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Come regolarsi per i contratti di lavoro intermittente in corso dopo la riforma

Le novità della riforma lavoro sul contratto a chiamata dal 18 luglio 2012 subito in vigore. Per i rapporti non rientranti nei nuovi casi di ammissione c’è un periodo transitorio di 12 mesi, poi saranno privi di effetti. L’obbligo di comunicazione invece scatta subito, così come i divieti. Il Ministero invita gli ispettori alla prudenza negli accertamenti.
A cura di Antonio Barbato
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contratto di lavoro intermittente

Sul contratto di lavoro intermittente è piombata la riforma lavoro. Dal 18 luglio 2012 subito in vigore importantissime novità che ne modificano in maniera importante l’utilizzo, sia alla stipula del contratto, sia per i contratti in corso, sia per le chiamate dei lavoratori da effettuarsi dopo la data di entrata in vigore della legge.

La legge n. 92 del 2012 ha introdotto le seguenti novità in materia di contratto di lavoro intermittente:

  • Obbligo di comunicazione preventiva al DTL alla chiamata del lavoratore;
  • Modifiche al campo di applicazione del lavoro a chiamata.

Per quanto riguarda la novità comunicativa, i datori di lavoro devono ora comunicare via sms, fax, o email alla Direzione territoriale del lavoro la chiamata del lavoratore, singola o plurima nei 30 giorni. E devono farlo prima dell’inizio della prestazione lavorativa, pena una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro. Per maggiori informazioni vediamo l’obbligo di comunicazione nel lavoro a chiamata.

Per quanto riguarda le modifiche al campo di applicazione, sono state modificate le causali oggettive e soggettive di utilizzo del lavoro. Abrogata la norma che consentiva il libero utilizzo del contratto di lavoro intermittente nei periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno. Modificati i limiti di età: consentite le prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni o con più di 55 anni (prima il limite era di 25 anni e quello massimo di 45 oltre ai pensionati). Per maggiori informazioni vediamo i nuovi casi in cui è ammesso il lavoro intermittente.

Il periodo transitorio per i contratti a chiamata in corso

Le modifiche al lavoro intermittente volute dalla riforma del lavoro del Governo Monti – Fornero hanno effetto, come più volte detto, a partire dal 18 luglio 2012. Ma la stessa legge n. 92 del 2012 prevede una disciplina transitoria all’art. 1 comma 21: “I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21 (le novità descritte finora), cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. E’ il Ministero nella circolare n. 18 del 2012 a chiarire alcuni aspetti relativi a questo periodo transitorio.

In sostanza a far data dal 18 luglio 2012 non è anzitutto possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente secondo la previdente normativa. Ciò vale in particolare in relazione alla possibilità di stipula del contratto con soggetti dai 24 anni e fino ai 55 (casi vietati). Inoltre sin da subito non è possibile imputare la chiamata del lavoratore intermittente alle causali di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 276 del 2003, i cosiddetti periodi predeterminati, in quanto l’art. 37 è abrogato.

Trascorsi i 12 mesi dalla data in vigore della legge, quindi il 18 luglio 2013, i contratti incompatibili con il nuovo campo di applicazione del lavoro intermittente cesseranno di produrre i loro effetti, quindi un anno e poi anche i contratti in corso saranno improduttivi. La conseguenza è che il contratto stipulato con un lavoratore di oltre 45 anni (precedente limite di età fino al 17 luglio 2012), e che comunque non abbia superato i 55 anni di età ovviamente (nuovo limite di età dal 18 luglio 2012), cesserà di produrre effetti e l’eventuale prestazione lavorativa resa in violazione del divieto sarà considerata in nero.

Il Ministero: prudenza negli accertamenti.  La Direzione Generale delle attività ispettive ha invitato i propri ispettori ad usare la “massima prudenza e cautela nell’identificazione dei fenomeni sanzionatori” in questa fase iniziale di lancio delle novità sul lavoro a chiamata.

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