187 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

I requisiti per le pensioni entro il 31 dicembre 2011

Ecco i parametri pensionistici che sono stati modificati dalla Riforma Monti. Non tutti i lavoratori rientrano nelle nuove pensioni volute dal 2012, c’è chi matura il diritto ancora col vecchio sistema. Approfondiamo quindi i requisiti della pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità col sistema delle quote per tutti coloro che rientrano tra i salvati.
A cura di Antonio Barbato
187 CONDIVISIONI
sistema pensionistico fino al 31 dicembre 2011

La riforma Monti, che ha modificato in maniera consistente il sistema pensionistico, non tocca chi ha maturato i requisiti per l’accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2011. I cittadini lavoratori che hanno raggiunto i requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva nell’anno 2011 (o prima, negli anni precedenti e sono rimasti a lavoro) non devono temere di rientrare nel vortice dei cambiamenti della riforma delle pensioni. Non dovranno quindi preoccuparsi di reperire tutte le informazioni per capire se rientrano tra chi si salva o chi è penalizzato dalla riforma pensioni.

La richiesta della certificazione del diritto a pensione. Piuttosto chi è consapevole di aver maturato i requisiti previsti  fino al 2011 farà bene a richiedere la nuova certificazione indicata dalla stessa riforma Monti, ossia la certificazione del diritto a pensione.

Con questa certificazione infatti l’ente dà la certezza del diritto acquisito da parte del lavoratore. In pratica vi certifica che avete l’età e i contributi versati per accedere alla pensione. E’ importante fare questa richiesta, così come l’estratto conto di tipo certificativo, proprio per non avere più dubbi né sul diritto a pensione né, anche e soprattutto, su tutti i contributi che risultano versati ed accreditati verso l’ente. E’ inoltre importante per avere una prima idea su come l’ente pensionistico (sia esso Inps che Inpdap o altro ente) calcolerà la pensione. Vediamo ora il vecchio sistema pensionistico fino al 31 dicembre 2011.

SOMMARIO:

Vecchiaia retributiva
Vecchiaia contributiva
Anzianità e sistema delle quote
La finestra mobile

La pensione di vecchiaia retributiva

La pensione di vecchiaia è quella tipologia di pensione a cui si ha accesso attraverso il compimento di una determinata età anagrafica. Quindi si tratta della tipologia di pensione legata all’età più che alla capacità contributiva dell’individuo.

I requisiti. Fino al 31 dicembre 2011 la pensione di vecchiaia retributiva si ottiene con i seguenti requisiti:

  • 65 anni di età per gli uomini, 60 anni per le donne del settore privato e 61 anni per le donne del pubblico impiego;
  • 20 anni di contributi versati.

Sulla base di questi parametri possono accedere a questa pensione coloro che entro il 31 dicembre 2011 hanno raggiunto quell’età quindi gli uomini nati entro il 31 dicembre 1946, le donne del settore privato nate entro il 31 dicembre 1951 e le donne del settore pubblico nate entro il 31 dicembre 1950.

Questa tipologia di pensione con la riforma Monti è stata confermata e modificata in aumento per quanto riguarda il requisito anagrafico di età, il quale rientrerà anche nel sistema dell’adeguamento delle pensioni all’aspettativa di vita, la cosiddetta speranza di vita. Per maggiori informazioni vediamo la nuova pensione di vecchiaia.

Le deroghe per invalidi, non vedenti. E’ prevista una riduzione dei requisiti di età per situazioni soggettive particolari, che sono i seguenti:

  • Per gli invalidi civili con grado di infermità pari o superiore all’80%, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia sono pari a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini;
  • per i non vedenti, in condizioni di cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia sono pari a 50 anni per le donne e 55 anni per gli uomini, in questo caso con almeno 10 anni di contribuzione.

La deroga per le lavoratrici di 60 anni nel 2009. Sono escluse dai requisiti di età precedentemente elencati le lavoratrici che sono riuscite a maturare i vecchi requisiti di pensionamento del 2009, quindi che entro il 31 dicembre 2009 hanno compiuto i 60 anni di età. Per loro c’è la salvaguardia del diritto a pensione anche dopo il 1 gennaio 2010. A loro è concessa la facoltà di ottenere la certificazione del diritto a pensione anche se restano a lavoro e quindi in qualsiasi momento possono decidere di andare in pensione lasciando il lavoro.

Esclusi settori forze armate, polizia, guardia di finanza e vigili del fuoco. Non rientrano tra i lavoratori che hanno diritto alla pensione di vecchiaia retributiva all’età di 65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne del settore privato e 61 anni per le donne del settore pubblico, tutti i lavoratori che hanno discipline che prevedono requisiti più elevati, come ad esempio il personale delle forze armate o del corpo della guardia di finanza, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La deroga con 15 anni di contributi. Per alcuni lavoratori, ottenuto il requisito anagrafico di età che è il principale requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è necessario avere una contribuzione di 20 anni ma può bastare il vecchio requisito di 15 anni di contributi versati. Sono i seguenti lavoratori:

  • lavoratori che hanno maturato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992;
  • lavoratori che al 31 dicembre 1992 risultano ammessi alla prosecuzione volontaria dei contributi;
  • lavoratori precari che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che siano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare.

Al fine del calcolo dei 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992 sono da considerarsi utili tutti i contributi quindi quelli obbligatori, quelli figurativi accreditati dall’ente pensionistico nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per eventi tipo la malattia, quelli volontari, quelli da riscatto e da ricongiunzione. Nel caso dei lavoratori che proseguono volontariamente non è necessario che abbiano effettuato versamenti di contributi volontari entro il 31 dicembre 1992, ma il requisito riguarda solo l’ammissione al versamento comunicata dall’ente previdenziale.

La pensione di vecchiaia contributiva

Questa tipologia di accesso alla pensione riguarda quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 e che quindi sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. In questo caso rientrano nel sistema di calcolo della pensione col metodo contributivo pieno. La pensione di vecchiaia contributiva sostituisce sia i requisiti della pensione di vecchiaia retributiva che quelli previsti per la pensione di anzianità. Sempre fino al 31 dicembre del 2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva risultano essere in alternativa i seguenti:

  • 65 anni di età per gli uomini, 60 anni per le donne del settore privato e 61 anni per le donne del settore pubblico (quindi i requisiti della pensione di vecchiaia retributiva) e almeno 5 anni di contributi versati. Questa è la prima opzione;
  • In alternativa alla precedente opzione, almeno 35 anni di contributi versati e un requisito di età di 60 anni per i lavoratori dipendenti e 61 anni per i lavoratori autonomi. Questa è la seconda opzione;
  • In alternativa alle due precedenti opzioni, il solo requisito contributivo di 40 anni di contributi versati.

Il requisito di 1,2 volte l’assegno sociale. Va precisato che pur possedendo i requisiti appena descritti è necessario un ulteriore requisito affinché si possa avere accesso alla pensione di vecchiaia contributiva prima del compimento dei 65 anni di età e questo vale sia per gli uomini che per le donne. L’importo della pensione calcolata sulla base dei contributi versati deve essere non inferiore a 1,2 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale Inps. Nel 2011 l’importo annuo dell’assegno sociale è di 6.509,88 euro annui e quindi si tratta di 501 euro mensili e il requisito di 1,2 volte l’assegno sociale è pari a 601 euro circa.

Regole per il computo dei 40 anni. Al fine del calcolo del computo dei 40 anni sono incluse le anzianità derivanti dal riscatto dei periodi di studio mentre sono esclusi i mesi accreditati per la prosecuzione volontaria dei contributi.
Inoltre gli anni di attività lavorativa svolti prima del compimento del 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 volte quindi ciascun anno lavorato prima dei 18 anni vale come un anno e mezzo di contributi versati.

La pensione di anzianità e il sistema delle quote

La pensione di anzianità, soppressa dal Governo Monti che ha introdotto la pensione anticipata ma aumentando i requisiti ad oltre 42 anni di contributi, è il sistema di accesso alla pensione in maniera anticipata rispetto ai requisiti di età anagrafica previsti per la pensione di vecchiaia. La pensione di anzianità, in vigore fino al 31 dicembre 2011 e sempre per coloro che ne hanno maturato il diritto entro tale data, è una pensione che viene raggiunta dal lavoratore attraverso la maturazione del sistema delle quote, cioè l’incrocio e la somma tra l’età anagrafica del lavoratore e gli anni di contributi versati dallo stesso.

La pensione di anzianità per il 2011 prevedeva una doppia possibilità per i lavoratore:

  • Maturare nel 2011 quota 96 con età minima di 60 anni e almeno 35 anni di contributi per i lavoratori dipendenti. O maturare quota 97 con età minima di 61 anni e almeno 35 anni di contributi per i lavoratori autonomi (requisito doppio età e contribuzione, cosiddetto sistema delle quote);
  • Maturare nel 2011 un’anzianità contributiva di 40 anni di contributi versati, indipendentemente dall’età (requisito unico di contribuzione).

Quindi vanno in pensione con la pensione di anzianità chi tra i lavoratori dipendenti entro il 2011 può far valere un’età di 60 anni e 36 anni di contributi versati (nati entro il 31 dicembre 1951) o, in alternativa, chi ha 61 anni  di età e 35 anni di contributi versati (nati entro il 31 dicembre 1950).

Nel caso dei lavoratori autonomi, va in pensione di anzianità chi entro il 2011 può far valere un’età di 61 anni e 36 anni di contributi versati (nati entro il 31 dicembre 1950) o, in alternativa, chi ha 62 anni  di età e 35 anni di contributi versati (nati entro il 31 dicembre 1949). L’alternativa per tutti è possedere 40 anni di contributi versati.

Per chi non è riuscito a rientrare in questo sistema scatta l’accesso al sistema previsto per la nuove pensione anticipata dal 2012, che può essere ottenuta (almeno senza finestre mobili e quindi con decorrenza immediata):

  • Per chi è nel sistema di calcolo misto, quindi con assunzione prima del 31 dicembre 1995, con 42 anni e 1 mese di contributi versati per gli uomini, 41 anni e un mese per le donne, indipendentemente dall’età ma con penalizzazione per chi anticipa l’accesso alla pensione prima dei 62 anni;
  • Per chi è nel sistema contributivo, quindi con assunzione dopo il 1 gennaio 1996, a 63 anni di età, con 20 anni di contributi, ma con l’importo della pensione calcolata pari a 2,8 volte l’assegno sociale. Per maggiori informazioni, vediamo l’approfondimento sulla pensione a 63 come miraggio per i giovani;

Deroga:  in pensione nel 2012 con il sistema delle quote a 64 anni. Il Governo Monti nella riforma pensioni ha previsto una speciale deroga per i lavoratori prossimi alla pensione del settore privato che avrebbero maturato i requisiti per la pensione di anzianità al 31 dicembre 2012. Per questi lavoratori è confermato il sistema delle quote (con quota 96 confermata per 2012) e pertanto possono andare in pensione anticipata, ma con un unico al compimento dei 64 anni.

Sono due anni di anticipo rispetto alla nuova pensione di vecchiaia che è fissata a quota 66 anni. Senza contare che la nuova pensione anticipata prevede più di 42 anni di contributi, e questo requisito sale di anno in anno. Quindi a conti fatti probabilmente c’è da aspettare di compiere 64 anni, ma non ci sarà da aspettare lavorando 6-7 anni. A beneficiare di ciò sono tutti i lavoratori dipendenti, uomini e donne, del solo settore privato. Per maggiori informazioni, per gli esempi, vediamo la pensione anticipata con il sistema delle quote.

La finestra mobile: da 12 a 18 mesi di attesa per l’incasso della pensione

Tenuto conto dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità del sistema pensionistico italiano fino al 31 dicembre 2011, ai lavoratori che maturano il diritto non resta che l’ultima pazienza: aspettare la finestra mobile. Ed è una lunga attesa.

12 mesi di attesa per i dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi. La finestra mobile è la decorrenza del trattamento pensionistico, ossia quanto bisogna aspettare per incassare la prima rata di pensione una volta acquisito il diritto a pensione. E la risposta è pesante per tutti: 12 mesi di attesa per i lavoratori dipendenti, 18 mesi di attesa per i lavoratori autonomi.

A partire dal 1 gennaio 2011 per effetto della manovra estiva del 2010, tutti i lavoratori che hanno avuto accesso alla pensione devono attendere un’unica finestra di uscita, che ha sostituito le quattro uscite operative fino al 2010.

I lavoratori dipendenti ottengono il primo assegno di pensione il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti d’età e contribuzione (nel caso delle quote della pensione di anzianità ma anche nel caso della pensione di vecchiaia) o di sola contribuzione (nel caso della pensione di anzianità e della pensione di vecchiaia contributiva).

I lavoratori autonomi, compreso i collaboratori coordinati e continuativi, ottengono il primo assegno di pensione il primo giorno del diciottesimo mese successivo a quello di maturazione del diritto a pensione.

187 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views