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Il Ministero invita alla prudenza nelle ispezioni sul lavoro a chiamata

Dalla comunicazione preventiva ai casi di ammissione, la riforma lavoro entrata in vigore il 18 luglio ha modificato sostanzialmente il contratto di lavoro intermittente. Novità subito in vigore. Il Ministero del Lavoro invita gli ispettori alla prudenza e cautela nell’accertamento. Vediamo perché.
A cura di Antonio Barbato
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contratto di lavoro intermittente

Le novità introdotte dalla riforma del lavoro Fornero sul lavoro intermittente e soprattutto riguardo la comunicazione preventiva, a cui sono tenuti dal 18 luglio 2012 i datori di lavoro al momento della chiamata del lavoratore, comportano non pochi problemi nella gestione dei contratti in corso, quelli che fino a tale data godevano di una gestione della chiamata piuttosto libera. Grattacapi per i datori di lavoro, per i loro consulenti ma anche per il Ministero del lavoro che si vede costretto ad invitare i propri ispettori alla prudenza nelle ispezioni, essendo ancora in fase di avviamento il lancio della nuova comunicazione.

Il contratto di lavoro intermittente è quel contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne utilizza la prestazione a chiamata senza avere l’obbligo di garantirgli una continuità né una retribuzione, salvo l’indennità di disponibilità se il lavoratore sceglie di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro (in realtà se quest’ultimo sceglie tale vincolo).

L’intenzione del Governo nell’introdurre la comunicazione preventiva è quella di combattere l’utilizzo elusivo del contratto di lavoro intermittente. Il lavoro a chiamata è stato spesso oggetto di critiche per la sua propensione alla copertura del lavoro a nero, con prestatori di lavoro di fatto presenti al lavoro ma non dichiarati.

La riforma ha anche modificato le causali oggettive e soggettive che giustificano il ricorso al lavoro intermittente. Modificati quindi i casi in cui è ammesso il lavoro intermittente. Dal 18 luglio 2012 ci sono nuovi limiti di età: possono utilizzarsi prestazioni di lavoro a chiamata di soggetti con meno di 24 anni o con più di 55 anni. Prima i limiti erano meno di 25 anni e più di 45 anni. Abrogato inoltre l’articolo che consentiva le prestazioni per determinati periodi nell’arco della settimana, del mese e dell’anno. Ciò comporta anche problemi nella gestione dei rapporti in corso.

Il Ministero del lavoro invita gli ispettori alla prudenza e cautela nell’accertamento. La legge Fornero che ha riformato il mercato del lavoro non prevede i classici periodi transitori per l’applicazione delle novità normative, pratica ampliamente utilizzato in passato per tutte le riforme che introducono novità legislative importanti. Quindi gli obblighi comunicativi legati al lavoro intermittente vanno subito in applicazione senza dar tempo ai datori di lavoro e intermediari di abituarsi alle novità.

Previsto solo che “i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21 (le novità della riforma lavoro), cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Quindi i vecchi contratti non in linea con le nuove regole sul lavoro intermittente entro il 18 luglio 2013 saranno privi di ogni effetto. Per maggiori informazioni vediamo il periodo transitorio nei contratti a chiamata in corso.

Alla luce di questi aspetti, e in considerazione del fatto che il Ministero stesso non ha ancora stabilito le procedure per la comunicazione preventiva, la Direzione Generale delle attività ispettive ha invitato i propri ispettori ad usare la “massima prudenza e cautela nell’identificazione dei fenomeni sanzionatori in quanto va comunque assicurata la semplificazione degli adempimenti comunicativi proprio in relazione alla specificità dell’istituto che nasce per far fronte a esigenze organizzative e produttive anche contingenti e non sempre preventivabili”.

Questo “fino a quando non verranno date specifiche indicazioni in ordine alle modalità di effettuazione della comunicazione e, in particolare, in ordine al sistema di comunicazione mediante SMS (che sembra costituire peraltro la via preferenziale con cui il Legislatore chiede tale adempimento”.

Il Ministero quindi riconosce al lavoro intermittente il proprio ruolo di contratto flessibile, che però risulta ora congestionato dai nuovi obblighi comunicativi. Anche se in questo modo saranno combattuti gli abusi nel suo utilizzo. Resta necessario dare certezza sulle modalità comunicative veloci che consentono ai datori di lavoro, con un semplice sms, di superare il nuovo obbligo comunicativo.

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