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Lavoro intermittente: la comunicazione preventiva per la chiamata del lavoratore

Per la chiamata del lavoratore nel lavoro intermittente introdotto l’obbligo di comunicazione anticipata alla Direzione territoriale del lavoro nella quale segnalare i giorni lavorativi. Possibile l’invio di una pec, email, sms o fax prima dell’inizio della prestazione lavorativa. Possibile anche l’invio online sul sito del Ministero del Lavoro. Vediamo cosa succede in caso di assenza oppure di lavoro in giorni diversi.
A cura di Antonio Barbato
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comunicazione obbligatoria contratto di lavoro intermittente

Nuovi obblighi comunicativi nel lavoro intermittente. La legge di riforma del lavoro, la n. 92 del 2012, in vigore dal 18 luglio 2012, ha profondamente modificato il mercato del lavoro e soprattutto i contratti oggetto di abusi in passato, come il contratto a progetto, il contratto a termine, il contratto di lavoro intermittente. Su quest’ultimo arrivano un paio di importanti novità: l’obbligo di comunicazione preventiva per la chiamata del lavoratore e la modifica dei casi in cui è possibile il ricorso al lavoro intermittente.

Il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto dalla riforma Biagi, legge n. 276 del 2003, ed è stato oggetto di molte critiche per la forte possibilità elusiva. E’ un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne utilizza la prestazione quando ne ha effettivamente bisogno. Ossia senza avere l’obbligo di garantire in maniera continuativa il lavoro (la chiamata) e la retribuzione.

Il lavoro a chiamata quindi è dedicato alle prestazioni di carattere discontinuo. Può prevedere l’obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro. Si tratta di una forma contrattuale che è pensata per le esigenze lavorative di carattere temporaneo o circoscritta ad alcune categorie di lavoratori. Si pensi alle esigenze dei pubblici esercizi, come bar, ristoranti ad esempio, di avere un incremento di personale per determinati periodi della settimana (il weekend soprattutto) o dell’anno (il periodo estivo, le vacanze natalizie e pasquali).

Il contratto di lavoro intermittente viene visto come una forma contrattuale a forte rischio elusivo perché non è raro il suo utilizzo improprio che nasconde prestazioni lavorative effettivamente poi svolte a nero perché non rientranti tra le chiamate risultanti sul prospetto paga. Come dicevamo, gli interventi sono stati sui casi in cui è possibile il ricorso al lavoro intermittente e sull’introduzione di un obbligo di comunicazione preventiva. Approfondiamo quest’ultimo.

SOMMARIO:

Obbligo di comunicazione
Modalità di comunicazione: email, pec, fax, sms e online
Effettivo svolgimento della prestazione 

L'obbligo di comunicazione al Ministero del Lavoro

La più importante novità introdotta per il lavoro intermittente è un obbligo di comunicazione preventiva connesso non alla sottoscrizione del contratto ma alla chiamata del lavoratore.  La finalità è “scongiurare possibili fenomeni distorsivi nell’utilizzo del contratto a chiamata”, come precisato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 18/2012.

Comunicazione preventiva alla DTL. Più precisamente, l’art. 1 comma 21 lettera b) della legge n. 92 del 2012 ha stabilito che “prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica”. Il legislatore prevede al riguardo l’individuazione, tramite Decreto del Ministero del lavoro, sia delle “modalità applicative” che di “ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.

Questa comunicazione va fatta ogni volta che si chiama il lavoratore a svolgere l’attività lavorativa e non solo, come già previsto, al momento della stipula del contratto di lavoro intermittente. Per attenuare il carico amministrativo e burocratico connesso a questo adempimento, ai datori di lavoro è data la possibilità di effettuare una unica comunicazione preventiva prima dell’inizio della prestazione lavorativa anche quando il lavoratore debba svolgere un ciclo di prestazioni, ossia lavorare una serie di giorni per una durata non superiore a 30 giorni. Vanno comunicate le giornate di lavoro, non serve comunicare l’orario di lavoro.

La comunicazione può essere effettuata il giorno lavorativo stesso, purché antecedentemente all’effettivo impiego del lavoratore. Inoltre può essere indicata la chiamata, nella comunicazione, anche per più di un lavoratore. Ne consegue che, ad esempio, se un datore ha bisogno di chiamare tre lavoratori per una prestazione lavorativa che inizia alle 20 del giorno stesso, potrà effettuare la comunicazione, secondo le modalità che descriveremo, anche nel pomeriggio.

Comunicazione da effettuare anche per i contratti in corso. L’adempimento della comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro va effettuata anche per i rapporti instaurati prima dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ossia prima del 18 luglio 2012. Quindi la comunicazione va fatta per tutti i contratti di lavoro intermittente alla chiamata del lavoratore.

La sanzione per mancata comunicazione. Il mancato adempimento della comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro comporta una sanzione amministrativa e pecuniaria da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore.

Lavoro a chiamata: la comunicazione preventiva tramite email, pec, sms, fax e online

Il sistema introdotto prevede l’invio tramite sms, fax o posta elettronica. Ma viene anche stabilito che saranno individuate le modalità applicative. In assenza del decreto ad hoc del Ministero del lavoro, lo stesso Ministero nella circolare n. 18 del 2012 stabilisce che l’adempimento in questione potrà essere effettuato con gli attuali strumenti operativi, ossia la posta elettronica, anche non certificata, e fax ai recapiti delle Direzioni territoriali del lavoro reperibili sul sito del Ministero, che nella circolare precisa che con riferimento specifico alla posta elettronica bisogna indirizzare le comunicazioni esclusivamente agli indirizzi di posta istituzionale.

Per quanto riguarda il contenuto della comunicazione, la legge stessa parla di “modalità semplificate” e il Ministero del Lavoro infatti richiede di indicare nella comunicazione, senza particolari formalità, i dati identificativi del lavoratore, il giorno o i giorni in cui lo stesso è occupato nell’ambito di un periodo non superiore ai 30 giorni dalla comunicazione. Come già detto, non è necessario comunicare anche l’orario in cui il lavoratore sarà occupato nella singola giornata.

Per quanto riguarda la comunicazione per prestazioni lavorative effettuate per più di un giorno nei 30 giorni successivi, essendo possibile una comunicazione unica, il datore di lavoro dovrà indicare i giorni in cui il lavoratore svolge l’attività lavorativa in questo modo per esempio: 15, 20, 25 di gennaio 2013 (e in questo caso si tratta di tre giorni lavoratovi) oppure i giorni dal 15 al 22 agosto (in questo caso si tratta di un totale di 8 giorni).

Con le note n. 11799 e 12728, rispettivamente del 9 agosto e 14 settembre 2012, sono state fornite una serie di istruzioni operative utili per effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 21, lett. b) della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con la nota del 26 novembre 2012 n. 16639, il Ministero del Lavoro ha introdotto anche il sistema di comunicazione online, oltre che via sms.

Pertanto, allo stato e in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, i canali di comunicazione della chiamata del lavoro intermittente messi a disposizione da questo Ministero sono i seguenti: PEC; e-mail; fax; sms; web. A seconda del canale scelto, il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata secondo le seguenti modalità:

  • Comunicazione della chiamata tramite PEC: Inviando una mail all’indirizzo dì posta elettronica delle Direzioni territoriali del lavoro ovvero all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it.

Per utilizzare tale canale, il datore di lavoro dovrà inviare in allegato alla mail, il modello “UNI_Intermittente” debitamente compilato (il capo “Codice Fiscale lavoratore” e il Capo Codice comunicazione” sono alternativi). Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi. Al fine di dare la possibilità di mettere a disposizione le informazioni comunicate agli organi di vigilanza, è necessario che le mail contengano il modello ricordato.

Tramite questo canale sarà possibile anche inviare una comunicazione di annullamento riferita a singole chiamate comunicate precedentemente. Non sono previste mail di conferma di ricezione e, ai fini di dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo, il datore di lavoro dovrà consegnare copia del modello compilato e allegato alla mail inviata.

  • Comunicazione della chiamata inviando un fax al numero 848800131:

Anche per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro dovrà scaricare il modello “UNI_Intermittente”, compilarlo (il capo “Codice Fiscale lavoratore” e il Capo Codice comunicazione” sono alternativi) e inviarlo al numero di indicato, avendo cura di conservare il modello predisposto e il rapporto di consegna.

  • Comunicazione della chiamata per lavoro intermittente inviando un SMS al numero 339-9942256:

Tale canale potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al portale cliclavoro e abilitate quindi all’utilizzo del lavoro intermittente, avendo cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio della comunicazione.

L’SMS dovrà contenere le seguenti informazioni: “Tipo di comunicazione” (I per l’invio della chiamata e A per l’annullamento di una chiamata precedentemente comunicata) e il Codice Fiscale del lavoratore che effettuerà la prestazione oggetto della chiamata. La lettera (“I” oppure “A”) ed il codice fiscale dovranno essere separati da uno spazio).

Questo canale dovrà essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione della chiamata di un singolo giorno per un solo lavoratore. Pertanto, la data della chiamata coinciderà con la data di invio del messaggio e, conseguentemente, l’eventuale annullamento dovrà essere comunicato nel medesimo giorno in cui si effettua la comunicazione.

Naturalmente non potranno essere prese in considerazione le comunicazioni inviate con un SMS che non contiene le informazioni sopra indicate ovvero provenienti da un numero di cellulare non registrato e, pertanto, non riconducibile ad alcun datore di lavoro conosciuto al sistema.

  • Comunicazione della chiamata inviando il modulo on line:

L’azienda, anche tramite il proprio consulente del lavoro, potrà comunicare le chiamate del lavoro intermittente attraverso la compilazione di un apposito modulo, accessibile dal portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) nella propria area riservata. Pertanto, il servizio di invio delle chiamate del lavoro intermittente sarà accessibile previa registrazione al portale, con le modalità evidenziate nell’apposita sezione.

Questo canale permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi riferiti alla stessa azienda. Per facilitare l’inserimento delle informazioni, non appena indicato il codice fiscale del lavoratore interessato alla chiamata, saranno proposte, se presenti, l’elenco delle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte e il datore di lavoro dovrà semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione. Qualora il codice di comunicazione non sia presente in archivio la comunicazione potrà tuttavia essere ugualmente trasmessa. Il modulo on line prevede altresì l’invio dell’annullamento di singole chiamate comunicate precedentemente.

Comunicazione preventiva e reale svolgimento dell’attività lavorativa

Cosa succede se il lavoratore poi non lavora quelle giornate. Essendo stata introdotta la comunicazione preventiva, anche se è possibile effettuarla il giorno stesso della prestazione lavorativa, può capitare che a seguito della comunicazione il lavoratore poi, per qualsivoglia motivo, non svolge più la prestazione lavorativa per assenza. Ciò può capitare soprattutto se, come abbiamo visto, il datore di lavoro comunica più di una giornata di lavoro a chiamata nell’arco dei successivi 30 giorni. Cioè, riprendendo l’esempio, può benissimo capitare che, pur avendo comunicato la prestazione dal 15 al 22 agosto, il lavoratore il 21 non svolga la prestazione per assenza.

In questo caso risulta fondamentale agire in maniera tempestiva. La comunicazione può essere modificata o annullata in qualunque momento attraverso l’invio di una successiva comunicazione. Ma tale comunicazione è da effettuarsi sempre prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

“In assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata è da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva”, così dice il Ministero. Alla luce di ciò, è fondamentale operare per tempo la modifica o l’annullamento della comunicazione.

Se il lavoratore lavora in un giorno diverso dalla comunicazione. Essendo la comunicazione preventiva una drastica lotta all’abuso del contratto a chiamata con i lavoratori effettivamente presenti al lavoro senza che risulti, quindi a nero, il Ministero è molto duro su questa eventualità. A fronte della comunicazione di una singola prestazione o di un ciclo di prestazioni, l’eventuale chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli inizialmente comunicati (anche solo per la diversa collocazione temporale degli stessi), comporterà, oltre alle conseguenze di natura retributiva e contributiva, l’applicazione della sanzione per mancata comunicazione preventiva, sempre da 400 euro a 2.400 euro.

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