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Esonerati dalla riforma pensioni: ecco i lavoratori salvati da Monti

Alcuni lavoratori si salvano dalla manovra Monti e vanno in pensione con i requisiti del 2011: pensione di vecchiaia, di anzianità e quota 96. Si tratta degli esonerati: lavoratori in mobilità, quelli che versano contributi volontari, le donne del sistema contributivo. C’è un limite numerico e una riserva legata alle risorse disponibili.
A cura di Antonio Barbato
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lavoratori che vanno in pensione

Le novità introdotte dalla riforma delle pensioni  contenuta nel Decreto Legge n. 201 del 2011 poi convertito nella legge n. 214 del 2011 (Manovra Monti), hanno avuto un effetto immediato sul futuro pensionistico dei lavoratori italiani. Sono state apportate consistenti modifiche, dalla cancellazione della pensione di anzianità e del sistema delle quote, all’introduzione di una nuova pensione anticipata, fino alla modifica della pensione di vecchiaia. Con le modifiche e l’anticipo dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti, si è avuto un risultato comune: la pensione si allontana per molti lavoratori.

Ecco chi si salva. Alla luce degli effetti, immediati cioè a partire dal 1 gennaio 2012, la Riforma Monti è una svolta importante nel sistema pensionistico italiano. Le modalità di accesso alla pensione sono due: al raggiungimento dei limiti di età (pensione di vecchiaia) o al raggiungimento degli anni di contributi versati (pensione anticipata). Ma il Governo, ben consapevole delle consistenti modifiche da un anno all’altro (da 2011 al 2012) dei requisiti, si è preoccupato di introdurre nel Decreto stesso delle deroghe e dei casi di lavoratori che hanno una via d’uscita per evitare di rientrare nel nuovo sistema pensionistico. Insomma il Governo ha creato la categoria dei cosiddetti “salvati” o degli “esonerati”.

Andare in pensione con i vecchi requisiti 2011. Questa possibilità è diventata un vantaggio per i lavoratori che ne hanno diritto anche dopo il 31 dicembre 2011. La riforma pensioni infatti non ha cancellato del tutto il sistema pensionistico in vigore fino al 2011, quello delle quote, dell’anzianità, dei 35 anni di contributi o dei 40 anni di contributi e dei 65 anni di età, per intenderci. Il Governo ha esteso la possibilità di accedere ancora alla pensione con il vecchio sistema per una serie di lavoratori.

I lavoratori tutelati sono coloro che hanno una situazione lavorativa precaria, come i lavoratori in mobilità o coloro che hanno aderito alla contribuzione volontaria pur di andare in pensione, oppure le donne che hanno aderito al sistema contributivo (meno favorevole). Insomma tutti quei lavoratori che hanno una situazione lavorativa difficile o hanno effettuato una determinata scelta ai fini dell’ottenimento della pensione con i requisiti in vigore fino al 2011. Il Governo li tutela. Purtroppo, bisogna dirlo, per alcuni di loro la tutela è condizionata. Ci sono infatti gli esonerati, ma con riserva. Approfondiamo la categoria dei salvati (o quasi) dalla Riforma pensioni.

SOMMARIO:

Diritto a pensione acquisito nel 2011
Donne e l’opzione per il contributivo
Lavoratori in mobilità e esonerati
Contribuzione volontaria
Prestazioni fondi di solidarietà
Esonero del servizio
Niente esonero per incentivo all’esodo 

Lavoratori con diritto a pensione acquisito nel 2011

La riforma pensioni non tocca chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 secondo il vecchio sistema pensioni, quindi con la pensione di anzianità, il sistema delle quote o la pensione di vecchiaia. Quindi chi possiede, anche da prima del 2011, l’età anagrafica o l’anzianità contributiva, o entrambe, ed ha diritto acquisito all’accesso alla pensione, non ne perde certamente il diritto per effetto delle modifiche approvate dal Governo nel Decreto Legge n. 201 del 2011, quella riforma che ha sostanzialmente cambiato tutto il sistema pensionistico italiano.

Quindi i soggetti, che generalmente sono anche in possesso della certificazione dei diritti acquisiti rilasciata sulla base della legge n. 243 del 2004, possono esercitare il diritto al pensionamento in ogni momento. Come abbiamo appena detto a nulla valgono le variazioni che ci sono state sul sistema pensioni. Ed in caso di mancata certificazione, il diritto acquisito al raggiungimento dei requisiti non si perde, ovviamente. Anche se è sempre bene avere un estratto conto di tipo certificativo e la nuova certificazione introdotta dallo stesso Governo Monti nella Riforma pensioni 2011, di cui parleremo in seguito.

Andare in pensione con le vecchie regole significa usufruire degli aspetti positivi del vecchio sistema pensioni fino al 2011, su tutti il minor numero di anni di contributi versati che sono necessari per l’anticipo della pensione, ma anche l’età anagrafica inferiore di un anno rispetto alla nuova pensione di vecchiaia.

Ad un lavoratore dipendente basterà ad esempio aver raggiunto quota 96 nel 2011 con almeno 60 anni di età, quindi 61 anni d’età e 35 anni di contributi versati o 60 anni di età e 36 anni di contributi versati per andare in pensione. Nel nuovo sistema pensioni la quota è stata abolita e per la nuova pensione anticipata sono necessari almeno 42 anni di contributi. Per gli autonomi la quota sale a 97 con almeno 61 anni di età, quindi 61 anni di età e 36 anni di contributi o 62 anni di età e 35 anni di contributi.

Per la pensione di vecchiaia invece il requisito anagrafico è di 65 anni di età per gli uomini, 60 anni per le donne del settore privato e 61 anni per le donne del pubblico impiego. Il tutto con almeno 20 ani di contributi versati. La nuova pensione di vecchiaia ha un requisito salito a 66 anni e che salirà a 67 anni nel 2021. In questo caso però rispetto al sistema pensionistico fino al 2011 c’è una novità positiva.

Se come abbiamo accennato i requisiti fino al 2011 sono più facilmente raggiungibili per i lavoratori, per coloro che vanno in pensione di vecchiaia nei prossimi anni di fatto nulla cambia, nonostante l’aumento dell’età anagrafica come requisito. Questo perché uno degli aspetti negativi del vecchio sistema pensioni fino al 2011 era la presenza del sistema delle finestre mobili, che nel nuovo sistema pensionistico dal 2012 è stato abrogato. Questa la novità positiva.

Per coloro che vanno in pensione col sistema fino al 2011, una volta maturato il diritto a pensione e fatto accesso con domanda di pensione, si dovrà comunque aspettare l’intervallo di tempo, di attesa per la percezione concreta della rata di pensione, fissato dalle finestre mobili: 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi. Quindi un bel periodo d’attesa per incassare il primo assegno di pensione.

Di fatto per questo motivo la nuova pensione di vecchiaia è concretamente la stessa rispetto alla precedente, anche se c’è l’aumento di un anno e l’adeguamento alla speranza di vita. Il nuovo sistema pensionistico ha comunque il vantaggio di concedere l’assegno di pensione a partire dal mese successivo alla domanda.

La novità della riforma pensioni, anche per coloro che sono salvati perché hanno maturato i requisiti entro il 2011, è che è possibile richiedere la certificazione del diritto a pensione al proprio ente pensionistico. Non si tratta di una dichiarazione dell’ente che determina il diritto stesso, ma è un importante documento certificativo con il quale si ha la certezza della propria posizione previdenziale, quindi è consigliabile attivarsi per farne richiesta. Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento sulla certificazione del diritto a pensione.

Donne che hanno optato per il calcolo contributivo della pensione

Un’altra categoria di lavoratori salvati dalla riforma è quella delle donne che, pur avendo il calcolo pensionistico con il sistema misto, optano per il sistema contributivo, il nuovo sistema previsto per i neo assunti dopo la data del 1 gennaio 1996. Questa facoltà di scelta verso il sistema interamente contributivo è consentita alle donne fino al 31 dicembre 2015 e la facoltà riguarda sia le lavoratrici dipendenti del settore privato che quelle del settore pubblico.

Con questo esonero, il Governo intende premiare quelle donne che optano per il sistema di calcolo legato ai contributi effettivi versati, sistema più favorevole per l’ente previdenziale, in luogo del sistema misto, con il quale si calcola la rata di pensione sia con il sistema contributivo che retributivo, quest’ultimo legato alle retribuzioni percepite e non ai contributi versati. Per i requisiti per la pensione e tutti gli aspetti, vediamo l’approfondimento sulle eccezioni per l’opzione delle donne al sistema contributivo.

Esonerati con riserva: i lavoratori in mobilità su tutti

La riforma delle pensioni  produce i suoi effetti dal mese successivo (gennaio 2012) a quello in cui è stata approvata (dicembre 2011). A partire dal 1 gennaio 2012 come abbiamo più volte detto c’è un drastico cambiamento dei requisiti per l’accesso alla pensione. Gli effetti più incisivi colpiscono coloro che erano prossimi alla pensione. Per questo, il Governo si è preoccupato di introdurre una serie di deroghe, di esonerati dal sistema pensioni 2012. Oltre all’agevolazione per le donne che hanno optato per il sistema contributivo, ci sono anche interventi per coloro che hanno una situazione lavorativa precaria già prima dell’introduzione del nuovo sistema pensioni.

Per questi lavoratori arrivano degli esoneri per salvaguardare il loro già difficile cammino per raggiungere i requisiti validi fino al 2011 e che quindi vanno tutelati rispetto agli innalzamenti dei requisiti di età e di anzianità contributiva della nuova pensione di vecchiaia e della nuova pensione anticipata.

Tra questi lavoratori in difficoltà lavorativa che vengono tutelati dal legislatore ci sono i lavoratori in mobilità. L’art. 24, commi 14 e 15 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito in legge 214 del 2011 prevede infatti i casi di esclusione dalla riforma pensioni voluta da Monti.

Sono i seguenti lavoratori:

  • Lavoratori in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011, che maturano i requisiti (sistema pensioni 2011) per l’accesso alla pensione durante la mobilità;
  • Lavoratori in mobilità lunga in base ad accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
  • Lavoratori destinatari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà;
  • Lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011;
  • Lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio;

Questo elenco è quello dei cosiddetti esonerati con riserva, cioè tutti quei casi in cui è prevista la possibilità di accesso alla pensione con i vecchi requisiti previsti fino al 2011, ma con il vincolo delle risorse disponibili dal 2013. Questo significa che il Governo lega l’accesso alla pensione di questi lavoratori non solo alla maturazione, anche dopo il 2011, dei requisiti del sistema pensioni previsto fino al 2011, ma anche alle risorse a disposizione degli enti previdenziali per far accedere questi lavoratori alla pensione di fatto in anticipo.

La prima versione del decreto prevedeva che ad essere esonerati dalla riforma Monti sarebbero stati circa 50.000 lavoratori, successivamente si è ipotizzato un massimo di 65.000 persone. Ora invece il destino di questi lavoratori è legato ad un decreto che stabilirà il numero degli esonerati e le risorse stanziate per questi pensionamenti.  In ogni caso si parla di 240 milioni di euro nel 2013, 630 milioni di euro nel 2014 e 1.040 milioni di euro nel 2015.

Lavoratori in mobilità esonerati. Dall’elenco degli esonerati, si evince che i primi lavoratori a cui è stata concessa la possibilità di maturare i requisiti per la pensione previsti dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione di anzianità (poi abolita) secondo il sistema pensioni fino al 2011, sono i lavoratori in mobilità. Il Governo ha inteso coinvolgere sia i lavoratori in mobilità breve che lunga. Ed ha legato tale accesso agli accordi sindacali o collettivi, ponendo una data, che tra l’altro è per tutti gli esonerati, il 4 dicembre 2011. Quindi chi è in mobilità prima di tale data, rientra tra i possibili esonerati. Per maggiori informazioni vedremo i lavoratori in mobilità esonerati.

Esonerati anche i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria

Anche per questi lavoratori è arrivata la possibilità di rientrare tra gli esonerati. La motivazione di fatto è semplice: salvaguardare la scelta economica fatta dal lavoratore. Tali lavoratori sono coloro che prima dell’emanazione del Decreto hanno optato per la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi, ossia si sono fatto carico a proprie spese di continuare a versare i contributi previdenziali all’Inps o altro ente. E nella totalità dei casi tale scelta finanziaria del lavoratore è dettata dalla convenienza, dalla vicinanza alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione.

Un calcolo che il lavoratore si è fatto, prima di richiedere ed ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria da parte dell’Inps. La modifica dei requisiti per l’accesso alla pensione, a partire dal 2012, di fatto allontana di colpo i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva (mesi ed anni di contributi da versare) e nel caso dei lavoratori che hanno optato per la prosecuzione volontaria significa mesi ed anni in più di contributi da versare di tasca propria. In considerazione di ciò, sempre nei limiti delle risorse finanziare, potrebbero rientrare tra coloro che sono esonerati e che quindi di fatto restano con gli stessi requisiti prima della riforma, quei requisiti per l’accesso alla pensione sulla quale si è basata la loro scelta di aderire al versamento volontario. Il condizionale, come abbiamo ampiamente visto, è d’obbligo.

Lavoratori destinatari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà

Rientrano tra i lavoratori esonerati con riserva legata alla disponibilità finanziaria anche i lavoratori titolari di fondi di solidarietà di settore ed i lavoratori ai quali è stato previsto il diritto all’accesso ai fondi di solidarietà entro il 4 dicembre 2011. Nel secondo caso, i lavoratori restano a carico dei fondi di solidarietà fino a 59 anni e poi accedono al pensionamento sulla base del sistema pensionistico in vigore fino al 2011. Anche per questi lavoratori che hanno lasciato il lavoro è prevista la stessa tutela dei lavoratori in mobilità e dei lavoratori che hanno optato per il versamento dei contributi volontari.

Come precisa l’Inps, i fondi di solidarietà a sostegno del reddito sono stati previsti per fronteggiare la ristrutturazione di enti pubblici e aziende private erogatori di servizi di pubblica utilità, affinché i soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a “misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione”. Il fondo di solidarietà eroga in via straordinaria gli assegni straordinari per il sostegno del reddito. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono prestazioni temporanee (hanno un inizio-decorrenza e una fine-scadenza) finalizzate alla pensione e non sono a carico del sistema previdenziale obbligatorio.

La prestazione a sostegno del reddito, l’assegno straordinario, viene concesso dal fondo, su richiesta del datore di lavoro, fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, a favore dei lavoratori che maturino i requisiti nei settori:

  • Credito e Credito cooperativo, entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • Esattoriale, entro un periodo massimo di 96 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • Monopoli di Stato, entro un periodo massimo di 84 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • Poste Italiane, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

I fondi di solidarietà hanno previsto in via straordinaria l’erogazione rateale di assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruire delle agevolazioni all’esodo. Per consentire al lavoratore di maturare la contribuzione necessaria per il diritto a pensione, durante il periodo di fruizione dell’assegno, il datore di lavoro versa la contribuzione figurativa correlata fino alla maturazione dei requisiti di età e di contribuzione.

I dipendenti che hanno optato per l’esonero dal servizio, poi abrogato

Il decreto Monti è intervenuto sulla disciplina dell’esonero introdotta dal Decreto legge n. 112 del 2008 (la Manovra finanziaria del 2009), disponendo l’abrogazione di tale norma. Resta in vigore solo per coloro che hanno optato per questo istituto entro il 4 dicembre 2011 e rientrano tra coloro che hanno diritto alla deroga con l’applicazione del sistema pensionistico in vigore fino al 31 dicembre 2011, anziché il nuovo sistema delle pensioni che è entrato in vigore nel 2012. Quindi riepilogando, c’è l’abrogazione della norma ma permane l’esonero in termini pensionistici di coloro che già hanno optato per l’esonero dal servizio.

Esonero  a cinque anni dalla pensione. L’art. 72 del Decreto legge n. 112 del 2008 aveva previsto che per gli anni 2009, 2010 e 2011 (e tale periodo era stato prorogato fino al 2014), che i dipendenti pubblici potessero chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.

Per optare per questo esonero dallo svolgimento degli ultimi anni di lavoro, il dipendente doveva fare la richiesta di esonero, non revocabile, entro il 1 marzo di ciascun anno a condizione che entro l’anno solare raggiungesse il requisito minimo di anzianità contributivo, cioè 35 anni. Ed era facoltà della struttura amministrativa presso la quale il dipendente pubblico lavora di accogliere la richiesta.

Vantaggi dell’esonero dal servizio. I vantaggi sono che durante il periodo di esonero il dipendente riceve un trattamento temporaneo pari al 50% di quanto goduto a titolo di competenze fisse ed accessorie. E se il dipendente svolte attività di volontariato, documentate e certificate, la misura del trattamento sale al 70%. All’atto del collocamento a riposo, quindi quando il dipendente raggiunge i requisiti pensionistici, egli ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato in caso di permanenza in servizio.

Non esonerati i lavoratori che lasciano con incentivo all’esodo

Se i lavoratori che sono in mobilità, così come quelli che optano per la prosecuzione volontaria dei contributi, e anche coloro che hanno optato per l’esonero dal servizio entro il 4 dicembre 2011 possono avere speranza di rientrare anche dopo il 31 dicembre del 2011 nel vecchio sistema di accesso alle pensioni, le esenzioni della riforma Monti non riguardano invece coloro che hanno deciso di abbandonare il lavoro aderendo all’incentivo all’esodo proposto dalla propria azienda.

Anche se sicuramente il lavoratore ha effettuato la propria scelta di adesione all’accordo con l’azienda tenendo conto anche della maturazione della pensione sulla base dei requisiti 2011 poi aboliti dalla riforma Monti, il Governo non ha agevolato coloro che hanno firmato questo accordo personale. Quindi i lavoratori rischiano di trovarsi senza lavoro e senza pensione per effetto degli aumenti dell’età pensionabile e degli anni di contributi necessari per andare in pensione dal 2012 in poi.

Fuori anche i lavoratori senza mobilità. Analogamente sono fuori dall’esonero anche i lavoratori licenziati senza essere passati in mobilità, cioè i lavoratori con aziende con meno di 16 dipendenti. Attualmente per queste categorie di lavoratori c’è il passaggio al nuovo sistema pensionistico, come tutti gli altri, cioè quelli che hanno ancora un lavoro.

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