In pensione di vecchiaia chi ha 15 anni di contributi versati entro il 1992
Il caso è rientrato, il Governo ha fatto marcia indietro su lavoratori cosiddetti “quindicenni”, esclusi dalla pensione di vecchiaia dopo la riforma delle pensioni. Il Ministero del lavoro Elsa Fornero ha dato il via libera all’emissione da parte dell’Inps di una circolare contenente una deroga a quanto previsto dalla riforma pensioni per la nuova pensione di vecchiaia, ossia l'estensione a tutti dei 20 anni di contributi minimi per l’accesso. La deroga è per i cittadini lavoratori che avevano 15 anni di contributi versati entro il 1992, che sulla base di quanto previsto dalla Riforma Amato del 1992 avevano pieno diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia con quella contribuzione accreditata e pur non avendo versato più contributi fino ad oggi. Diritto tolto con il Decreto Legge n. 201 del 2011 ed ora, dopo tante proteste, restituito.
65.000 persone interessate: "Saranno 65 mila i cittadini italiani cui spetteranno i cosiddetti contributi silenti, ovvero i contributi versati per 15 anni che rischiavano di non essere più recuperati”, è quanto dichiarato dal presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, che ha aggiunto: "E' stata messa la parola fine a una polemica che durava da giorni".
Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha ordinato all’Inps di emettere una circolare in merito per chiarire il quadro circa il mantenimento del diritto di queste decine di migliaia di lavoratori ad accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti contributivi di 15 anni della Riforma Amato del 1992. E puntualmente, l’Inps ha emesso la circolare n. 16 del 1 febbraio 2013, a chiarimento di tutto.
SOMMARIO:
Chi sono i quindicenni
La riforma Amato
Elenco lavoratori in pensione con 15 anni di contributi
Dipendenti pubblici ex Inpdap
Lavoratori dello spettacolo e dello sport ex Enpals
Lavoratori delle Ferrovie dello Stato e Poste italiane
Cosa succede alle domande già presentate
Chi sono i cosiddetti “quindicenni”
Si tratta di persone, in particolare donne, la cui vita lavorativa è stata caratterizzata da una discontinuità lavorativa che li ha portati ad aver maturato 15 anni di contributi entro il 1992, ma poi essere usciti dal mercato del lavoro e quindi non avere più contributi dopo quel periodo. Fino a prima della riforma delle pensioni, legge n. 201 del dicembre 2011, avevano pieno diritto ad attendere il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, per accedere alle pensione facendo valere i 15 anni di contributi versati per la misura della pensione stessa. La riforma pensioni ha cambiato i requisiti per la pensione di vecchiaia, escludendoli dal diritto. Dopo numerose proteste, ora quanto previsto dalla riforma Amato resta in vigore nonostante la riforma pensioni del Governo Monti.
I requisiti per la pensione di vecchiaia dopo la riforma pensioni. La riforma delle pensioni attuata nel dicembre del 2011, ha cambiato radicalmente il sistema pensionistico italiano. Oltre alla cancellazione della pensione di anzianità, oltre all’introduzione della pensione anticipata, sono state apportate importanti modifiche alla pensione di vecchiaia. Una delle novità è stata l’introduzione del requisito minimo di 20 anni di contributi versati all’Inps nella vita lavorativa, ma per tutti. Compreso i quindicenni del 1992.
Il requisito anagrafico di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia è stato modificato ed adeguato alla speranza di vita. Si è passati dai 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne come requisiti per le pensioni entro il 31 dicembre 2011, ai seguenti requisiti di età che vanno dai 66 anni per gli uomini, e le donne del pubblico impiego, ai 62 anni per le donne del settore privato, ai 63 anni e 6 mesi delle lavoratrici autonome, per l’anno 2012. Nel 2013 il requisito sale di 3 mesi per tutti e fino al 2015. Dal 2016 nuovo adeguamento alla speranza di vita.
L’età anagrafica è quella prevista per la nuova pensione di vecchiaia. Tali requisiti anagrafici, per i cui dettagli consigliamo l’approfondimento pensione di vecchiaia, restano in vigore anche per coloro che hanno i vecchi requisiti della riforma Amato ora ripristinata. Quindi pur avendo l’ok al possesso di 15 anni di contributi entro il 1992, per l’accesso alla pensione di vecchiaia devono raggiungere l’età anagrafica prevista per la nuova pensione di vecchiaia.
Il ritorno alla Riforma Amato per i quindicenni e le motivazioni
L’Inps ha emesso i chiarimenti richiesti dal Ministero del lavoro. Con la circolare n. 16 del 1 febbraio 2013, è stato ribadito l’elenco dei lavoratori che possono accedere alla pensione di vecchiaia con la deroga dei 15 anni di contribuzione (in luogo dei 20 anni normalmente previsti), prevista dal Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, ossia la Riforma Amato.
L’Inps, a seguito delle nuove disposizioni n materia di trattamenti pensionistici del Decreto Legge n. 201 del 2011, ha pubblicato nel 2012 le circolari n. 35, n. 36 e n. 37, fornendo istruzioni operativa per quanto riguarda l’Inps ma anche la Gestione ex Enpals ed ex Inpdap. Nelle circolari, sulla base di quanto stabilito per la nuova pensione di vecchiaia, con particolare riferimento al requisito contributivo, era stato precisato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 della legge n. 214 del 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. E da qui l’origine delle proteste e del dietrofront di Governo e Inps. Si ritorna alla riforma Amato del 1992. Vediamo cosa prevede l’Inps in merito.
La deroga dei 15 anni di contributi entro il 1992. La riforma Amato, D. Lgs. n. 503 del 1992, ha elevato a decorrere dal 1 gennaio 1993, il requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. Esattamente come la riforma pensioni del 2011. Ma prevedendo all’art. 2 comma 3, l’individuazione di particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori. L’Inps precisa il tutto con la circolare n. 65 del 1995, che oggi torna valida e viene ripresa dalla circolare n. 16 del 2013.
Le motivazioni fornite dall’Inps contenute nella circolare: “In esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, si è pervenuti alla considerazione che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo n. 503 del 1992 operano anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 della riforma delle pensioni.
Si applicano nuovi requisiti anagrafici. Si precisa inoltre che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto della riforma pensioni, quindi secondo l’art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011. Si applica inoltre la disciplina della in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).
Elenco dei lavoratori in pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi entro il 1992
L’art. 2 comma 3 del Decreto legge n. 503 del 1992 specifica quali lavoratori ottengono la deroga dell’accesso alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi versati, invece dei 20 previsti normalmente. Secondo quanto previsto dalla circolare n. 16 del 2013, possono accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:
Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente (15 anni di contributi versati). I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503). Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992. L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione a 20 anni non opera, quindi sono confermati i 15 anni, nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).
Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione a 20 anni non opera (cioè sono confermati i 15 anni di contributi come requisito) nei confronti dei lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (articolo 2, comma 4, del decreto n. 503).
Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane.
La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.
Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa. Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile (ossia 20 anni di contributi), i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.
In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.
Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi entro 1992 per iscritti ex Inpdap
Gli enti Inpdap e Enpals sono stati soppressi, gli iscritti rientrano nell’ambito dell’Inps. Restano però in vigore i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti. Anche il Decreto legislativo n. 503 del 1992, ripristinato nel suo art. 2 comma 3 come abbiamo visto, dispone all’art. 6 comma 1 che “per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente Decreto (sempre la riforma Amato), fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati”.
La deroga dei 15 anni di contributi entro il 1992 per i dipendenti pubblici Inpdap. L’Inps sulla base di quanto previsto dall’art. 6 della Riforma Amato, ed in considerazione della necessità di procedere all’armonizzazione applicativa delle regole sopra esposte nelle diverse gestioni previdenziali dell’Istituto, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i requisiti anagrafici previsti per la nuova pensione di vecchiaia, dall’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011, le deroghe relative al requisito contributivo minimo (15 anni e non 20 anni) previste dal Decreto legislativo n. 503 del 1992 trovano applicazione per gli iscritti alla gestione ex Inpdap le regole previste per i lavoratori dell’Inps.
Quindi sono in vigore per i dipendenti pubblici le stesse regole previste per lavoratori del settore privato che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti dei 15 anni, ossia possono accedere alla pensione di vecchiaia, se hanno l’età anagrafica maturata secondo la nuova pensione di vecchiaia, ed hanno 15 anni di contributi versati entro il 1992. Le regole sono analoghe a quelle del settore privato anche per quelli che non li hanno maturati i requisiti, di cui abbiamo già parlato sopra.
Pensione di vecchiaia per i lavoratori dello spettacolo e dello sport ex Enpals
I lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico iscritti alla gestione ex Enpals che:
- abbiano maturato al 31 Dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e contribuzione vigenti alla suddetta data per la pensione di vecchiaia (15 anni di contributi),
- siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31.12.1992,
- possano far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile,
possono accede alla prestazione, con i requisiti assicurativi e contributivi di seguito riportati, sempre che abbiano maturato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti dal D.M. 6 Dicembre 2011.
Requisiti vigenti al 31 dicembre 1992 per i lavoratori dello spettacolo. I lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche indicate dal Decreto Legislativo n. 708 del 1947 (dal n.1 al n. 14 dell’art. 3), modificato dalla legge n. 2388 del 1952 e successive modificazioni e integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, così come stabilito all’art.6 comma 1 del D.P.R. n. 1420 del 1971, ossia quando:
- siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato;
- e risultano versati o accreditati n. 900 contributi giornalieri dei quali almeno due terzi si devono riferire ad effettive prestazioni nel campo dello spettacolo.
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal Decreto Legislativo di cui sopra (ma dal n. 15 al 23 dell’art. 3), come modificato dalla legge 2388 del 1952 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, così come stabilito dall’art. 34 della legge n. 218 del 1952, e dall’art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 1420 del 1971, ossia quando:
- siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato;
- e risultino versati almeno 2.700 contributi giornalieri.
Requisiti vigenti al 31 dicembre 1992 per gli Sportivi Professionisti. Le categorie dei sportivi professionisti collocate al n. 22 dell’elenco delle categorie assicurate all’Enpals di cui all’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, così come stabilito dall’art.3 della legge 14 giugno 1973 n.366 e dall’art.9 della legge 23 marzo 1981 n.91 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia quando:
- siano trascorsi 20 anni dalla data del primo contributo versato o accreditato;
- e risultino versati almeno 3.600 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo professionista, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria nella gestione sportivi.
Iscritti al fondo speciale dipendenti Ferrovie dello stato e fondo di quiescenza poste
La circolare dell’Inps disciplina anche l’accesso agevolato degli iscritti al fondo speciale dipendenti delle ferrovie dello stato e degli iscritti al fondo di quiescenza delle poste italiane. Prevedendo i seguenti requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Applicazione della deroga di 15 anni per gli iscritti fondo speciale dipendenti della ferrovie dello stato italiane s.p.a. Le deroghe di cui all’ art. 2, comma 3, del Decreto legislativo n. 503 del 1992 non hanno mai trovato applicazione nei confronti degli iscritti al Fondo speciale FS, secondo quanto stabilito nel successivo art. 6, comma 1 del Decreto stesso. Infatti, la normativa previgente alla data di entrata in vigore del citato Decreto, prevedeva, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, oltre al limite di età anagrafica, un requisito contributivo di almeno 25 o 30 anni a seconda del profilo professionale rivestito.
Applicazione del’art.2, comma 3, lettera c, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo di quiescenza poste. Nei confronti degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste che maturano i requisiti anagrafici previsti per la nuova pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, della legge 214 del 2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 trova applicazione la deroga prevista dall’art. 2, comma 3, lettera c) del Decreto legislativo n. 503 del 1992 negli stessi termini dei lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla riforma Amato, di cui abbiamo parlato in precedenza. Pertanto, l’anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1992 sommata a quella successiva a tale data fino al compimento dell’età pensionabile consente l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Cosa succede alle domande di pensione già presentate
Si pone il problema relativo a tutte le persone che hanno presentato le domande e si sono visti rifiutare l’accesso alla pensione da parte dell’Inps per mancanza del requisito contributivo di 20 anni, ora tornato a 15 anni. L’Inps nella circolare n. 16 del 1 febbraio 2013 precisa quali sono gli adempimenti delle sedi con riferimento alle domande di pensione già presentate.
La circolare n. 16 del 1 febbraio 2013 recita: “Eventuali domande di pensione di vecchiaia presentate dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. n. 503 del 1992 e in possesso dei requisiti anagrafici introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, che risultino pendenti alla data di pubblicazione della presente circolare, devono essere definite in conformità ai criteri applicativi della presente circolare”. Ossia quanto abbiamo descritto.
La risoluzione delle controversie e il riesame delle domande. Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Alla luce dei predetti principi devono altresì essere riesaminate tutte le domande già respinte dalle Sedi, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato. La pensione di vecchiaia, quindi, torna accessibile a chi ha 15 anni di contributi entro il 1992.