dicembre 2021. A buon esito della domanda, il pagamento diretto degli ANF da parte dell’Inps potrà avvenire con l’invio degli SR41 o SR43 da parte del datore di lavoro.
A cura di Antonio Barbato
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domanda ANF con maggiorazione per lavoratori in cassa integrazione

In materia di domanda ANF per i lavoratori in cassa integrazione, l’Inps con il messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021, ha chiarito che i lavoratori dipendenti che percepiscono le prestazioni a sostegno del reddito quali la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS), nonché la cassa integrazione in deroga (CIGD), l’assegno ordinario del fondo di integrazione salariale (FIS), devono presentare domanda di ANF con i consueti canali dei lavoratori dipendenti, pur se percepiscono delle prestazioni con pagamento diretto da parte dell’Inps.

Tali  lavoratori hanno diritto a presentare la domanda per gli ANF più la maggiorazione prevista per i figli minori. Ma come gli altri lavoratori dipendenti non percettori di prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, devono presentare la domanda di assegni per il nucleo familiare all'Inps.

L'Istituto riconoscerà loro, per il periodo da luglio 2021 a dicembre 2021, il diritto sia gli ANF che la maggiorazione prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79.

Per quanto riguarda il pagamento degli ANF più maggiorazione, l'Istituto stabilisce che tutto è rimandato ai modelli SR41 ed SR43 che disciplinano le richieste di pagamento delle prestazioni dirette.

Nella sostanza, quindi, pur se i lavoratori percepiscono un reddito erogato dall'Inps, in caso di pagamento diretto della cassa integrazione (CIGO, CIGS, CIGD) o dell'assegno ordinario (FIS), pur se ciò comporta un doppio reddito ed il rilascio di una Certificazione unica, l'Istituto non eroga direttamente gli assegni per il nucleo familiare con maggiorazione, ma rimanda la domanda ed il riconoscimento del diritto alla prestazione, alla consueta domanda in qualità di lavoratori dipendenti.

Ossia richiede che il lavoratore presenti all'Istituto normale domanda di ANF, che l'Istituto lavori la domanda riconoscendo il diritto sia agli ANF che alla maggiorazione per figli minori nei casi previsti, ma che poi l'effettiva erogazione della prestazione sia affidata al datore di lavoro, essendo la prestazione in costanza di rapporto di lavoro. E solo nei casi previsti di erogazione diretta dell'integrazione salariale, l'Istituto rimanda il pagamento diretto degli ANF e della maggiorazione di propria competenza, all'adempimento dell'invio dell'SR41 o SR43.

I lavoratori che hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare per il periodo da luglio 2021 a giugno 2022 ed alla relativa maggiorazione ANF da luglio 2021 a dicembre 2021, dovranno pertanto presentare la domanda.

A ribadirlo è la circolare n. 92 del 2021 che in materia di domanda ANF e maggiorazione stabilisce che "per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “ANF DIP” dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione, così come indicato con il messaggio n. 833/2021. Gli importi di ANF corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 79/2021″.

Il messaggio Inps n. 833 del 25-02-2021, richiamato, tratta gli "Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio. Modalità di presentazione della domanda telematica. Chiarimenti".

L'Istituto nel messaggio n. 833 del 2021 rimanda alla domanda ANF e maggiorazione ai sensi della circolare n. 45 del 2019. Quest'ultima prevede che "le domande per la prestazione familiare, precedentemente presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (cod. SR16), devono essere inoltrate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica attraverso la procedura “ANF DIP”.

L'Istituto fa un chiaro riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute, volte alla corretta gestione dei pagamenti diretti degli ANF per i periodi in cui sono riconosciute prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA).

L'Istituto chiarisce che anche per i lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito in costanza di lavoro, percettori di prestazioni con pagamento diretto da parte dell'Inps, vanno richiamate le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “ANF DIP” lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare.

Presentazione domanda

La procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta, evitando la duplicazione dei pagamenti facenti capo a componenti di uno stesso nucleo familiare.

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti, a conclusione del procedimento istruttorio, sono visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata del portale istituzionale www.inps.it. Viene inviato al cittadino richiedente un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta. L’esito è visibile, con le medesime modalità, anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto a inviare le domande di ANF all’Istituto.

La descritta procedura “ANF DIP” dovrà essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA (impiegati) e IMA.

Ogni lavoratore interessato, pertanto, ove non vi abbia già provveduto, deve inviare tramite l’apposita procedura la richiesta di “ANF DIP” annuale per il periodo che, attualmente, va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, analogamente, per i periodi precedenti o successivi.

E' necessario presentare, precedentemente all’istanza di “ANF DIP”, la domanda di “Autorizzazione ANF” nei casi previsti, quali ad esempio per i nuclei monoparentali, nei casi di separazione/divorzio o per la maggiorazione dell’ANF nei casi di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare, al fine di definire il diritto a maggiorazione della prestazione familiare.

Richiesta pagamento diretto su CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA e IMA

L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto dovrà essere riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.

Per quanto riguarda le modalità operative, l'importo da erogare a titolo di ANF per un dato lavoratore dovrà essere indicato nell’apposito campo dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati, con le consuete modalità.

La verifica della coerenza di detto importo con l’esito della elaborazione della domanda “ANF DIP” del lavoratore sarà eseguita in automatico, per quanto riguarda i modelli SR41, e a cura degli operatori, con riferimento ai modelli SR43, prima del pagamento degli importi indicati nei citati modelli. Se viene riscontrata una incoerenza (ad esempio, nel confronto con l’importo autorizzato o eventualmente già corrisposto per la stessa mensilità) la richiesta di pagamento sarà sottoposta a verifica a cura dell’operatore della Struttura territoriale competente, che potrebbe valutare di procedere con il pagamento della prestazione escludendo il pagamento dell’importo a titolo di ANF.

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