Conguaglio fiscale di fine anno e trattenute in busta paga o pensione
I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono chiamati ogni anno ad effettuare un adempimento riepilogativo sia fiscale che contributivo: il conguaglio di fine anno. Si tratta di un ricalcolo delle imposte e dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti, dai collaboratori e dai pensionati sulla base del reddito percepito nell’anno, la cui misura diviene certa a conclusione dell’anno d’imposta, quindi nel mese di dicembre. Ad essere sottoposti a conguaglio sono i contributi (Inps o altro ente previdenziale) e le imposte (Irpef, addizionale regionale comunale) sia a carico del lavoratore che dell’azienda stessa. Questa operazione di fine anno di fatto corregge ed adegua gli importi trattenuti nelle buste paga da gennaio a novembre, sia come imposte che come contributi a carico del lavoratore.
Conguaglio fiscale di fine anno. Con l’elaborazione del cedolino di dicembre, il datore di lavoro ha il dato certo del reddito complessivo annuo percepito dal dipendente e su questo reddito si calcola l’importo definitivo relativo all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), alle addizionali regionali e comunali, ai contributi all’Inps o altro ente dovuti. Su questo reddito inoltre si calcola l’effettivo ammontare delle detrazioni fiscali spettanti, come ad esempio le detrazioni per lavoro dipendente, le detrazioni per carichi di famiglia, che tengono conto non solo del reddito percepito ma anche del numero di giornate lavorate.
Pertanto ciò che è stato calcolato dal datore di lavoro in via presuntiva da gennaio a novembre nelle buste paga, sulla base di un reddito presunto (spesso quello dell’anno precedente), verrà calcolato nella misura definitiva a dicembre sulle retribuzioni effettivamente percepite e ci saranno appunto le operazioni di conguaglio, che di fatto sono la differenza tra l’importo dovuto nell’anno e quanto già versato (sia per l’Irpef che per l’addizionali, che per i contributi).
Ciò comporta delle correzioni che possono determinare sia somme a credito per il lavoratore che ulteriori somme a debito che si manifestano in busta paga nelle trattenute, riducendo il netto della mensilità in cui è effettuato il conguaglio, generalmente la busta paga di dicembre.
Il conguaglio fiscale e le trattenute in busta paga. Proprio perché può spesso determinare delle somme ulteriori da pagare (si intende ulteriori trattenute in busta paga) questa operazione di conguaglio genera scetticismo nei lavoratori. Queste ulteriori trattenute sono dovute, come abbiamo detto, al ricalcolo delle imposte (Irpef e addizionali regionali e comunali) e ciò vuol dire che nelle precedenti undici mensilità, undici buste paga dell’anno, sono state trattenute meno imposte rispetto a quelle dovute sulla base del reddito annuale poi di fatto percepito.
Quindi il datore di lavoro (o l’ente previdenziale) ha trattenuto meno imposte del dovuto nei mesi precedenti, utilizzando come parametro un reddito presunto inferiore rispetto a quello poi effettivamente percepito nell’anno dal lavoratore (o dal pensionato). Ovviamente, salvo casi particolari in cui il reddito presunto dell’anno è valutato in maniera nettamente inferiore, questo addebito di ulteriori imposte o contributi rientra nella normalità e non è un errore del datore di lavoro o di colui che elabora le buste paga, sia esso un Consulente del Lavoro esterno, sia esso un addetto alle paghe interno all’azienda.
Anche l’Inps, l’Inpdap sostituti d’imposta. Il conguaglio fiscale è un adempimento a cui sono chiamati tutti i sostituti d’imposta, non solo il datore di lavoro. Cioè devono effettuare il conguaglio fiscale anche gli enti previdenziali, sulle pensioni. Quindi anche l’Inps, l’Inpdap per i dipendenti pubblici e gli altri enti previdenziali e assistenziali. Sono altresì tenuti ad effettuare le operazioni di conguaglio anche i curatori fallimentari.
Conguaglio fiscale entro il 28 febbraio. L’art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che i datori di lavoro sostituti d’imposta devono effettuare le operazioni di conguaglio, non entro la fine dell’anno cioè il 31 dicembre, ma entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta (es. conguaglio fiscale 2016 entro il 28 febbraio 2017). Quindi anche se generalmente l’operazione viene conclusa entro l’emissione della busta paga di dicembre (con Libro Unico in emissione dal 1 gennaio al 16 gennaio), i datori di lavoro secondo la legge hanno tempo fino al 28 febbraio per effettuare l’operazione di conguaglio fiscale dell’anno precedente, quindi entro l’emissione del Libro Unico (le buste paga) del mese di febbraio.
SOMMARIO:
Determinazione reddito
Redditi esclusi dal conguaglio
Calcolo imposte
Conguaglio e Bonus Renzi 80 euro
Conguaglio fiscale errato: cosa fare
Richieste del lavoratore
Conguaglio tramite modello 730 o Unico
Determinazione del reddito imponibile
Redditi percepiti. Le somme oggetto di ricalcolo a conguaglio fiscale di fine anno sono quelle corrisposte a titolo di reddito per il lavoro dipendente (art. 49 del D.P.R. n. 917 del 1986, il cosiddetto TUIR, Testo Unico delle imposte sul reddito) e i redditi ad esso assimilati (indicati nell’art. 50 del TUIR), come ad esempio i compensi erogati per collaborazioni a progetto (lavoratori a progetto), borse di studio, ecc.
Sono inoltre considerate reddito di lavoro dipendente:
- Le retribuzioni percepite come sostituzione del reddito quali la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità, le indennità corrisposte dall’ente previdenziale per la malattia, la maternità, le somme percepite dall’Inail per l’invalidità temporanea, ecc.;
- I compensi in natura (fringe benefit) per la quota di determinazione in denaro e le erogazioni liberali;
- Le pensioni di ogni genere, gli assegni equiparati alle pensioni e gli interessi e le rivalutazioni su crediti di lavoro dipendente.
Attività lavorativa all’estero. Devono altresì essere prese in considerazione le retribuzioni convenzionali attribuite, in luogo dell’effettiva retribuzione, ai lavoratori che hanno prestato attività lavorativa all’esterno. Tale attività all’estero deve avvenire in via continuativa, deve essere oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e deve essere svolta per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi. Lo stabilisce il TUIR all’art. 51 comma 8-bis.
Principio di cassa fino al 12 gennaio. L’art. 51 del TUIR stabilisce che i compensi di lavoro dipendente e assimilati erogati entro il 12 gennaio, ma che sono riferiti come periodo d’imposta all’anno appena concluso, sono da considerare come di competenza dell’anno concluso e non del nuovo anno. Si tratta del cosiddetto principio di cassa allargato.
Per intenderci, se un amministratore di società o un dipendente percepisce il compenso del 2016 il giorno 12 gennaio 2017, la somma percepita sarà di competenza del 2016 e non del 2017. Questo vale anche per i professionisti, che adottano appunto il principio di cassa. Nel caso di erogazioni di stipendi ai lavoratori, il principio adottato è invece quello di competenza. Cioè se anche per effetto del calcolo del Libro Unico, che può essere calcolato entro il 16 del mese successivo, si effettuato i pagamenti del mese di dicembre il 16 gennaio, la competenza degli emolumenti pagati ai dipendenti sarà sempre di dicembre.
Determinazione del reddito imponibile. Una volta ottenuto il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepito dal lavoratore (o dal pensionato), il sostituto d’imposta datore di lavoro (o l’ente previdenziale nel caso del pensionato) deve determinare la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte. In pratica sommati i redditi percepiti deve sottrarre gli oneri deducibili dal reddito per ottenere appunto l’imponibile fiscale sul quale calcolare l’imposta Irpef e le addizionali comunali e regionali dovute. L’art. 10 del TUIR fornisce una elencazione tassativa degli oneri deducibili. Tra questi ci sono ad esempio i contributi previdenziali versati dal lavoratore. Quindi tutte le somme trattenute in busta paga come contributi per l’Inps riducono il reddito imponibile fiscale.
Redditi e retribuzioni esclusi dal conguaglio fiscale
Oltre ai contributi previdenziali, godono dell’esenzione fiscale, e quindi non sono interamente o parzialmente esclusi dal calcolo delle imposte Irpef, sia mensilmente che in sede di conguaglio fiscale i seguenti emolumenti (art. 51 del TUIR):
- I contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, esenti al 100% e rientranti negli oneri deducibili per i contributi previdenziali;
- gli assegni per il nucleo familiare, esenti al 100%;
- i premi per le polizze a copertura di rischi professionali derivanti da infortunio, esenti al 100%;
- Indennità di mensa (ticket restaurant) fino al limite di 5,29 euro al giorno;
- La trasferta in Italia fino a 46,48 euro al giorno e la trasferta all’estero fino a 77,47 euro al giorno;
- I rimborsi spese per la trasferta in Italia fino a 15,49 euro al giorno e per la trasferta all’estero fino a 25,82 euro al giorno;
- I trasferimenti in Italia fino a 1.549,37 euro all’anno e all’estero fino a 4.648,11 euro all’anno.
Erogazioni liberali sono imponibili. L’azienda può decidere di concedere, in occasione di festività o di ricorrenze come ad esempio il Natale o Pasqua, delle somme occasionali alla generalità dei dipendenti oppure ad alcune categorie di lavoratori dipendenti. Si parla in questo caso di erogazioni liberali o sussidi occasionali. Analogamente l’azienda potrebbe decidere di concedere una somma aggiuntiva ad un lavoratore in occasione di situazioni familiari rilevanti. Dal 2008 in poi tali erogazioni sono imponibili e quindi concorrono alla formazione del reddito complessivo del dipendente. In precedenza l’art. 51 comma 2 lettera b del TUIR prevedeva l’esclusione dall’imposizione fiscale Irpef delle predette erogazioni liberali entro la franchigia di 258,23 euro.
Arretrati anni precedenti. Sono esclusi dal conguaglio fiscale di fine anno anche gli arretrati di retribuzione percepiti nell’anno d’imposta ma relativi ad anni precedenti. Tali redditi sono assoggettati a tassazione separata. Viene applicato all’ammontare percepito l’aliquota fiscale corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti.
Esclusione dal conguaglio fiscale. Questi emolumenti sono presenti nelle buste paga del lavoratore e sono normalmente non inserite nell’imponibile fiscale della busta paga. Cioè vengono retribuite (nel caso delle indennità e dei rimborsi) o vengono trattenute al lavoratore (nel caso dei contributi previdenziali) senza che il loro ammontare formi la base imponibile per il calcolo dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Quindi l’imponibile fiscale in busta paga non deve comprendere queste somme. La conseguenza è che, essendo l’imposizione fiscale calcolata nelle buste paga sulla base del reddito presunto, essendo già queste somme escluse mese dopo mese dal calcolo, tali somme non sono oggetto di conguaglio fiscale. Non sono quindi né somme da poter portare a credito del lavoratore né a debito. Sono escluse dalle operazioni fiscali, sia mensilmente che a conguaglio.
Determinazione delle imposte a conguaglio fiscale
Una volta determinato il reddito imponibile fiscale attraverso la determinazione del reddito complessivo (somma di tutti i redditi precedentemente descritti, ivi compreso quelli ulteriori eventualmente comunicati dal lavoratore) e sottraendo allo stesso gli oneri deducibili (come i contributi previdenziali), il sostituto d’imposta datore di lavoro o ente previdenziale deve provvedere al calcolo dell’imposta lorda Irpef dovuta, che si ottiene applicando al reddito complessivo, le aliquote Irpef per scaglioni di reddito vigenti. Ottenuta l’imposta lorda per il calcolo dell’imposta annuale da versare sarà necessario tener conto delle detrazioni fiscali spettanti al lavoratore: le detrazioni per reddito di lavoro dipendente o le detrazioni per redditi da pensione, le detrazioni per i carichi di famiglia (coniuge e figli a carico).
L’art 23, comma 3, del DPR n. 600/1973, regolamenta le modalità di calcolo del conguaglio sia di fine anno che di fine rapporto. In particolare tale articolo stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti in ciascun periodo di paga, tenendo conto:
- delle detrazioni per carichi di famiglia e delle “Altre detrazioni” (articoli 12 e 13 del TUIR);
- delle detrazioni eventualmente spettanti per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, (articolo 15 del TUIR);
e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno.
Sempre sempre in sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro attribuisca le detrazioni d’imposta previste dalle lettere c) ed f) dello stesso articolo 15 del TUIR (spese sanitarie e premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni), per erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
La comunicazione per le detrazioni fiscali. Il Decreto Legge n. 70 del 2011 ha abolito l’obbligo di comunicazione annuale sulle detrazioni fiscali che imponeva ai dipendenti una comunicazione annua per la richiesta delle detrazioni fiscali.
Resta necessario comunicare al datore di lavoro la richiesta ma poi vanno comunicate solo le eventuali variazioni (come ad esempio la nascita di un figlio), non esiste più l’obbligo di replicare ogni anno la comunicazione anche in assenza di novità, di variazioni. Il lavoratore però, come vedremo, deve fare richiesta al datore di lavoro per ottenere il conguaglio fiscale tenendo conto di alcune detrazioni diverse da quelle per i redditi di lavoro dipendente e per i familiari a carico. Per maggiori informazioni vedremo l’approfondimento sulla richiesta del lavoratore per il conguaglio fiscale.
Il datore di lavoro una volta ottenuto il reddito di lavoro dipendente del lavoratore, una volta considerato eventuali altri redditi comunicati dal lavoratore, una volta determinato il reddito complessivo e poi successivamente il reddito imponibile per effetto della riduzione tramite oneri deducibili, ottiene prima l’imposta lorda e poi, sottratte le detrazioni fiscali, l’imposta netta dovuta, quindi l’Irpef annua da pagare da parte del dipendente, così come l’importo definitivo delle addizionali regionali e comunali dovute dal dipendente. A questo punto, oltre alle somme trattenute da gennaio a novembre, il sostituto d’imposta conosce anche la somma annuale effettivamente dovuta e può procedere al conguaglio fiscale finale.
Il calcolo dell’Irpef a conguaglio. Le somme a conguaglio (che generano un credito fiscale da accreditare in busta paga oppure un debito fiscale da addebitare sempre in busta paga) rappresentano la differenza tra:
- le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti (quindi le somme trattenute mese per mese da gennaio a novembre);
- e l’imposta effettivamente dovuta sulla base dell’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto, come detto, delle detrazioni fiscali, di cui all’art. 12 e 13 del TUIR, e quelle per oneri di cui all’art. 15 del TUIR, che vengono ricalcolate sulla base dell’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, cioè l’imponibile fiscale definitivo a seguito dell’erogazione della mensilità di dicembre.
Versamento delle imposte dovute a conguaglio. Ottenuta l’eventuale importo a debito dell’Irpef da pagare, il datore di lavoro trattiene in busta paga la somma al lavoratore e poi successivamente provvede al versamento, che viene effettuato secondo i principi generali, cioè entro il 16 del mese successivo. Quindi se l’operazione di conguaglio è stata effettuata il 31 dicembre, il versamento tramite il modello F24 delle imposte a conguaglio sarà effettuato entro il 16 gennaio successivo. Ovviamente se le operazioni di conguaglio sono calcolate nel libro Unico di gennaio, il versamento sarà da effettuare entro il 16 febbraio.
L’Irpef a credito. Nel caso in cui invece sono state trattenute in busta paga da gennaio a novembre cifre di Irpef superiori a quelle effettivamente dovute dal lavoratore, il datore di lavoro o l’ente previdenziale deve provvedere a rimborsare la cifra a credito nella busta paga di dicembre o di conguaglio, salvo poi compensare queste somme a credito sempre nel modello F24 con le imposte eventualmente dovute, a carico del lavoratore o a proprio carico.
Conguaglio fiscale e bonus Renzi di 80 euro
Una delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno presenti in busta paga di dicembre è il conguaglio del bonus di 80 euro voluto dal Governo Renzi. Ebbene, in alcuni casi nella busta paga può scattare la restituzione degli 80 euro, o meglio di parte o di tutta la cifra di 960 euro spettante per l’anno intero lavorato. Vediamo di spiegare perché cambia l’importo del bonus di 80 euro e perché molti rischiano una parziale o totale restituzione.
La spiegazione è nella normativa fiscale, quindi nella tassazione del reddito del lavoro dipendente.
Bonus Renzi: la normativa. I commi 12, 13 e 15 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015), riprendendo le misure già previste nel DL n. 66/2014 per il 2014, ha introdotto in via permanente il c.d “Bonus Renzi” mediante il nuovo comma 1-bis del TUIR.
Il Bonus Renzi spetta se l’imposta lorda supera la detrazione per lavoro dipendente. In particolare la norma riconosce un credito (che non è una detrazione, quindi non riduce le imposte) ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata sui medesimi redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. Quindi la prima cosa che viene considerata nella busta paga di fine anno è se il reddito complessivo comporta un’imposta lorda che supera la detrazione per lavoro dipendente (la trovate indicata in busta paga nella parte bassa del cedolino di dicembre). Se ciò avviene, spetta il bonus di Renzi. Se in sede di conguaglio, quindi di ricalcolo annuale sia del reddito che della detrazione per lavoro dipendente, ciò non avviene, scatta la restituzione del bonus di 80 euro di Renzi percepito nell’anno.
Ii redditi da considerare per il calcolo del bonus di 80 euro sono i redditi di cui all’art. 49, con esclusione dei redditi di pensione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e redditi di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l). Per maggiori informazioni vediamo il Bonus Renzi (GUIDA).
Il reddito non deve superare 24.000 e 26.000 euro. Un presupposto per la spettanza piena del bonus di 80 euro di Renzi, o meglio dei 960 euro per tutto l’anno, è che il reddito complessivo del lavoratore nella busta paga di dicembre, a seguito di conguaglio fiscale, non superi i 24.000 euro. Solo in questo caso spettano i 960 euro, a coloro che hanno lavorato tutto l’anno ovviamente. Per chi lavora per alcuni mesi nell’anno il bonus viene riproporzionato.
Se il reddito complessivo nella busta paga di dicembre supera i 24.000 euro o addirittura i 26.000 euro il contribuente va incontro alla restituzione parziale o totale del bonus Renzi. Infatti, per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo (comprendendo, quindi, anche i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente) in ogni caso non superiore a 26.000 euro, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Nel caso in cui il limite di reddito di 24 mila euro venga superato, il credito (Bonus Renzi) deve essere riconosciuto in misura via via decrescente, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. La norma prevede infatti che il credito spetta per la parte corrispondete al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Quindi se ci sono conguagli negativi sul bonus di 80 euro nella busta paga di dicembre la motivazione è nel fatto che il reddito complessivo ai fini Irpef nella busta paga è superiore a 24.000 euro. Se c’è la restituzione totale dei 960 euro, il reddito ha superato i 26.000 euro.
Bonus Renzi: restituzione per chi è incapiente. Restituiscono il bonus Renzi di 80 euro non solo i lavoratori che hanno un reddito superiore a 24-26 mila euro, ma anche coloro che non superano gli 8.145,32 euro di reddito se nell’anno d’imposta hanno lavorato tutto l’anno. E’ il caso di molti lavoratori con contratto part-time. E’ il caso degli “incapienti”, ossia coloro che, percependo un reddito fino a 8.145,32 euro, hanno un’imposta lorda inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR.
Il Bonus di 80 euro è da riproporzionare al periodo di lavoro in caso di aspettativa non retribuita, premi di risultato, lavoro a tempo parziale, indennità sostitutive, pluralità di rapporti di lavoro.
Con la circolare 9/E del 2014 è stato precisato che il bonus Renzi dovrà essere riconosciuto secondo i principi ordinari di cui alla circolare n. 3/1998, rapportandolo, quindi, al periodo di lavoro nell’anno, vale a dire ai giorni “che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente … soggetto a tassazione” sottraendo i giorni per i quali non “spetta alcun reddito, neppure sotto forma differita quali le mensilità aggiuntive eccetera (ad esempio in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni)”.
Essendo il Bonus Renzi calcolato in funzione al periodo di lavoro, esso va calcolato in funzione del numero di giorni lavorati o comunque in funzione del periodo effettivo, eventualmente anche inferiore all’anno solare, che dà diritto alla retribuzione o alla indennità sostitutiva della stessa.
I lavoratori possono recuperare l’eventuale Bonus Renzi restituito o non ricevuto nella busta paga di dicembre attraverso il modello 730, se ci sono ulteriori redditi od oneri deducibili che consentono di rientrare nei redditi previsti dalla legge per avere il bonus Renzi.
Conguaglio fiscale errato: cosa fare
La legge prevede che il conguaglio fiscale di fine anno possa essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Ed entro tale data è possibile correggere i conguagli effettuati ai lavoratori dipendenti.
E’ possibile cioè la la riapertura del conguaglio. Se dal ricalcolo deriva un maggior credito o un minor debito di imposta (conguaglio a credito), la restituzione della maggiore IRPEF trattenuta nel 2016 dovrà avvenire, nella sostanza, “utilizzando” l’IRPEF relativa ai mesi di gennaio e/o di febbraio. Vanno comunque conguagliate le retribuzioni ed emolumenti erogati entro il 12 gennaio.
A tale proposito, la Circolare Ministeriale n. 326/E del 1997 (par. 3.5) precisa infatti sia che “se necessario il conguaglio potrà anche essere ripetuto, ad esempio per tenere conto di altre somme e valori non considerati in precedenza, purché, in ogni caso, i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio dell’anno successivo” sia che “le operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche non per tutti i sostituiti contemporaneamente”.
Se il datore di lavoro non intende riaprire il calcolo del conguaglio fiscale, il lavoratore può comunque presentare la dichiarazione dei redditi e recuperare i crediti o pagare i debiti dovuti.
Le richieste del lavoratore per il conguaglio fiscale
Prevenire è meglio che curare, si dice. Il lavoratore o il pensionato deve comunicare al proprio datore di lavoro o ente previdenziale, sostituto d’imposta, gli ulteriori redditi percepiti o le detrazioni spettanti, affinché possa usufruire delle trattenute mensili e del conguaglio di fine anno, evitando di avere nei confronti del Fisco una situazione fiscale da definire poi in sede di dichiarazioni dei redditi.
Detto in altre parole, il lavoratore (o il pensionato) deve comunicare eventuali altri redditi laddove abbia convenienza a vedersi trattenute in busta paga (o rata di pensione) le imposte, quindi mese dopo mese, evitando conguagli fiscali in sede di presentazione del modello 730 o modello Unico che si traducono in grosse somme in denaro da versare col modello F24. Dall’altro lato, nel caso al lavoratore (o al pensionato) spettino le detrazioni fiscali è bene usufruirne direttamente nelle buste paga (o nella rata di pensione) evitando di pagare mese dopo mese più imposte per poi trovarsi con un credito in sede di dichiarazione dei redditi.
Affinché alla fine dell’anno venga effettuato dal sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente previdenziale, una corretta imposizione fiscale mensilmente e durante il conguaglio fiscale, il lavoratore deve effettuare le richieste, le comunicazioni al datore di lavoro segnalando tutte le detrazioni fiscali spettanti.
La Finanziaria del 2008 ha esteso le detrazioni fiscali spettanti che possono essere richieste dal lavoratore al proprio datore di lavoro e che quindi possono essere incluse nel conguaglio fiscale di fine anno. In precedenza, tali detrazioni non potevano essere considerate mensilmente nel calcolo della busta paga, non potevano essere inserite nella busta e dovevano essere considerate solo nel calcolo del conguaglio fiscale in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Un indubbio vantaggio per i lavoratori che ora possono detrarre dalle proprie imposte in busta paga tutte le detrazioni fiscali.
In merito alle detrazioni di cui agli artt. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia) e 13 del TUIR (altre detrazioni) si ricorda che, l’art. 7, comma 1, lett. b) e comma 2 lett. e) del DL. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, (c.d. decreto sviluppo) ha modificato l’art. 23, comma 2, lett. a) del DPR n. 600/1973 (il testo della norma antecedente la modifica prevedeva che “Le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato Testo Unico sono riconosciute se il percepiente dichiara annualmente di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni”), stabilendo che i lavoratori dipendenti e i pensionati non hanno più l’obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d’imposta, affinché ne tenga conto in sede di ritenuta sui redditi corrisposti, le informazioni (vale a dire il codice fiscale dei familiari a carico le condizioni di spettanza delle detrazioni stesse) necessarie all’attribuzione delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del TUIR.
Inoltre, in assenza di variazioni, la suddetta dichiarazione al sostituto d’imposta ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi.
Infatti, il nuovo articolo 23, comma 2, lett. a) del DPR n. 600/73 prevede a questi fini che “le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni”.
Due o più rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro. In presenza di più rapporti nell’anno con lo stesso percettore, in sede di conguaglio, il datore di lavoro deve sempre considerare le somme e i valori complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell’anno e indipendentemente dal fatto che il lavoratore ne abbia fatto richiesta.
Le detrazioni ulteriori spettanti oltre alla detrazione per lavoro dipendente sono ad esempio l’eventuale detrazione minima garantita, che spetta ai lavoratori che hanno meno di 8.000 euro di reddito, oppure la detrazione spettante ai lavoratori che pagano l’affitto. Tale detrazione spetta in misura diversa in base al canone di locazione, se è a canone libero o a canone convenzionale. Una particolare detrazione Irpef spetta al lavoratore giovane dal 20 ai 30 anni che paghi un canone di locazione.
Una ulteriore detrazione fiscale che spetta è quella per le famiglie numerose. Si tratta di una ulteriore detrazione sull’Irpef che si aggiunge alla detrazione per familiari a carico e che è destinata ai nuclei familiari con almeno quattro figli. Questa tipologia di detrazione è concessa in misura fissa, non è rapportata al periodo dell’anno in cui maturano i requisiti (cioè la nascita del quarto figlio). Non aumenta inoltre all’aumentare del numero dei figli, oltre il quarto figlio.
Anche al coniuge legalmente separato o divorziato che, sulla base di una sentenza del giudice, è percettore dell’assegno periodico di mantenimento spetta una detrazione d’imposta. Tale detrazione in realtà è dedicata ai coniugi che percepiscono solo l’assegno di mantenimento come reddito. Non è infatti cumulabile con la detrazione per lavoro dipendente. Ma al coniuge percettore di assegno di mantenimento che è anche lavoratore e titolare di un reddito di lavoro dipendente spetta la scelta tra le due detrazioni fiscali e nel caso abbia convenienza a fruire della detrazione sugli assegni di mantenimento deve darne comunicazione al datore di lavoro che, sempre in qualità di sostituto d’imposta, applica normalmente l’altra detrazione, quella per lavoro dipendente.
Infine, il lavoratore, oltre alle detrazioni fiscali, ha la facoltà di segnalare al proprio datore di lavoro altri redditi percepiti che aumentano il proprio reddito complessivo, affinché ne tenga conto nel calcolo delle imposte (Irpef, Addizionali regionali e comunali). Tale richiesta è utile soprattutto a chi svolge due contratti part-time. Per maggiori informazioni su tutte le detrazioni fiscali e sulle richieste che il lavoratore può effettuare, vedremo l’approfondimento sulle richieste del lavoratore nel conguaglio fiscale di fine anno.
Il conguaglio fiscale tramite il modello 730 o Unico
Aldilà di quanto calcolato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, come abbiamo accennato, il dipendente o il pensionato ha una ulteriore possibilità per effettuare il calcolo definitivo delle imposte dovute per l’anno appena concluso. E questo anche se ha effettuato la richiesta al datore di lavoro per gli eventuali ulteriori redditi o detrazioni fiscali.
Per provvedere a ricalcolare le imposte dovute per l’anno appena concluso, il dipendente o il pensionato può infatti effettuare operazioni di conguaglio fiscale, quindi di ricalcolo della differenza tra quanto dovuto effettivamente e quanto trattenuto già dal datore di lavoro (o dall’ente previdenziale) nelle buste paga (o nella rata di pensione), attraverso la compilazione e l’invio del modello 730 o del modello Unico dell’anno successivo (es. 730 del 2017 o Unico 2017), che appunto riguarda i redditi prodotti nell’anno precedente (nell’esempio il 2016).
Le operazioni di conguaglio di fine anno restano una possibilità di calcolo definitivo delle imposte dovute, ma in presenza di ulteriori redditi o oneri o detrazioni, il conguaglio di fine anno non è altro che un primo parziale ricalcolo delle imposte. Il contribuente poi ha l’ultima possibilità: la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ovviamente, tale presentazione si rende necessaria se ci sono delle variazioni da comunicare (e delle imposte da pagare o da ricevere a credito) al Fisco sulla propria posizione reddituale rispetto a quanto calcolato dal proprio datore di lavoro o dall’ente previdenziale.
Quindi in ogni caso, pur se il datore di lavoro non dovesse effettuare correttamente le operazioni di conguaglio o in caso di errore nel calcolo dell’imposta Irpef e delle addizionali regionali e comunali, oppure nel caso in cui il lavoratore o il pensionato possa vantare di ulteriori detrazioni fiscali o oneri deducibili che riducono l’imposta dovute, ivi compreso ad esempio le detrazioni fiscali per le spese sanitarie o tutte le detrazioni o le spese che non possono essere incluse nel conguaglio effettuato dal sostituto d’imposta, al contribuente è concessa la possibilità di regolarizzare la sua posizione nei confronti del Fisco, sia a debito d’imposta che a credito d’imposta, operando il ricalcolo delle imposte dovute nel modello 730 o nel modello Unico.
Il modello 730 o del modello Unico sono presentabili da maggio o giugno dell’anno successivo, direttamente in prima persona o affidandosi ad un Centro di assistenza fiscale (CAF) o ad un professionista abilitato (es. Commercialista o Consulente del lavoro).
Il recupero dei crediti Irpef. La presentazione della dichiarazione dei redditi coincide con l’ultimo e definitivo calcolo delle imposte dovute. Tale ricalcolo può generare ulteriori imposte da pagare a saldo, che vanno quindi poi versate, ma anche, molto spesso, dei crediti d’imposta, dei rimborsi dell’imposta già trattenuta dal datore di lavoro (o dall’ente previdenziale) per effetto dell’applicazione di tutte le detrazioni fiscali o gli oneri deducibili dal reddito complessivo. La differenza fondamentale tra i due modelli di dichiarazione è che il modello 730 consente il recupero dei crediti d’imposta o il pagamento delle imposte ulteriori dovute a saldo, attraverso la busta paga di luglio, mentre il modello Unico non permette di fruire del sostituto d’imposta per il pagamento a saldo delle imposte dovute, o il recupero dei crediti d’imposta.
Quindi al lavoratore a cui spettano le detrazioni fiscali che generano una riduzione d’imposta, conviene prima di tutto segnalare tali detrazioni al sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente previdenziale, affinché quest’ultimo effetti il corretto calcolo dell’Irpef dovuta (mensilmente e a conguaglio di fine anno a dicembre), evitando che vengano trattenute troppe ritenute fiscale e poi ci sia un successivo credito. In seconda battuta, al lavoratore a cui spetti un credito d’imposta conviene presentare il modello 730 e recuperare tale credito nella mensilità di luglio, piuttosto che presentare il modello Unico e poi recuperare il credito d’imposta nell’anno successivo o tramite richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate, con i tempi che si allungano.